Art. 107 C.d.S. – Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Le macchine agricole di cui all’art. 57, comma 2, sono soggette all’accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall’accertamento di cui sopra.
2. L’accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terestri, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l’accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità.
In sintesi
L'art. 107 C.d.S. disciplina l'accertamento dei requisiti tecnici delle macchine agricole tramite visita, prova e omologazione del tipo.
Ratio della norma
L'articolo 107 risponde all'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale anche con riferimento alle macchine agricole, categorie di veicoli che per le loro caratteristiche costruttive e funzionali richiedono un regime di controllo tecnico specifico. La norma bilancia le esigenze produttive del settore agricolo con la tutela dell'incolumità pubblica e dell'ambiente, prevedendo procedure semplificate per la produzione in serie attraverso lo strumento dell'omologazione di tipo.
Analisi del testo
Il comma 1 delimita il campo di applicazione richiamando le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, e individua i tre oggetti dell'accertamento: dati identificativi, potenza del motore (ove ricorra) e conformità alle prescrizioni tecniche. Il comma 2 attribuisce la competenza al Dipartimento per i trasporti terrestri, con procedura definita da decreto interministeriale che coinvolge i Ministri delle infrastrutture, delle politiche agricole e del lavoro, ferme restando le competenze ambientali. Il comma 3 introduce la semplificazione per la produzione seriale: l'omologazione del prototipo estende i propri effetti all'intera serie, ed è previsto il riconoscimento reciproco delle omologazioni estere.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una macchina agricola, rientrante nelle categorie di cui all'art. 57, comma 2 del Codice della Strada, deve essere immessa in circolazione su strada. Riguarda sia i produttori che richiedono l'omologazione del prototipo, sia gli importatori di macchine omologate all'estero che intendono ottenere il riconoscimento in Italia, sia i singoli proprietari di macchine soggette a visita e prova individuale.
Connessioni con altre norme
L'art. 107 si collega direttamente all'art. 57 C.d.S., che definisce e classifica le macchine agricole. Il rinvio al regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992) è essenziale per individuare le categorie escluse dall'accertamento. Rilevano inoltre le disposizioni del Ministero dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e rumore, nonché gli accordi internazionali in materia di omologazione (tra cui i Regolamenti UNECE richiamati dalla normativa europea).
Domande frequenti
Quali macchine agricole sono soggette all'accertamento previsto dall'art. 107 C.d.S.?
Sono soggette all'accertamento le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2 del Codice della Strada, con esclusione delle categorie di macchine operatrici trainate che il regolamento di attuazione individua espressamente come esonerate.
Chi effettua l'accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole?
L'accertamento è effettuato dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, mediante visita e prova, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e del lavoro.
Cos'è l'omologazione di tipo e quando si usa per le macchine agricole?
L'omologazione di tipo è la procedura con cui si accerta l'idoneità di un prototipo di macchina agricola prodotta in serie. Una volta omologato il prototipo, tutti gli esemplari conformi della stessa serie sono considerati idonei senza necessità di un accertamento individuale.
Un'omologazione rilasciata all'estero è valida in Italia per le macchine agricole?
Sì, fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia, ma solo a condizione di reciprocità, cioè se anche quello Stato riconosce le omologazioni italiane.
Quali aspetti vengono verificati durante l'accertamento di una macchina agricola?
L'accertamento riguarda tre profili: i dati di identificazione della macchina, la potenza del motore quando questa è rilevante, e la corrispondenza alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche stabilite dalla normativa vigente.
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