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Art. 438 c.p. Epidemia
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte.(1)
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In sintesi
Causare un'epidemia mediante diffusione deliberata di germi patogeni, punita con ergastolo; con pena di morte se muoiono più persone.
Ratio
La norma rappresenta la risposta penale più severa ai danni contro la salute pubblica. Codificata nel 1931, riflette l'intenzione del legislatore di punire con la massima durezza chi deliberatamente espone intere comunità al rischio biologico. La fattispecie incide sulla sovranità dello Stato e sulla sopravvivenza della popolazione.
Analisi
L'elemento fondamentale è il nesso tra condotta di diffusione e insorgenza di epidemia (malattia infettiva diffusa in una comunità). Non è sufficiente la semplice diffusione di un agente patogeno: occorre che questa cagioni concretamente un'epidemia, cioè un'esplosione di casi clinici. L'elemento soggettivo richiede il dolo diretto: consapevolezza che il germe è patogeno e volontà di diffonderlo. L'aggravante della morte di più persone può fondare l'applicazione della pena di morte, sebbene in Italia questo sia bloccato dalla moratoria di fatto e dalla Costituzione (art. 27, comma 4).
Quando si applica
Ricercatore che deliberatamente rilascia il vaiolo da un laboratorio per sterminare una popolazione; bioterrorista che diffonde antrace mediante aerosol in una città; soldato che avvelena i pozzi di un nemico con colera. In epoca contemporanea, rimane una fattispecie teorica a causa della difficoltà pratica di provare il nesso causale (epidemiologia) e il dolo diretto.
Connessioni
Rimanda alle norme di biosicurezza internazionali (Convenzione su armi biologiche, 1972) e nazionali (d.lgs. 81/2008 su biosicurezza). Collega ai reati di terrorismo (art. 270 c.p. e ss.), strage (art. 422 c.p.), omicidio (art. 575 c.p.). Integra anche il reato di danno a cosa altrui (art. 635 c.p.) in senso figurato. La pena di morte, pur formalmente prevista, è contraria al diritto internazionale e alla Costituzione italiana.
Domande frequenti
L'art. 438 si applica anche se la malattia diffusa non è mortale?
Sì. La norma parla di epidemia, non di mortalità. Una diffusione di varicella virale può integrare il reato se raggiunge la dimensione epidemiologica. Il dolo è sulla diffusione consapevole, non sulla morte.
Se diffondo involontariamente un patogeno (negligenza laboratoriale), cosa succede?
Non integrare l'art. 438 c.p. che richiede il dolo. Potrebbe integrare reati colposi (omicidio colposo art. 589 c.p., lesioni colpose art. 590 c.p.) e violazioni della biosicurezza (d.lgs. 81/2008).
La pena di morte è davvero applicabile in Italia?
Formalmente sì secondo il codice, ma è de facto abolita. L'Italia ha sottoscritto il Protocollo CEDU, e l'art. 27 Cost. vieta la pena di morte. Qualunque sentenza che la prevedesse sarebbe incostituzionale.
Che differenza c'è tra art. 438 e art. 575 (omicidio)?
L'art. 438 punisce la diffusione di patogeni; l'art. 575 punisce l'uccisione cagionata da una azione specifica. L'art. 438 è più grave perché mira a epidemia collettiva, indiscriminata.
Se sono medico e durante un'epidemia naturale non adotto precauzioni, rientra in art. 438?
No. L'art. 438 richiede la causazione dolosa della epidemia mediante diffusione deliberata. Un medico negligente durante un'epidemia naturale risponde di culpa (art. 589-590 c.p.), non di art. 438 c.p.
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