Art. 74 C.d.S. – Dati di identificazione
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l’utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell’ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l’omologazione, l’applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257 a euro 9.032.
In sintesi
Art. 74 C.d.S.: obbligo di targhetta e numero di telaio sui veicoli; sanzione fino a 9.032 euro per alterazioni.
Ratio
La norma risponde alla necessità di identificare univocamente ogni veicolo ai fini della circolazione, della tassazione, della responsabilità civile e della repressione penale dei crimini. La targhetta di identificazione e il numero di telaio costituiscono i due pilastri dell'identificazione: il primo è amministrativo (facilmente leggibile), il secondo è strutturale e anti-contraffazione. La ratio è quella di impedire frodi, riciclaggio di veicoli rubati, evasione fiscale e sottrazione a responsabilità giudiziale attraverso identificazione permanente e non alterabile.
Analisi
Il comma 1 richiede per costruzione due sistemi di identificazione: la targhetta solidamente fissata al veicolo e il numero di identificazione (VIN - Vehicle Identification Number) impresso sul telaio o struttura equivalente, in modo non cancellabile o alterabile. Il comma 2 specifica che entrambi devono trovarsi in punti visibili e su parti normalmente non soggette a sostituzione durante l'uso ordinario; questa regola esclude ad esempio il cofano motore, frequentemente sostituito. Il comma 3 affronta il caso di numero di telaio contraffatto, alterato, mancante o illeggibile: gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri devono apporvi un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio medesimo. Questo sistema crea una traccia amministrativa permanente. Il comma 4 rimanda al regolamento le caratteristiche tecniche, le modalità di applicazione, le indicazioni delle targhette, le caratteristiche del numero identificativo e del numero di ufficio. Il comma 5 introduce un diritto di scelta per gli interessati nei casi di armonizzazione comunitaria: se il regolamento rimanda a direttive europee, il soggetto può optare per le prescrizioni tecniche dei regolamenti e raccomandazioni dell'UNECE (Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa), purché recepite dal Ministero.
Quando si applica
La disciplina si applica a tutti i ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi, sia nuovi che usati, a prescindere dall'uso (privato, commerciale, pubblico). L'obbligo sorge al momento della fabbricazione e sussiste per tutta la vita del veicolo. L'alteration o la contraffazione del numero è vietata e sanzionata. La norma non si applica ai velocipedi, come risulta dalla definizione di «veicoli» nel Codice della Strada (articolo 2).
Connessioni
È correlata all'articolo 67 (Targhe e dati identificativi, che specifica il formato delle targhe e dei dati) e all'articolo 169 (Revisione dei veicoli). Si collega inoltre all'articolo 216 (Falsificazione di targhe), che sanziona la falsificazione penalmente. La norma si inscrive nel sistema complessivo di identificazione previsto dal titolo V «Requisiti e caratteristiche funzionali dei veicoli» ed è essenziale per l'applicazione di tutte le norme di circolazione.
Domande frequenti
Cosa si intende per numero di identificazione del telaio e dove deve essere collocato?
Il numero di identificazione del telaio (comunemente detto VIN, Vehicle Identification Number) è una sequenza alfanumerica impressa in modo permanente sul telaio o sulla struttura portante del veicolo. Ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. b), e comma 2, C.d.S., deve essere collocato in un punto visibile, su una parte del veicolo normalmente non soggetta a sostituzione durante l'uso, in modo da non poter essere cancellato o alterato.
Cosa succede se il numero di telaio del mio veicolo è illeggibile o danneggiato?
Se il numero di telaio risulta contraffatto, alterato, mancante o illeggibile, il comma 3 dell'art. 74 C.d.S. prevede che gli uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Motorizzazione Civile) provvedano alla punzonatura di un numero d'ufficio sostitutivo, preceduto e seguito dal marchio a punzone dell'ufficio. È necessario rivolgersi al proprio ufficio provinciale della Motorizzazione, portando il veicolo per l'accertamento e la procedura di ripristino.
Qual è la sanzione per chi altera o rende illeggibile il numero di telaio o la targhetta del costruttore?
Il comma 6 dell'art. 74 C.d.S. prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.257 a 9.032 euro per chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore oppure il numero di identificazione del telaio. Questa sanzione si applica solo quando il fatto non costituisce reato: se la condotta integra estremi penali (ad esempio ricettazione o falsità), si procede in sede penale.
L'alterazione del numero di telaio può configurare un reato penale oltre alla sanzione amministrativa?
Sì. La clausola di riserva del comma 6 («se il fatto non costituisce reato») indica che la sanzione amministrativa è residuale. L'alterazione dolosa del numero di telaio può integrare il delitto di alterazione di segni di riconoscimento (art. 490 c.p.), e se il veicolo è di provenienza furtiva, concorrono i delitti di ricettazione (art. 648 c.p.) o riciclaggio (art. 648-bis c.p.), con conseguenti pene detentive.
Le norme tecniche sulla targhetta e sul numero di telaio seguono le direttive europee?
Sì. Il comma 5 dell'art. 74 C.d.S. stabilisce che, quando il regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) rinvia a direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche applicabili sono quelle contenute in tali direttive. Gli interessati possono inoltre richiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle prescrizioni dei regolamenti UN-ECE recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, garantendo così l'allineamento con gli standard internazionali di sicurezza e identificazione dei veicoli.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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