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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 130 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cost. art. 129 - Articolo 129 della Costituzione italiana→Cost. art. 131 - Articolo 131 della Costituzione italiana→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 128 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 132 Cost. – Titolo V: le regioni, le province→Art. 127 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 133 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 126 Cost.: Titolo V: le regioni, le province→Art. 134 Cost.: Sezione I: La Corte Costituzionale→Art. 125 Cost.: Titolo V: le regioni, le province
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 130 della Costituzione, nel testo originario approvato dall'Assemblea Costituente nel 1947, era espressione di una concezione centralistica e gerarchica delle autonomie territoriali. In quel modello, le Regioni - create sulla carta dalla Costituzione ma istituite effettivamente soltanto a partire dal 1970 - non erano viste come enti equiordinati allo Stato, bensì come livelli intermedi di una gerarchia amministrativa in cui la legittimità degli atti degli enti locali minori (Comuni, Province, Comunità montane) doveva essere verificata preventivamente da un organo regionale. Il CO.RE.CO. rappresentava la proiezione istituzionale di questa visione: un organo collegiale, composto in parte da soggetti di nomina statale e regionale, con il compito di filtrare l'azione amministrativa locale prima che producesse effetti giuridici definitivi.
La ratio della soppressione operata dalla legge cost. n. 3/2001 è diametralmente opposta: il legislatore costituzionale ha inteso riconoscere che il controllo preventivo era diventato un ostacolo burocratico alla buona amministrazione locale, rallentava i procedimenti senza garantire risultati apprezzabili in termini di legalità, e soprattutto era incompatibile con la nuova architettura costituzionale in cui i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato sono posti «sullo stesso piano» (art. 114 Cost. riformato). Non ha senso che un livello di governo «verifichi» preventivamente le decisioni di un livello pari-ordinato.
Analisi
Il testo originario dell'art. 130 Cost. disponeva che un organo della Regione, nei modi stabiliti da una legge della Repubblica, esercitasse il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, e nei casi determinati dalla legge anche il controllo di merito. In caso di controllo di merito l'organo regionale poteva richiedere che il Consiglio riesaminasse la deliberazione oggetto di controllo.
Sul piano attuativo, la legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, aveva poi disciplinato in dettaglio la composizione e le attribuzioni dei CO.RE.CO.: erano organi collegiali composti da componenti eletti dal Consiglio regionale e da esperti di diritto amministrativo, che si pronunciavano sulle deliberazioni degli enti locali entro termini perentori. La mancata pronuncia nel termine equivaleva ad approvazione tacita. Le deliberazioni esecutive non richiedevano il controllo preventivo, mentre le più rilevanti - bilanci, statuti, regolamenti, contratti oltre determinati importi - erano soggette al visto preventivo.
La legge costituzionale n. 3/2001, ribaltando il paradigma, ha eliminato ogni forma di controllo preventivo statale o regionale sugli atti degli enti locali. L'art. 9, comma 2, ha espressamente abrogato l'art. 130. Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e le successive modificazioni hanno adeguato la disciplina ordinaria: oggi non esiste più alcun organo di controllo preventivo sulle delibere comunali e provinciali.
Il controllo successivo di legittimità è affidato al Prefetto (art. 135 TUEL, nella versione previgente abrogata) e, soprattutto, al giudice amministrativo su ricorso di soggetti legittimati (associazioni, soggetti portatori di interessi qualificati, enti concorrenti). La Corte dei conti mantiene invece il controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti locali, con la funzione di referto al Parlamento e ai Consigli regionali.
Quando si applica
L'art. 130 non è più applicabile: è stato abrogato. Nei procedimenti che si riferiscono ad atti emanati prima del 2001, potrebbe avere ancora rilevanza storica e interpretativa per valutare la legittimità di delibere adottate sotto il vecchio regime e che siano ancora oggetto di controversia. In nessun caso può fondare un obbligo di controllo preventivo per atti successivi all'entrata in vigore della legge cost. n. 3/2001 (avvenuta all'ottobre 2001).
È rilevante come parametro storico nei giudizi di costituzionalità che investono la disciplina transitoria del Titolo V, nonché nella ricostruzione delle funzioni amministrative regionali anteriori alla riforma. Gli studenti e i professionisti che affrontano concorsi pubblici o esami universitari devono conoscere sia il testo originario sia la ragione della sua abrogazione, perché la riforma del 2001 costituisce una delle più rilevanti revisioni costituzionali della storia repubblicana.
Connessioni
L'abrogazione dell'art. 130 Cost. si inserisce nel quadro della riforma complessiva del Titolo V operata dalla legge cost. n. 3/2001, che ha modificato anche gli artt. 114, 117, 118, 119, 120, 127 Cost. In particolare: l'art. 114 Cost. stabilisce ora la pari ordinazione di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; l'art. 118 Cost. sancisce il principio di sussidiarietà; l'art. 127 Cost. ridefinisce il controllo statale sulle leggi regionali (non più preventivo ma successivo attraverso il ricorso alla Corte costituzionale). Il CO.RE.CO. è stato formalmente soppresso dall'art. 9, comma 2, legge cost. n. 3/2001, e i relativi organi sono stati disciolti. In materia finanziaria, il controllo della Corte dei conti sugli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dalla legge n. 131/2003 (c.d. legge La Loggia). L'eventuale illegittimità degli atti degli enti locali può essere fatta valere davanti al TAR competente per territorio entro i termini decadenziali di cui all'art. 29 c.p.a. (60 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 29/1995
La Corte chiarisce che le previsioni costituzionali sui controlli (artt. 100, 125 e 130 Cost.) non costituiscono un sistema chiuso: il legislatore ordinario può introdurre forme ulteriori di controllo, purche' radicate in un adeguato fondamento costituzionale. I controlli sugli atti degli enti locali previsti dall'art. 130 Cost. (poi abrogato) condizionano le autonomie locali e ne definiscono la posizione nell'ordinamento.
Corte Cost., sent. n. 208/1992
Esaminando la decadenza dei Comitati regionali di controllo prevista da una legge regionale sarda, la Corte ne riconosce la legittimità: la previsione è in armonia con l'art. 130 Cost., che affidava ad organi regionali il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, ed è coerente con il principio di continuità funzionale degli organi di controllo.
Casi pratici
Caso 1: Delibera comunale sotto il vecchio regime CO.RE.CO.
Il Comune di X adotta nel 1995 una deliberazione di Consiglio comunale per l'approvazione del piano regolatore. La delibera viene trasmessa al CO.RE.CO. competente per il controllo di legittimità. Tizio, consigliere di minoranza, rileva un vizio formale nella procedura di approvazione. Il CO.RE.CO. annulla la delibera per violazione del procedimento: il Consiglio deve riadottarla in sessione straordinaria. Questo meccanismo - tipico dell'epoca - oggi non esiste più: il consigliere Tizio dovrebbe ricorrere al TAR entro 60 giorni.
Caso 2: Ricorso al TAR nel sistema post-riforma
Il Comune adotta nel 2022 una delibera di variante urbanistica. Caio, proprietario di un fondo confinante, ritiene che la delibera sia illegittima perché adottata senza le consultazioni previste dalla legge regionale. Non esiste più il CO.RE.CO.: Caio deve proporre ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera, ai sensi dell'art. 29 c.p.a. Il giudice amministrativo verificherà la legittimità dell'atto in via successiva, non preventiva.
Domande frequenti
Quando è stato abrogato l'articolo 130 della Costituzione?
L'articolo 130 è stato abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Parte II della Costituzione, ridisegnando il sistema delle autonomie locali.
Che cos'era il CO.RE.CO?
Il CO.RE.CO. (Comitato Regionale di Controllo) era l'organo istituito presso ogni Regione con il compito di esercitare il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali (Comuni, Province e altri enti) e, nei casi espressamente previsti dalla legge, anche il controllo di merito.
Perché la riforma del 2001 ha soppresso il CO.RE.CO?
La legge costituzionale n. 3/2001 ha eliminato i controlli preventivi sugli atti degli enti locali per rafforzare l'autonomia di Comuni e Province, in linea con il nuovo principio di equiordinazione tra i livelli di governo sancito dall'art. 114 Cost. riformato. Il controllo preventivo era ritenuto incompatibile con una vera autonomia decisionale degli enti locali.
Come viene oggi controllata la legittimità degli atti degli enti locali?
Dopo la soppressione del CO.RE.CO., il controllo sugli atti degli enti locali è affidato al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) in via successiva, su ricorso dei soggetti legittimati entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto. Permane il controllo finanziario della Corte dei conti.
Quali atti erano sottoposti al controllo del CO.RE.CO?
Il CO.RE.CO. controllava le deliberazioni di Comuni e Province. Il controllo di legittimità era obbligatorio; il controllo di merito era limitato ai casi stabiliti dalla legge statale e poteva comportare il rinvio all'ente per riesame.
Fonti consultate: 2 fontei verificate