Art. 130 C.d.S. – Revoca della patente di guida
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all’art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato.
In sintesi
L'art. 130 C.d.S. disciplina la revoca della patente di guida per perdita permanente dei requisiti fisici, psichici o esito negativo della revisione.
Ratio
L'art. 130 C.d.S. persegue un obiettivo di sicurezza stradale: garantire che solo i soggetti idonei sotto il profilo fisico, psichico e giuridico possano condurre veicoli su strada pubblica. La revoca, a differenza della sospensione, ha carattere definitivo e presuppone il venir meno strutturale delle condizioni che legittimano la guida.
Analisi
Il comma 1 individua tre distinte ipotesi di revoca: la perdita permanente dei requisiti fisici e psichici (lett. a), l'esito negativo della revisione ex art. 128 (lett. b) e la sostituzione della patente italiana con una estera (lett. c). Il comma 2 introduce un meccanismo di recupero: una volta cessate le cause della revoca, l'interessato può riconquistare la patente per esame ordinario, con il riconoscimento dell'anzianità riferita alla patente revocata ai fini delle limitazioni ex art. 117. Il comma 2-bis distingue il regime impugnatorio: la revoca per inidoneità permanente è definitiva, mentre le altre ipotesi ammettono ricorso gerarchico al Ministro.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri accertano una delle tre condizioni elencate al comma 1. L'accertamento dell'inidoneità permanente può emergere da visita medica, da segnalazione delle forze dell'ordine o da esito della revisione periodica. La sostituzione con patente estera è invece un fatto oggettivo e formale.
Connessioni
L'art. 130 si collega strettamente all'art. 128 (revisione della patente), all'art. 116 (criteri di propedeuticità per il conseguimento delle patenti) e all'art. 117 (limitazioni per i neopatentati). Va coordinato inoltre con l'art. 219 C.d.S. (revoca della patente come sanzione accessoria) e con la normativa europea sullo scambio di patenti tra Stati membri (Dir. 2006/126/CE).
Domande frequenti
Quali sono le cause che determinano la revoca della patente ai sensi dell'art. 130 C.d.S.?
La revoca è disposta in tre casi: perdita permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, esito negativo della revisione ai sensi dell'art. 128 C.d.S., e sostituzione della patente italiana con una rilasciata da uno Stato estero.
Dopo la revoca della patente è possibile riottenerne una nuova?
Sì, una volta cessati i motivi che hanno determinato la revoca, l'interessato può conseguire una nuova patente sostenendo un nuovo esame, senza dover rispettare i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per le categorie C, D ed E. La categoria della nuova patente non può essere superiore a quella revocata.
Il provvedimento di revoca è sempre impugnabile?
No. Se la revoca è motivata dalla perdita permanente dei requisiti psichici e fisici, il provvedimento è definitivo e non è ammesso ricorso amministrativo. Negli altri casi previsti dall'art. 130, comma 1, è invece possibile ricorrere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Cosa succede se si converte la patente italiana in una patente straniera?
La conversione della patente italiana con una rilasciata da uno Stato estero determina automaticamente la revoca della patente italiana originaria da parte degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. c).
Le limitazioni per i neopatentati si applicano alla nuova patente conseguita dopo la revoca?
Le limitazioni previste dall'art. 117 C.d.S. si calcolano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata, non alla data di conseguimento della nuova patente, evitando così che il titolare venga equiparato a un neopatentato.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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