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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 124 C.d.S. – Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’art. 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall’art. 115, comma 1, lettera c);

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici;

c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall’art. 116, comma 5.

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257 a euro 9.032. All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui all’articolo 116, comma 12.

4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Per guidare macchine agricole (escluse quelle con conducente a terra) e macchine operatrici (escluse quelle a vapore) su strada è necessaria una patente di categoria A, B o C, a seconda del tipo di veicolo.
  • La patente di categoria A abilita alla guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c); la categoria B copre macchine agricole e operatrici in generale; la categoria C è richiesta per le macchine operatrici eccezionali.
  • Con decreto ministeriale sono stabiliti i tipi di veicoli che i mutilati e minorati fisici possono guidare con patenti speciali delle categorie A e B, con o senza adattamenti.
  • Chi guida macchine agricole o operatrici senza patente è soggetto a sanzione amministrativa da 2.257 a 9.032 euro, oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (o confisca in caso di reiterazione).
  • L'incauto affidamento del veicolo a chi è privo di patente è sanzionato ai sensi dell'art. 116, comma 12 C.d.S.

L'art. 124 C.d.S. disciplina le patenti richieste per guidare macchine agricole e operatrici su strada, le sanzioni per guida senza patente e le norme per mutilati fisici.

Ratio

La norma risponde all'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale anche con riguardo a veicoli speciali come le macchine agricole e le operatrici. Il legislatore ha ritenuto necessario estendere il sistema delle patenti — già previsto per i veicoli ordinari — a questi mezzi, che per dimensioni, caratteristiche tecniche e modalità di guida presentano profili di rischio peculiari per la collettività.

Analisi

Il comma 1 opera una distinzione tripartita in base al tipo di veicolo: la patente A è sufficiente per le macchine agricole più semplici (art. 115, c. 1, lett. c), la patente B copre il ventaglio generale di macchine agricole e operatrici, mentre la patente C è richiesta esclusivamente per le macchine operatrici eccezionali, riflettendo la maggiore complessità e pericolosità di questi ultimi mezzi. I commi 2 e 3 introducono una disciplina speciale per i mutilati e minorati fisici, demandando a un decreto ministeriale la definizione dei veicoli guidabili con patenti speciali, con o senza adattamenti tecnici. La sanzione di cui al comma 4 è di natura amministrativa (non penale), ma di importo elevato — da 2.257 a 9.032 euro — a testimonianza della gravità attribuita alla conduzione senza titolo abilitativo. Il comma 4-bis, aggiunto in sede di revisione normativa, introduce sanzioni accessorie progressivamente più severe: fermo amministrativo di tre mesi alla prima violazione, confisca in caso di recidiva.

Quando si applica

L'articolo si applica ogni qual volta una macchina agricola (diversa da quelle con conducente a terra, come i motocoltivatori a piedi) o una macchina operatrice (diversa da quelle a vapore) circola su strada aperta al pubblico transito. Non rileva l'uso del mezzo in ambito privato o nei fondi agricoli, ma solo la circolazione stradale in senso tecnico. Le sanzioni scattano in caso di guida sprovvista di qualunque patente o in caso di patente di categoria inferiore a quella richiesta per il veicolo condotto.

Connessioni

L'art. 124 si collega sistematicamente all'art. 116 C.d.S. (patenti di guida: categorie, rilascio, patenti speciali per disabili, sanzioni per guida senza patente e incauto affidamento) e all'art. 115 C.d.S. (requisiti per la guida di determinati veicoli). Il richiamo al capo I, sezione II, del titolo VI riguarda le disposizioni generali sul fermo amministrativo e sulla confisca dei veicoli. In ambito ministeriale, il decreto del MIT richiamato ai commi 2 e 3 costituisce la fonte secondaria di riferimento per la disciplina delle patenti speciali nel settore agricolo e operativo.

Domande frequenti

Quali patenti servono per guidare un trattore agricolo su strada?

Per guidare un trattore agricolo su strada è necessaria almeno la patente di categoria B. La patente di categoria A è sufficiente solo per le macchine agricole più leggere indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c) del Codice della Strada. Per le macchine operatrici eccezionali è invece richiesta la patente C.

Chi guida una macchina agricola senza patente, quali sanzioni rischia?

La sanzione amministrativa pecuniaria va da 2.257 a 9.032 euro. In aggiunta, è previsto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione accessoria si aggrava fino alla confisca amministrativa del mezzo.

Le macchine agricole con conducente a terra sono soggette all'art. 124 C.d.S.?

No. Il comma 1 esclude espressamente le macchine agricole con conducente a terra (ad esempio i motocoltivatori guidati a piedi) dall'obbligo di patente previsto dall'articolo. Analogamente, le macchine operatrici a vapore sono escluse dall'ambito di applicazione della norma.

Un minorato fisico può guidare una macchina agricola su strada?

Sì, a condizione che abbia conseguito una patente speciale di categoria A o B, prevista dall'art. 116, comma 5 C.d.S. Un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce quali tipi di veicoli possono essere guidati con tali patenti, specificando anche gli eventuali adattamenti tecnici richiesti.

Cosa si intende per incauto affidamento nel contesto dell'art. 124?

Si tratta della condotta di chi consegna o lascia guidare una macchina agricola o operatrice a una persona priva della patente richiesta, pur essendo a conoscenza (o potendolo sapere) di tale circostanza. La sanzione applicabile è quella prevista dall'art. 116, comma 12 C.d.S., richiamato espressamente dall'art. 124, comma 4.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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