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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità(1)

In vigore dal 1° luglio 1931

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Reato di abuso d'autorità per ottenere utilità indebite
  • Pena da 3 a 8 anni di reclusione per il pubblico ufficiale
  • Pena fino a 3 anni per chi dà o promette l'utilità
  • Configura tentativo di corruzione forzata mediante coercizione pubblica

Il pubblico ufficiale che abusa dei poteri per indurre qualcuno a dare denaro è punito con reclusione da tre a otto anni.

Ratio

L'articolo 319-quater introduce tutela contro lo sfruttamento abusivo della funzione pubblica. A differenza della corruzione ordinaria (art. 318-319) dove il privato offre spontaneamente, qui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio induce coattivamente il privato a erogare denaro o utilità, configurando un'estorsione mascherata da richiesta istituzionale.

Analisi

Il primo comma punisce il soggetto pubblico che abusa della qualità o dei poteri per indurre a dare o promettere denaro/utilità a sé o a un terzo. Elemento cruciale è l'abuso, ossia l'esercizio distorto della funzione. Il secondo comma prevede pena ridotta (fino a 3 anni) per chi subisce l'induzione e cede, riconoscendo una responsabilità attenuata rispetto al corruttore volontario.

Quando si applica

Si applica quando un funzionario minaccia (esplicitamente o implicitamente) conseguenze negative nel disservizio se non riceve denaro. Esempio: ispettore che richiede pagamento per rilasciare permesso legittimamente dovuto; carabiniere che chiede soldi per non verbalizzare infrazione reale.

Connessioni

Correlato agli articoli 318-319 (corruzione di pubblico ufficiale), articolo 320 (estensione agli incaricati di pubblico servizio), articolo 317 (concussione); differisce dalla concussione per assenza di violenza/minaccia esplicita, configurando invece abuso di autorità in senso lato.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra induzione indebita (319-quater) e concussione (317)?

La concussione richiede violenza, minaccia o abuso esplicito e grave della funzione; l'induzione è forma di sfruttamento meno cruenta, dove il pubblico ufficiale sfrutta passivamente la posizione di autorità senza minaccia fisica diretta.

Se do denaro perché intimidito da un funzionario, commetto reato?

Sì, ma con pena ridotta (fino a 3 anni) rispetto al pubblico ufficiale. La legge riconosce la pressione coercitiva, ma responsabilità penale rimane.

Vale solo per funzionari pubblici o anche per impiegati privati con potere autorità?

Vale anche per gli incaricati di pubblico servizio (artt. 320), che comprende coloro esercitano funzioni pubbliche pur non essendo dipendenti statali (es. medici ospedalieri, segretari comunali).

Che succede se prometto denaro ma poi non lo do?

Il reato è perfezionato anche con la sola promessa. Non è necessaria l'effettiva erogazione; conta la promessa strappata in conseguenza dell'abuso di autorità.

Posso denunciare un funzionario se mi ha chiesto denaro?

Sì, rivolgendoti a Procura della Repubblica con querela (per il privato che cede) o d'ufficio se risulti vittima costretta. Conserva prove (messaggi, testimoni, ricevute).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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