Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 140 C.d.S. – Principio informatore della circolazione
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Gli utenti della strada devono comportarsi evitando pericoli o intralci alla circolazione, garantendo in ogni caso la sicurezza stradale.
Ratio
L'articolo 140 C.d.S. esprime il principio cardine dell'intero sistema della circolazione stradale italiana: la sicurezza collettiva prevale sull'interesse individuale alla libertà di movimento. Il legislatore del 1992 ha scelto di collocare questa norma di principio in apertura del Titolo V, conferendole una funzione sistematica analoga a quella degli articoli 2043 e 1175 del Codice Civile nell'ambito rispettivamente della responsabilità extracontrattuale e dell'esecuzione dei contratti. La ratio è duplice: da un lato prevenire condotte pericolose non specificamente tipizzate; dall'altro fornire all'interprete un criterio ermeneutico per valutare la liceità di qualsiasi comportamento sulla strada.
Analisi
Il comma 1 contiene due distinte fattispecie precettive. La prima vieta di «costituire pericolo o intralcio per la circolazione»: il pericolo attiene alla lesione o al rischio di lesione dell'incolumità fisica, mentre l'intralcio riguarda l'ostacolo al normale flusso del traffico anche in assenza di rischio immediato per le persone. La seconda fattispecie impone che sia «in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale», con la locuzione «in ogni caso» che conferma il carattere assoluto e inderogabile dell'obbligo. Il comma 2 svolge invece una funzione di collegamento sistematico, evitando sovrapposizioni con le norme speciali dei titoli precedenti e introducendo quelle successive. Da un punto di vista sanzionatorio, la violazione del comma 1 è punita ai sensi dell'art. 141 e seguenti, nonché — in via residuale — dall'art. 192 C.d.S. che commina una sanzione amministrativa pecuniaria generica per le violazioni prive di specifica previsione.
Quando si applica
La norma trova applicazione diretta ogni volta che un comportamento sulla strada risulti oggettivamente pericoloso o ostruzionistico, ma non sia espressamente sanzionato da una disposizione specifica del Codice. Esempi tipici: il conducente che percorre una strada a passo d'uomo senza ragione, bloccando il traffico; il pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali in modo improvviso; il ciclista che procede a zigzag ostacolando i veicoli. In sede di accertamento, l'art. 140 viene frequentemente contestato in concorso con altre violazioni (es. artt. 141, 143, 145 C.d.S.) proprio in ragione della sua natura di clausola generale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la norma opera anche in presenza di comportamenti formalmente leciti ma sostanzialmente incompatibili con la sicurezza della circolazione.
Connessioni
L'art. 140 si collega sistematicamente con numerose disposizioni del Codice della Strada. Il legame più stretto è con l'art. 141 (velocità), che costituisce la principale specificazione del dovere di prudenza. Rilevano altresì l'art. 143 (posizione dei veicoli sulla carreggiata), l'art. 145 (precedenza) e l'art. 146 (segnaletica). Sul piano della responsabilità civile, la violazione dell'art. 140 integra la colpa specifica ex art. 43 c.p. e la colpa aquiliana ex art. 2043 c.c., con presunzione di responsabilità rafforzata dall'art. 2054 c.c. per i conducenti di veicoli. In ambito penale, la norma interagisce con gli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio e lesioni colpose) e con i reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti). L'art. 140 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) specifica ulteriori prescrizioni tecniche in materia di comportamento degli utenti.
Domande frequenti
Cosa vieta esattamente l'art. 140 del Codice della Strada?
L'art. 140 C.d.S. impone a tutti gli utenti della strada di non costituire pericolo (rischio per l'incolumità) né intralcio (ostacolo al traffico) alla circolazione, e di salvaguardare in ogni caso la sicurezza stradale. È una norma di carattere generale che si applica anche quando la condotta pericolosa non è espressamente vietata da altre disposizioni specifiche.
Quali sono le sanzioni per la violazione dell'art. 140 C.d.S.?
La violazione dell'art. 140, comma 1, C.d.S. comporta una sanzione amministrativa pecuniaria. L'importo è aggiornato periodicamente per adeguamento ISTAT; in base all'ultima tabella vigente si colloca nella fascia bassa delle sanzioni del Codice. Se la condotta integra anche una violazione specifica (es. velocità pericolosa ex art. 141), si applicano le relative sanzioni speciali che possono includere la decurtazione di punti dalla patente.
L'art. 140 C.d.S. si applica anche ai pedoni e ai ciclisti?
Sì. La norma si rivolge a tutti gli «utenti della strada», categoria che comprende conducenti di veicoli a motore, motociclisti, ciclisti, pedoni e chiunque utilizzi a qualsiasi titolo la sede stradale. La Corte di Cassazione ha confermato che il dovere di prudenza e non intralcio grava su tutti i soggetti presenti sulla strada, indipendentemente dal mezzo utilizzato.
Qual è la differenza tra 'pericolo' e 'intralcio' nella norma?
Il «pericolo» si riferisce al rischio concreto di danni all'incolumità fisica delle persone: ad esempio, una manovra improvvisa che mette a rischio altri automobilisti. L'«intralcio» riguarda invece l'ostacolo al normale scorrimento del traffico anche in assenza di pericolo immediato per le persone: ad esempio, procedere a velocità eccessivamente ridotta senza motivo. Entrambe le condotte sono autonomamente vietate dalla norma.
L'art. 140 C.d.S. può essere contestato insieme ad altre violazioni?
Sì, e accade frequentemente. L'art. 140 ha natura di clausola generale residuale, pertanto può concorrere con violazioni specifiche come l'art. 141 (velocità), l'art. 143 (posizione sulla carreggiata) o l'art. 145 (precedenza). Quando la condotta realizza sia il precetto generale sia una norma speciale, le sanzioni si applicano cumulativamente secondo le regole del concorso di violazioni amministrative.
Che cos'è l'art. 140 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada?
L'art. 140 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) è una norma distinta dall'art. 140 C.d.S. e contiene disposizioni tecniche di dettaglio sulla circolazione. Non va confuso con l'art. 140 del Codice, che è la norma di principio. Entrambe le disposizioni si integrano: il Regolamento specifica le modalità pratiche di attuazione dei principi fissati dal Codice.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.