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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 120 C.d.S. – Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

2. A tal fine i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’interno.

3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il prefetto può revocare la patente a delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • La revoca si applica anche a chi è sottoposto o è stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione.
  • Riguarda anche i condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, se la guida può agevolare reati simili.
  • Gli effetti di provvedimenti riabilitativi sono fatti salvi dalla norma.
  • È possibile ricorrere al Ministero dell'interno entro i termini di legge.

L'art. 120 C.d.S. stabilisce che la patente può essere revocata dal prefetto a chi ha precedenti penali gravi o misure di prevenzione, se la guida può agevolare nuovi reati.

Ratio della norma

L'articolo 120 del Codice della Strada risponde all'esigenza di evitare che il titolo abilitativo alla guida diventi uno strumento nelle mani di soggetti che, per il loro profilo penale, potrebbero utilizzarlo per agevolare attività criminose. La norma non ha una funzione punitiva in senso stretto, ma persegue uno scopo preventivo: impedire che la mobilità garantita dalla patente si trasformi in un fattore di rischio per la collettività. In questa logica, il legislatore ha attribuito al prefetto — autorità amministrativa locale con funzioni di ordine e sicurezza pubblica — il potere di adottare il provvedimento di revoca.

Analisi del testo

Il comma 1 individua tre categorie di soggetti nei cui confronti la revoca è possibile: i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (figure definite dagli artt. 102-108 del codice penale); chi è o è stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione già previste dalla normativa antimafia e contro la pericolosità sociale; i condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni. In ogni caso, la revoca non è automatica: la norma richiede che «l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura», introducendo così un necessario nesso di strumentalità tra la guida e il rischio di recidiva. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti riabilitativi, in coerenza con il principio del reinserimento sociale. Il comma 2 disciplina il flusso informativo tra il Dipartimento per i trasporti terrestri e il prefetto, prevedendo una comunicazione immediata tramite collegamento informatico. Il comma 3 garantisce il diritto di difesa amministrativa: avverso la revoca è ammesso ricorso al Ministero dell'interno, che decide entro sessanta giorni di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Quando si applica

In linea generale, la norma si applica quando un soggetto rientra in una delle categorie elencate al comma 1 e sussiste il presupposto della potenziale agevolazione di reati tramite la guida. Tipicamente, l'applicazione riguarda fattispecie legate alla criminalità organizzata, allo spaccio, o a reati per i quali il veicolo costituisce un mezzo operativo. La valutazione è rimessa al prefetto caso per caso: non basta la mera appartenenza a una categoria, ma occorre una verifica in concreto del nesso tra guida e rischio criminale. I provvedimenti riabilitativi — come la riabilitazione penale o la revoca delle misure di prevenzione — possono venire in rilievo per escludere o far cessare gli effetti della revoca.

Connessioni con altre norme

L'art. 120 C.d.S. si collega alle disposizioni del codice penale sulle categorie di delinquenti (artt. 102-108 c.p.) e alla normativa sulle misure di prevenzione, oggi confluita nel Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ha sostituito le leggi richiamate nel testo originario. Va letto in coordinamento con l'art. 219 C.d.S., che disciplina la revoca della patente in senso più ampio, e con l'art. 116 C.d.S., sui requisiti generali per il rilascio. Sul piano procedimentale, il provvedimento prefettizio segue le regole della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, incluse le garanzie di partecipazione e motivazione. Il ricorso al Ministero dell'interno previsto dal comma 3 costituisce un rimedio amministrativo alternativo o preliminare rispetto al ricorso al giudice amministrativo.

Domande frequenti

La revoca della patente ex art. 120 C.d.S. è automatica dopo una condanna penale?

No, la revoca non è automatica. La norma stabilisce che il prefetto deve valutare se l'utilizzo della patente possa concretamente agevolare la commissione di reati della stessa natura. È quindi necessario un giudizio caso per caso, non una conseguenza meccanica della condanna.

Quali sono i reati che possono portare alla revoca della patente secondo l'art. 120 C.d.S.?

La norma non elenca reati specifici, ma fa riferimento a condanne a pena detentiva non inferiore a tre anni, oltre che alle categorie di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Il presupposto aggiuntivo è che la guida possa agevolare reati della stessa natura di quelli già commessi.

Come si può impugnare il provvedimento di revoca della patente del prefetto?

Il comma 3 dell'art. 120 C.d.S. prevede la possibilità di presentare ricorso al Ministero dell'interno, che decide entro sessanta giorni di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È inoltre possibile, in linea generale, rivolgersi al giudice amministrativo secondo le ordinarie regole processuali.

Chi ha ottenuto la riabilitazione penale può richiedere una nuova patente?

La norma fa espressamente salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi. In linea generale, la riabilitazione può venire in rilievo per la valutazione dei requisiti necessari, ma la decisione spetta all'autorità competente caso per caso. È opportuno documentare il provvedimento riabilitativo e presentare istanza agli uffici competenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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