Art. 228 C.d.S. – Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l’attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. La destinazione degli importi prevista dall’art. 16 della L. 1° dicembre 1986, n. 870), è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all’art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall’art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinati alle seguenti spese:
a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l’espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all’art. 226.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a) per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.
In sintesi
L'art. 228 C.d.S. disciplina la regolamentazione e la destinazione dei diritti dovuti per le operazioni di motorizzazione e le attività tecnico-amministrative del Ministero dei trasporti.
Ratio
L'articolo 228 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) si colloca nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie del codice e assolve una funzione essenzialmente organizzativo-finanziaria: garantire che il sistema dei diritti e delle tariffe per le prestazioni erogate dagli uffici pubblici in materia di motorizzazione sia non solo adeguatamente determinato, ma anche periodicamente aggiornato e correttamente destinato alla copertura dei costi del servizio.
Il legislatore del 1992, nel recepire ed armonizzare la disciplina precedente — in particolare la L. 1° dicembre 1986, n. 870 — ha inteso assicurare la sostenibilità finanziaria delle attività amministrative connesse alla circolazione stradale, evitando che gli uffici pubblici operassero in regime di sottofinanziamento strutturale. La ratio della norma risiede pertanto nella necessità di instaurare un collegamento organico tra i diritti riscossi dagli interessati (conducenti, intestatari di veicoli, imprese di trasporto, operatori della motorizzazione) e le risorse finanziarie necessarie all'Amministrazione per svolgere le proprie funzioni tecniche e tecnico-amministrative in modo efficiente ed efficace.
Vi è inoltre un secondo profilo di ratio legato al principio di legalità finanziaria: la riserva di regolamento per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe assicura che le modifiche agli importi avvengano attraverso uno strumento normativo secondario controllato, senza richiedere ogni volta un intervento legislativo primario, con evidente vantaggio in termini di flessibilità e tempestività dell'adeguamento alle variazioni dei costi.
Analisi
Comma 1 — Aggiornamento delle tariffe di motorizzazione
Il primo comma dispone che con il regolamento siano adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla L. 870/1986, relativa alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Si tratta di una disposizione di carattere procedurale-finanziario: l'aggiornamento avviene per via regolamentare, senza necessità di intervento legislativo, consentendo una revisione periodica degli importi in linea con l'evoluzione dei costi e con le esigenze organizzative degli uffici.
La L. 870/1986 aveva già istituito un sistema organico di tariffe per i servizi di motorizzazione civile; l'art. 228 C.d.S. non abroga tale sistema ma vi si sovrappone in termini di strumento di aggiornamento, confermando la continuità normativa e la centralità di quella legge come riferimento tariffario di base.
Comma 2 — Integrazione della destinazione degli importi (conferma di validità della patente)
Il secondo comma introduce una modifica puntuale alla disciplina della destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della L. 870/1986, aggiungendo la lettera d): fino al 10% degli importi riscossi può essere destinato alle spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida, di cui all'art. 126 C.d.S. Questa previsione si spiega con la natura informatizzata e centralizzata del procedimento di conferma della patente introdotto dal codice del 1992, procedimento che comporta costi specifici per la gestione informatica dei dati e per le comunicazioni agli interessati.
La norma specifica che rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della stessa legge 870/1986, e che con il regolamento potranno essere aggiornati i limiti percentuali di destinazione degli importi alle singole voci contemplate dagli artt. 16 e 19. Questo meccanismo di flessibilità regolamentare consente all'amministrazione di riallocare le risorse tra le diverse voci di spesa in modo proporzionato all'evoluzione delle esigenze operative.
Comma 3 — Destinazione dei diritti per operazioni tecniche e tecnico-amministrative
Il terzo comma disciplina la destinazione dei diritti riscossi per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei lavori pubblici all'epoca dell'entrata in vigore del codice). Le voci di spesa individuate sono:
Questo elenco ha carattere tassativo: i proventi dei diritti non possono essere destinati ad altre finalità non contemplate dalla norma, nel rispetto del principio di destinazione vincolata delle entrate.
Comma 4 — Autorizzazione al Ministro dell'economia
Il quarto comma contiene una delega al Ministro dell'economia e delle finanze ad adottare le necessarie variazioni di bilancio. Si tratta di una disposizione tecnico-contabile che assicura la copertura finanziaria e la corretta rappresentazione in bilancio delle entrate e delle spese connesse al sistema tariffario disciplinato dall'articolo.
Comma 5 — Tabelle degli importi per le operazioni tecniche
Il quinto comma prevede che con il regolamento siano stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative. Questa disposizione chiude il cerchio normativo: mentre il comma 1 rinvia al regolamento per l'aggiornamento delle tariffe di motorizzazione, il comma 5 rinvia al regolamento per la determinazione delle tariffe relative alle operazioni tecniche ministeriali. Il ricorso allo strumento regolamentare in entrambi i casi è coerente con la natura tecnico-gestionale della materia, che richiede aggiornamenti frequenti non adatti alla rigidità della fonte primaria.
Profilo sistematico e fonti attuative
L'art. 228 C.d.S. deve essere letto in combinato disposto con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.), che contiene le disposizioni attuative in materia di tariffe e diritti, nonché con i successivi decreti ministeriali che nel tempo hanno aggiornato le tabelle degli importi. La norma rappresenta il fondamento legislativo dell'intero sistema tariffario della motorizzazione civile italiana, che comprende — a titolo esemplificativo — i diritti per il rilascio e il rinnovo della patente di guida, per l'immatricolazione dei veicoli, per le revisioni, per i collaudi e per le omologazioni.
Dal punto di vista della natura giuridica, i diritti disciplinati dalla norma sono qualificabili come tasse in senso tecnico-giuridico (prestazioni pecuniarie obbligatorie dovute a fronte di un'attività specifica dell'ente pubblico richiesta dall'interessato), distinte dalle imposte (che non presuppongono una specifica controprestazione) e dai contributi (collegati a un vantaggio particolare). Questa qualificazione è rilevante ai fini del regime giuridico applicabile, in particolare in ordine alla disciplina del rimborso in caso di mancata erogazione del servizio e alla giurisdizione in caso di controversie.
Quando si applica
L'art. 228 C.d.S. si applica ogni qualvolta un soggetto privato o un operatore del settore sia tenuto a corrispondere diritti o tariffe agli uffici della motorizzazione civile o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'espletamento di pratiche connesse alla circolazione stradale.
In concreto, la norma viene in rilievo nelle seguenti situazioni tipiche:
La norma non si applica, invece, alle sanzioni amministrative pecuniarie (che hanno natura diversa dai diritti tariffari), né ai tributi di pertinenza degli enti locali connessi alla circolazione stradale (come le tasse di parcheggio o i ticket ZTL, che seguono discipline proprie).
Connessioni
Connessioni interne al Codice della Strada
Connessioni con il Regolamento di esecuzione
Connessioni con la L. 870/1986
Connessioni con il diritto finanziario e contabile
Domande frequenti
Che cosa disciplina l'art. 228 del Codice della Strada?
L'art. 228 C.d.S. regola il sistema dei diritti e delle tariffe dovuti dai privati per le operazioni di motorizzazione civile e per le attività tecnico-amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, stabilisce: (1) che le tariffe per i servizi di motorizzazione siano aggiornate con regolamento; (2) come debbano essere destinati gli importi riscossi; (3) le voci di spesa ammesse per i diritti ministeriali; (4) la delega al Ministro dell'economia per le variazioni di bilancio. È la norma di riferimento dell'intero sistema tariffario della motorizzazione civile italiana.
Chi deve pagare i diritti previsti dall'art. 228 C.d.S. e in quali occasioni?
I diritti disciplinati dall'art. 228 C.d.S. sono dovuti da chiunque richieda un servizio agli uffici della motorizzazione civile o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le occasioni più comuni sono: rilascio e rinnovo della patente di guida, immatricolazione di veicoli, revisioni periodiche obbligatorie, trascrizioni al PRA, richieste di collaudo e omologazione di veicoli o dispositivi tecnici, conversione di patenti estere. L'importo varia in base al tipo di operazione richiesta e viene aggiornato periodicamente con regolamento ministeriale.
Come vengono aggiornate le tariffe della motorizzazione previste dall'art. 228 C.d.S.?
Le tariffe vengono aggiornate tramite regolamento ministeriale, senza necessità di una legge del Parlamento. Il comma 1 dell'art. 228 C.d.S. prevede che con il regolamento siano adeguati e aggiornati gli importi della tabella 3 allegata alla L. 870/1986. In pratica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emana periodicamente decreti ministeriali che aggiornano le tabelle tariffarie in ragione dell'evoluzione dei costi dei servizi. Il privato che ritiene di dover contestare un aggiornamento tariffario può farlo solo per vizi formali del procedimento regolamentare, non per il solo fatto dell'aumento dell'importo.
A cosa viene destinata la quota del 10% prevista dall'art. 228, comma 2, C.d.S.?
Il comma 2 dell'art. 228 C.d.S. integra la destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della L. 870/1986, aggiungendo la lettera d): fino al 10% degli importi riscossi può essere destinato alle spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida, disciplinato dall'art. 126 C.d.S. Si tratta del sistema informatizzato che gestisce il rinnovo amministrativo della validità della patente, che comporta costi specifici per la gestione dei dati e le comunicazioni agli interessati. Il limite del 10% è modificabile con regolamento.
Quali sono le spese ammesse per la destinazione dei diritti per operazioni tecniche ministeriali ex art. 228, comma 3, C.d.S.?
Il comma 3 dell'art. 228 C.d.S. prevede che i diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano destinati esclusivamente a: (a) acquisto di attrezzature tecniche per i servizi ministeriali; (b) corsi di qualificazione e aggiornamento del personale; (c) operazioni di gare, collaudi, omologazioni, fornitura di materiali e stampati; (d) formazione e aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico ex art. 226 C.d.S. La destinazione è tassativa: i proventi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle elencate.
I diritti di motorizzazione sono imposte, tasse o contributi?
I diritti di motorizzazione disciplinati dall'art. 228 C.d.S. sono qualificabili come tasse in senso tecnico-giuridico: prestazioni pecuniarie obbligatorie dovute a fronte di uno specifico servizio o attività richiesta dall'interessato all'ente pubblico (rilascio patente, revisione veicolo, omologazione, ecc.). Si distinguono dalle imposte, che non presuppongono una controprestazione specifica, e dai contributi, collegati a un vantaggio particolare. Questa distinzione è rilevante per il regime di rimborso in caso di mancata erogazione del servizio e per la giurisdizione in caso di controversie (in linea generale, giurisdizione del giudice tributario o ordinario a seconda dei casi).
Chi controlla che i proventi dei diritti di motorizzazione siano effettivamente destinati alle finalità previste dall'art. 228 C.d.S.?
Il rispetto della destinazione vincolata dei proventi prevista dall'art. 228 C.d.S. è soggetto al controllo della Corte dei conti, sia nell'ambito del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, sia attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato. Il singolo privato non dispone di un meccanismo diretto di verifica, ma può presentare istanza di accesso agli atti (ex L. 241/1990 o D.Lgs. 33/2013) per ottenere informazioni sulla classificazione e l'utilizzo delle spese finanziate con i proventi dei diritti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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