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Testo dell'articoloVigente
Art. 126 Cost. – Titolo V: le regioni, le province, i comuni
In vigore dal 1° gennaio 1948
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
In sintesi
Indice dei contenuti
Disciplina lo scioglimento del Consiglio regionale, la rimozione del Presidente di Giunta e la mozione di sfiducia.
Ratio
L'articolo 126 Cost. istituisce un meccanismo di controllo costituzionale e di garanzia dell'ordine democratico a livello regionale, attribuendo al Presidente della Repubblica il potere di disporre lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione della Giunta che abbiano compiuto violazioni gravi della Costituzione o della legge. Il principio sottostante è quello della salvaguardia della legalità costituzionale quale fondamento imprescindibile del sistema regionale, in un contesto dove le Regioni godono di una notevole autonomia normativa e amministrativa. Parallelamente, la norma riconosce al Consiglio regionale il diritto di esprimere sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione, realizzando così un equilibrio tra controllo esterno (statale) e controllo interno (consiliare).
Analisi
La norma si articola su quattro versanti. Primo, lo scioglimento e la rimozione per atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge: il Presidente della Repubblica, mediante decreto motivato, può disporre sia lo scioglimento del Consiglio sia la rimozione della Giunta. Il decreto è adottato sentita una Commissione composta da deputati e senatori, il che assicura una verifica di legittimità prima dell'esercizio di un potere così penetrante. Secondo, la riforma del 2001 ha esteso i casi di scioglimento e rimozione anche a ragioni di sicurezza nazionale, ampliando così gli strumenti di controllo su base non esclusivamente costituzionale-legale. Terzo, il meccanismo di sfiducia interna: il Consiglio regionale può esprimere sfiducia nel Presidente della Giunta mediante mozione sottoscritta da almeno un quinto dei componenti, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione non può essere posta in discussione prima di tre giorni dalla presentazione, garantendo un minimo di preavviso. Quarto, gli effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia, della rimozione, dell'impedimento permanente, della morte o delle dimissioni volontarie del Presidente eletto a suffragio universale diretto comportano automaticamente le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Questa cascata di effetti assicura coerenza tra legittimazione popolare diretta e continuità amministrativa.
Quando si applica
L'articolo 126 si applica ogniqualvolta si ravvisi una violazione grave della Costituzione o della legge da parte della Giunta o del Consiglio regionale, e il Presidente della Repubblica ritenga opportuno esercitare i poteri di controllo. In pratica, lo scioglimento per motivi politici è raro; più frequente è quello per gravi violazioni amministrative o per commissioni di mafia. La mozione di sfiducia è uno strumento ordinario di controllo che si attiva quando la maggioranza consiliare cambi orientamento politico o quando si verifichino crisi amministrative. L'applicazione della cascata di effetti (dimissioni Giunta + scioglimento Consiglio) si produce automaticamente al verificarsi delle condizioni previste dal secondo comma.
Connessioni
L'articolo 126 si interconnette con l'articolo 125 Cost. (organi di giustizia amministrativa regionale), cui rimanda per la verifica preliminare della conformità legale, e con l'articolo 122 Cost., che disciplina il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta. Rimanda inoltre all'articolo 88 Cost. (potere presidenziale), all'articolo 89 Cost. (controfirma ministeriale) e ai principi di legalità consacrati nell'articolo 3 Cost. (eguaglianza). La legislazione di attuazione è contenuta nella legge 131/2000 (Statuto dei poteri locali) e nella legge costituzionale 3/2001 (riforma del Titolo V).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 203/2023
La Corte afferma che ogni scelta sulla forma di governo regionale deve essere connotata dal principio funzionale simul stabunt, simul cadent fissato dall'art. 126, terzo comma, Cost. La rigidita di questa regola non e mitigabile dalle Regioni, presentando la natura di vincolo costituzionale inderogabile in caso di elezione diretta del Presidente.
Corte Cost., sent. n. 64/2025
Pronuncia che ribadisce il legame indissolubile tra la sorte del Consiglio regionale e quella del Presidente della Giunta ex art. 126 Cost.: la perdita della carica del Presidente per dimissioni, rimozione, impedimento o morte comporta lo scioglimento del Consiglio e nuove elezioni. Il Consiglio puo rimuovere il Presidente solo con mozione di sfiducia a maggioranza assoluta, con effetto dissolutivo automatico.
Casi pratici
Caso 1: Scioglimento per gravi violazioni di legge (Tizio e la Regione X)
Tizio, Presidente della Giunta della Regione X, approva con il Consiglio regionale una serie di delibere che violano sistematicamente la normativa statale in materia di appalti pubblici, con reiterati affidamenti diretti in spregio al Codice dei contratti. Il Governo, accertata la gravità e la sistematicità delle violazioni, propone al Presidente della Repubblica l'adozione di un decreto motivato di scioglimento del Consiglio e di rimozione di Tizio, previa audizione della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Il decreto viene adottato: Tizio cessa dalla carica e il Consiglio è sciolto, con nomina di un Commissario straordinario in attesa delle nuove elezioni.
Caso 2: Mozione di sfiducia e simul stabunt simul cadent (Caio, Sempronio e la Regione Y)
Caio è Presidente della Giunta della Regione Y, eletto direttamente dai cittadini. A seguito di una grave crisi politica, Sempronio e altri consiglieri, complessivamente superiori al quinto dei componenti, sottoscrivono una mozione di sfiducia motivata. Trascorsi i tre giorni di attesa prescritti, il Consiglio vota per appello nominale: la mozione è approvata a maggioranza assoluta. A quel punto scatta automaticamente il meccanismo del simul stabunt simul cadent: Caio e l'intera Giunta sono dimissionari di diritto e il Consiglio stesso è sciolto. I consiglieri che avevano votato la sfiducia si trovano così a dover affrontare le elezioni anticipate, pagando il prezzo politico della loro scelta.
Caso 3: Dimissioni contestuali della maggioranza (Regione Z)
Nella Regione Z, a seguito di uno scandalo che coinvolge il Presidente Tizio ma senza che vi sia una formale mozione di sfiducia, la maggioranza dei consiglieri regionali, più della metà dei componenti, rassegna contestualmente le proprie dimissioni. Anche in assenza di qualsiasi atto formale contro il Presidente, la Costituzione prevede che le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio producano gli stessi effetti della mozione di sfiducia: Giunta dimissionaria e Consiglio sciolto, con indizione di nuove elezioni regionali.
Domande frequenti
Chi ha il potere di sciogliere il Consiglio regionale?
Il Consiglio regionale può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta del Governo e sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei casi tassativamente previsti dall'art. 126, comma 1, Cost.
Quali sono i motivi che giustificano lo scioglimento coattivo del Consiglio regionale?
Lo scioglimento è consentito in tre casi: atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge da parte del Consiglio o del Presidente di Giunta, e ragioni di sicurezza nazionale. Non è sufficiente una mera irregolarità formale; occorre una violazione grave e accertata.
Cos'è il meccanismo simul stabunt simul cadent e quando si applica?
È il principio per cui le sorti del Presidente della Giunta eletto direttamente e del Consiglio regionale sono inscindibili. Se il Presidente cade (per sfiducia, rimozione, dimissioni, impedimento permanente o morte), cade anche la Giunta e si scioglie il Consiglio, e si procede a nuove elezioni.
Quali requisiti deve rispettare la mozione di sfiducia al Presidente della Giunta regionale?
La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali, non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione e deve essere approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta comportano lo scioglimento del Consiglio?
Sì. Ai sensi dell'art. 126, comma 3, Cost., le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto comportano automaticamente le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale, con conseguente ritorno alle urne.
Fonti consultate: 2 fontei verificate