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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 65 Cod. Consumo – Decorrenze

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:

**a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;

**b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

*2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:

**a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

**b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

*3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso e’, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

*4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

*5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Fuori locali: decorre da sottoscrizione nota d'ordine (art. 47) o, se merce non mostrata, da ricezione della merce
  • A distanza (beni): decorre da ricezione della merce, purché informazioni rese (altrimenti esteso a 60 giorni)
  • A distanza (servizi): decorre da conclusione contratto o soddisfacimento obblighi informativi (max 3 mesi da conclusione)
  • Informazione incompleta/errata: termini estesi a 60 o 90 giorni, a seconda del tipo contratto

Art. 65: decorrenza dei 10 giorni varia secondo il tipo contratto (sottoscrizione nota d'ordine per fuori locali, ricezione merce per a distanza).

Ratio

Art. 65 differenzia i termini di decorrenza per adattarsi alle diverse modalità contrattuali. Il principio sottostante è il diritto al ripensamento, che deve iniziare dal momento in cui il consumatore ha effettivamente informazione e consapevolezza del contratto.

Analisi

Comma 1 (fuori locali): inizio dai 10 giorni coincide con la sottoscrizione della nota d'ordine con informazione Art. 47, oppure (se merce non mostrata al momento della conclusione) dalla ricezione della merce stessa. Comma 2 (a distanza): per beni, decorre da ricezione della merce purché informazioni fornite (Art. 52); per servizi, da conclusione contratto o soddisfacimento obblighi informativi (max 3 mesi dalla conclusione). Comma 3 introduce la proroga: se professionista omette informazioni critiche (Art. 47 per fuori locali, Art. 52-53 per a distanza), il termine si estende a 60 giorni (fuori locali) o 90 giorni (a distanza) e ricomincia dalla ricezione (beni) o conclusione (servizi). Commi 4-5 aggiungono protezione per informazione errata e margine contrattuale negoziale (le parti possono concedere garanzie più ampie).

Quando si applica

Esempi: (a) Contratto fuori locali, lunedì sottoscrizione nota d'ordine con informazione completa; decorre lunedì. Se la merce non era stata mostrata, decorre dalla data di ricezione. (b) Acquisto online venerdì, consegna mercoledì della settimana dopo con informazioni su recesso allegate; decorre mercoledì. (c) Servizio di streaming sottoscritto online giovedì; decorre giovedì (fine settimana esclusa per i 10 giorni lavorativi). (d) E-commerce dimentica di allegare informazioni su recesso; il consumatore le riceve 15 giorni dopo; il termine sale a 90 giorni dalla conclusione (quindi circa 75 giorni residui dal ricevimento dell'informazione).

Connessioni

Art. 64 (diritto di recesso), Art. 47 (informazioni fuori locali), Art. 52-53 (informazioni a distanza), Art. 66-67 (effetti e rimborsi). Rinvio implicito a direttiva UE 2011/83/UE su consumer rights e a Art. 1469-bis CC per clausole vessatorie.

Domande frequenti

Se acquisto online mercoledì e ricevo la merce sabato, da quando contano i 10 giorni?

Da sabato (ricezione della merce), sempre che le informazioni su recesso siano state fornite. Se le informazioni arrivano con la merce, i 10 giorni partono da sabato stesso. Sabato non è lavorativo, quindi il conteggio inizia lunedì.

Cosa succede se il venditore non mi dà informazioni su recesso fino a 20 giorni dopo l'acquisto?

Il termine ordinario di 10 giorni si estende a 60 giorni (fuori locali) o 90 giorni (a distanza). Ricomincia dal giorno in cui ricevi le informazioni. Quindi hai circa 70-80 giorni dalla ricezione della merce per recedere.

Se compro un servizio (non un bene fisico), come funziona la decorrenza?

Per servizi a distanza (streaming, assicurazione online, ecc.), il termine decorre dalla conclusione del contratto. Se le informazioni arrivano dopo, esteso a 90 giorni dalla conclusione (max 3 mesi).

Devo pagare una penale se eccedo i 10 giorni per il recesso?

No, se sei ancora entro i termini di cui all'Art. 65. Se il venditore non ha dato informazioni corrette, il termine si prolunga a 60/90 giorni senza penale.

Le parti possono accordarsi per un termine di recesso più lungo di 10 giorni?

Sì. Art. 65 comma 5 dice che le parti possono convenire 'garanzie più ampie'. Quindi il venditore può offrire 30 giorni di recesso, 60 giorni, ecc. È sempre a favore del consumatore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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