Art. 164 C.d.S. – Sistemazione del carico sui veicoli
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
In sintesi
L'art. 164 C.d.S. disciplina la sistemazione del carico sui veicoli: limiti di sporgenza, segnalazione obbligatoria e sanzione da 71 a 286 euro.
Ratio
La norma risponde all'esigenza di tutelare l'incolumità di tutti gli utenti della strada. Un carico mal sistemato può causare la caduta di oggetti su altri veicoli o pedoni, ridurre la manovrabilità del mezzo e rendere illeggibili le targhe o inoperanti i dispositivi luminosi. Il legislatore ha quindi fissato limiti precisi e obblighi di segnalazione per prevenire incidenti legati al trasporto di merci ingombranti.
Analisi
Il comma 1 enuncia i requisiti generali di sistemazione del carico, che valgono per qualsiasi veicolo indipendentemente dal tipo di merce trasportata. I commi 2 e 3 definiscono le sporgenze ammesse rispettivamente in senso longitudinale e laterale, con il richiamo all'art. 61 C.d.S. per i limiti massimi di sagoma. Il comma 4 riguarda gli accessori mobili (es. bracci, gru), mentre il comma 5 vieta il traino di cose striscianti. Il comma 6 impone cautele aggiuntive e la segnalazione con pannelli retroriflettenti quando la sporgenza è presente; i commi 7 e 8 disciplinano rispettivamente le caratteristiche dei pannelli e la sanzione pecuniaria. Il comma 9 introduce un peculiare effetto sospensivo: il veicolo non può riprendere la marcia fino alla regolarizzazione del carico, configurando una forma di fermo amministrativo di fatto.
Quando si applica
L'articolo si applica a qualunque veicolo a motore e rimorchio che trasporti un carico su strada pubblica. È rilevante nelle operazioni di cantiere (trasporto di tubi, lastre, ponteggi), nel settore agricolo (trasporto di prodotti agricoli sfusi o di attrezzi), nell'edilizia (travi, pannelli), nei traslochi e in qualsiasi situazione in cui la merce non sia interamente contenuta nella sagoma del veicolo. Le forze dell'ordine possono intervenire sia durante la marcia sia in occasione di posti di controllo.
Connessioni
L'art. 164 va letto in combinato disposto con l'art. 61 C.d.S. (dimensioni dei veicoli), l'art. 62 (massa dei veicoli), l'art. 167 (sovraccarico) e con le disposizioni del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/1992) che fissano le caratteristiche tecniche dei pannelli di segnalazione. In ambito penale, qualora la caduta del carico causi lesioni o la morte di terzi, possono concorrere le fattispecie di lesioni colpose o omicidio colposo ex artt. 589-590 c.p. Sul piano della responsabilità civile, il conducente e il vettore rispondono solidalmente dei danni ex art. 2054 c.c.
Domande frequenti
Cosa dice l'articolo 164 del Codice della Strada?
L'art. 164 C.d.S. disciplina la sistemazione del carico sui veicoli, stabilendo che il carico non deve cadere, non deve limitare la visibilità del conducente né comprometterne la stabilità. Fissa i limiti di sporgenza longitudinale (fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, solo posteriormente e solo per cose indivisibili) e laterale (massimo 30 cm dalle luci di posizione, salvo divieto assoluto per lastre e carichi simili). Impone la segnalazione con pannelli retroriflettenti quando il carico sporge e prevede una sanzione da 71 a 286 euro per chi viola le sue disposizioni.
Qual è la sanzione prevista dall'art. 164 comma 8 del Codice della Strada?
Il comma 8 dell'art. 164 C.d.S. prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 71 euro a un massimo di 286 euro per chiunque violi una qualsiasi disposizione dell'articolo (sistemazione del carico, limiti di sporgenza, obbligo di segnalazione, divieto di trascinamento).
Cosa prevede il comma 1 dell'art. 164 C.d.S.?
Il comma 1 elenca i requisiti generali che il carico deve rispettare: (a) non deve cadere o disperdersi; (b) non deve ridurre la visibilità del conducente né limitarne i movimenti; (c) non deve compromettere la stabilità del veicolo; (d) non deve coprire i dispositivi di illuminazione, i segnalatori visivi, le targhe o impedire i segnali col braccio.
Cosa stabilisce il comma 9 dell'art. 164 C.d.S.?
Il comma 9 prevede che il veicolo non possa proseguire il viaggio finché il conducente non abbia sistemato il carico in conformità alle disposizioni dell'articolo. Si tratta di una forma di fermo immediato: l'agente può imporre la sosta sul posto fino alla regolarizzazione, e solo dopo il conducente è autorizzato a riprendere la marcia.
Di quanto può sporgere il carico posteriormente dal veicolo?
Secondo l'art. 164 comma 2, il carico può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, ma solo se si tratta di cose indivisibili e comunque nel rispetto dei limiti di sagoma dell'art. 61. Anteriormente la sporgenza è invece vietata in ogni caso.
Quando è obbligatorio apporre il pannello di segnalazione sul carico?
Il pannello retroriflettente quadrangolare è obbligatorio ogni volta che il carico sporge longitudinalmente oltre la sagoma propria del veicolo. Devono essere apposti uno o due pannelli alle estremità della sporgenza, in modo da risultare perpendicolari all'asse del veicolo. Le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione del pannello sono definite dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992).
Il trasporto di pali e sbarre può sporgere lateralmente dal veicolo?
No. Il comma 3 dell'art. 164 C.d.S. stabilisce un divieto assoluto per pali, sbarre, lastre e carichi simili difficilmente percepibili collocati orizzontalmente: questi non possono sporgere lateralmente oltre la sagoma del veicolo. Per altri tipi di carico la sporgenza laterale è invece ammessa fino a 30 cm dalle luci di posizione anteriori e posteriori.
Cosa prevede il D.P.R. 495/1992 in relazione all'art. 164 C.d.S.?
Il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), al quale il comma 7 dell'art. 164 rinvia, disciplina le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti da apporre quando il carico sporge dalla sagoma del veicolo, nonché le modalità per la loro omologazione. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione ministeriale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.