Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 130 Cost. — Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo abrogato dalla riforma costituzionale del Titolo V del 2001.
Articolo 130 — Norma abrogata
L'articolo 130 della Costituzione disciplinava il Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO), organo istituito presso ciascuna Regione per esercitare il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali e, nei casi previsti dalla legge, il controllo di merito. Tale istituto è stato soppresso dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha abolito i controlli preventivi sugli atti degli enti locali in coerenza con il nuovo modello di autonomia paritaria e collaborativa. Il controllo sugli atti degli enti locali è oggi affidato esclusivamente al giudice amministrativo in via successiva, su impulso dei soggetti legittimati.
Domande frequenti
Quando è stato abrogato l'articolo 130 della Costituzione?
L'articolo 130 è stato abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Parte II della Costituzione, ridisegnando il sistema delle autonomie locali.
Che cos'era il CO.RE.CO?
Il CO.RE.CO (Comitato Regionale di Controllo) era l'organo istituito presso ogni Regione con il compito di esercitare il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali (Comuni, Province e altri enti) e, nei casi espressamente previsti dalla legge, anche il controllo di merito.
Quali atti erano sottoposti al controllo del CO.RE.CO?
Il CO.RE.CO controllava gli atti amministrativi degli enti locali, in primo luogo le deliberazioni di Comuni e Province. Il controllo di legittimità era obbligatorio, mentre il controllo di merito era limitato ai casi stabiliti dalla legge statale.
Perché la riforma del 2001 ha soppresso il CO.RE.CO?
La legge costituzionale n. 3/2001 ha eliminato i controlli preventivi sugli atti degli enti locali per rafforzare l'autonomia di Comuni e Province, in linea con il nuovo principio di equiordinazione tra i livelli di governo. Il controllo preventivo era ritenuto incompatibile con una vera autonomia decisionale degli enti locali.
Come viene oggi controllata la legittimità degli atti degli enti locali?
Dopo la soppressione del CO.RE.CO, il controllo sugli atti degli enti locali è affidato al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) in via successiva, su ricorso dei soggetti legittimati. Non esiste più un controllo preventivo generalizzato, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge ordinaria, come i controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.