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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 162 C.d.S. – Segnalazione di veicolo fermo

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.

4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Ambito di applicazione: la norma riguarda i veicoli (esclusi velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli) fermi sulla carreggiata fuori dei centri abitati, di notte o quando non visibili a sufficiente distanza.
  • Triangolo di emergenza: il veicolo deve essere presegnalato con il segnale mobile di pericolo (triangolo), di forma triangolare, retroriflettente e con sostegno per appoggio verticale sul suolo.
  • Giubbotto ad alta visibilità: dal 1° aprile 2004 è vietato scendere dal veicolo senza indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, anche sulle corsie di emergenza e piazzole di sosta.
  • Assenza del triangolo: se il veicolo non è dotato del segnale mobile, il conducente deve presegnalare l'ostacolo in altro modo efficace.
  • Sanzione: la violazione comporta una sanzione amministrativa da 35 a 143 euro.

Obbligo di presegnalare con triangolo riflettente i veicoli fermi sulla carreggiata fuori dai centri abitati, con giubbotto ad alta visibilità obbligatorio.

Ratio

L'art. 162 C.d.S. risponde all'esigenza di prevenire incidenti stradali derivanti dalla presenza improvvisa di veicoli fermi sulla carreggiata, in particolare nelle strade extraurbane dove le velocità di percorrenza sono elevate. Il legislatore ha inteso garantire che chi sopraggiunge abbia un adeguato preavviso visivo dell'ostacolo, riducendo il rischio di tamponamenti e sinistri gravi. La norma bilancia la tutela dell'incolumità degli altri utenti della strada con quella del conducente stesso, che si trova in una situazione di vulnerabilità quando scende dal veicolo in panne.

Analisi

Il comma 1 delimita il campo di applicazione soggettivo (tutti i veicoli tranne velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli) e oggettivo (veicoli fermi sulla carreggiata fuori dei centri abitati), individuando due condizioni alternative che attivano l'obbligo: la mancanza o inefficienza delle luci posteriori notturne, oppure l'insufficiente visibilità diurna da parte di chi sopraggiunge. I commi 2 e 3 disciplinano le caratteristiche tecniche del segnale (forma triangolare, materiale retroriflettente, sostegno verticale, conformità al modello approvato). Il comma 4 prevede una clausola residuale per i veicoli sprovvisti di triangolo. I commi 4-bis e 4-ter, introdotti successivamente, rafforzano la tutela del conducente durante le operazioni di presegnalazione, imponendo l'uso di dispositivi retroriflettenti di protezione individuale e, dal 1° aprile 2004, del giubbotto o bretelle ad alta visibilità. Quest'ultimo obbligo si estende anche alle corsie di emergenza e alle piazzole di sosta, ambiti in cui il rischio per il conducente a piedi è particolarmente elevato.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un veicolo rimane fermo sulla carreggiata fuori dai centri abitati per qualsiasi causa: guasto meccanico, foratura, incidente, esaurimento carburante. L'obbligo del triangolo scatta di notte quando le luci posteriori non funzionano, e di giorno (o in qualunque momento) quando il veicolo non è visibile a sufficiente distanza. Il giubbotto ad alta visibilità è invece sempre obbligatorio nel momento in cui il conducente scende dal veicolo in tali circostanze, incluse le soste sulle corsie di emergenza autostradali e sulle piazzole. L'obbligo non riguarda i velocipedi (biciclette), i ciclomotori a due ruote e i motocicli.

Connessioni

L'art. 162 va letto in coordinamento con l'art. 152 C.d.S. (segnalazione luminosa dei veicoli), richiamato espressamente al comma 1, e con l'art. 161 C.d.S. (dotazioni di sicurezza obbligatorie a bordo). Le caratteristiche tecniche del triangolo e le modalità di posizionamento sono dettagliate nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), artt. 70 e seguenti. A livello europeo, la norma si inserisce nel contesto della Direttiva 2007/38/CE e dei regolamenti ECE-ONU che armonizzano le caratteristiche dei dispositivi retroriflettenti. Le sanzioni si cumulano con quelle previste dall'art. 141 C.d.S. (velocità adeguata) a carico di chi, non avvertito, investe il veicolo fermo, fermo restando il concorso di colpa tra le parti valutato dalla giurisprudenza civile.

Domande frequenti

Cos'è l'articolo 162 del Codice della Strada?

L'art. 162 C.d.S. disciplina l'obbligo di presegnalare con il triangolo di emergenza i veicoli fermi sulla carreggiata fuori dai centri abitati, stabilisce le caratteristiche tecniche del segnale e impone l'uso del giubbotto ad alta visibilità ogni volta che il conducente scende dal veicolo in tali circostanze.

Quando è obbligatorio mettere il triangolo secondo l'art. 162 Codice della Strada?

Il triangolo è obbligatorio fuori dei centri abitati quando il veicolo è fermo sulla carreggiata di notte (se le luci posteriori mancano o non funzionano) o quando, anche di giorno, non è visibile a sufficiente distanza da chi sopraggiunge. L'obbligo non si applica a velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli.

Esiste un art. 162-bis del Codice della Strada?

Il testo vigente del Codice della Strada non prevede un autonomo articolo 162-bis. Le disposizioni aggiuntive in materia di presegnalazione (uso di dispositivi retroriflettenti personali e giubbotto ad alta visibilità) sono state inserite direttamente nell'art. 162 come commi 4-bis e 4-ter, anziché in un articolo separato.

È sempre obbligatorio il giubbotto retroriflettente quando si scende dall'auto in panne?

Sì. Dal 1° aprile 2004 il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità sono obbligatori ogni volta che il conducente scende dal veicolo fermo sulla carreggiata fuori dai centri abitati, sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. L'obbligo vige sia di giorno che di notte, indipendentemente dal fatto che il triangolo sia già stato posizionato.

Quanto è la multa per violazione dell'art. 162 Codice della Strada?

La sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dell'art. 162 va da 35 a 143 euro. La sanzione si applica per ogni violazione distinta: mancata apposizione del triangolo e mancato uso del giubbotto sono due violazioni separate e possono essere contestate cumulativamente.

A quale distanza va posizionato il triangolo di emergenza?

La distanza esatta non è indicata direttamente nell'art. 162, ma è rinviata al Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992). In generale, il segnale deve essere posto a distanza sufficiente da garantire la visibilità agli utenti che sopraggiungono, solitamente almeno 50 metri dal veicolo su strade ordinarie e distanze maggiori su strade ad alto scorrimento.

Cosa succede se non ho il triangolo a bordo?

Il comma 4 dell'art. 162 prevede che, in assenza del triangolo, il conducente debba provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo (ad esempio con le luci di emergenza e altri segnali visibili). Tuttavia, la mancanza del triangolo costituisce già di per sé una violazione della norma, sanzionabile con la multa da 35 a 143 euro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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