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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 219 c.p. Assegnazione a una casa di cura e di custodia

In vigore dal 1° luglio 1931

Il condannato, per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte (1) o la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in un casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata . Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

In sintesi

  • Il condannato per delitto non colposo con pena diminuita per infermità psichica, cronica intossicazione da alcool o stupefacenti, o sordomutismo è ricoverato in una casa di cura e di custodia.
  • Se la pena di legge non è inferiore nel minimo a cinque anni, il ricovero dura almeno un anno.
  • Se il delitto prevede l'ergastolo, la pena di morte (ora abolita) o la reclusione minima di dieci anni, il ricovero dura almeno tre anni.
  • Per gli altri reati con pena detentiva e pericolosità sociale accertata, il ricovero dura almeno sei mesi, salva sostituzione con la libertà vigilata.
  • La sostituzione con la libertà vigilata è esclusa per i condannati affetti da cronica intossicazione da alcool o stupefacenti.
  • Quando si applica questa misura, non può essere disposta nessun'altra misura di sicurezza detentiva.

L'art. 219 c.p. disciplina il ricovero in casa di cura e custodia per condannati con infermità psichica o intossicazione cronica.

Ratio

La norma disciplina il trattamento sanzionatorio riservato ai soggetti dichiarati colpevoli di reati gravi ma i cui presupposti di imputabilità sono compromessi da infermità psichica, intossicazione cronica da alcol o stupefacenti, oppure sordomutismo. Lo scopo è quello di conciliare la necessità di protezione sociale con il principio di personalità della pena, impedendo l'esecuzione di una condanna detentiva che risulterebbe contraria a principi umanitari e alla sensibilità giuridica moderna.

Analisi

L'articolo 219 configura una misura di sicurezza alternativa alla pena detentiva tradizionale: il ricovero in casa di cura e custodia. Il presupposto essenziale è l'esistenza di una «causa di diminuizione della pena» nel senso degli articoli 88-91 c.p. (infermità, intossicazione, sordomutismo). La durata è parametrata alla gravità del reato originario: un anno minimo per reati con pena minima di cinque anni, tre anni per delitti gravi (ergastolo, pena di morte, reclusione superiore a dieci anni), sei mesi per altri reati se sussiste pericolosità sociale. Il giudice può talora sostituirla con libertà vigilata, ad eccezione dei condannati per intossicazione cronica.

Quando si applica

L'applicazione ricorre quando il giudice accerta: (1) la commissione di un delitto non colposo; (2) una diminuizione della pena per le cause di cui agli articoli 88-91 c.p.; (3) una condanna effettiva. Il ricovero è obbligatorio (non discrezionale) quando il reato sotteso prevede pena minima di almeno cinque anni. Per i reati minori, il ricovero è subordinato all'accertamento della pericolosità sociale del soggetto.

Connessioni

La norma si collega agli articoli 88-91 c.p. (cause di imputabilità), all'articolo 220 c.p. (esecuzione del ricovero), all'articolo 228 c.p. (libertà vigilata), e all'articolo 214 c.p. (conseguenze dell'evasione dalla misura). Rinvia inoltre alle disposizioni sulla pericolosità sociale e alle misure di sicurezza in generale (articoli 199-216 c.p.).

Domande frequenti

Che cos'è una casa di cura e di custodia?

È una struttura detentiva con funzione anche terapeutica, destinata a condannati la cui capacità di intendere e di volere era parzialmente ridotta al momento del fatto. Combina la custodia con il trattamento della patologia che ha influito sul reato.

Chi può essere assegnato a una casa di cura e di custodia?

Il condannato per un delitto non colposo che abbia ottenuto una riduzione di pena per infermità psichica parziale, cronica intossicazione da alcool o stupefacenti, oppure per sordomutismo, e che sia ritenuto socialmente pericoloso.

Quanto dura il ricovero?

Dipende dalla gravità del reato: almeno sei mesi per i reati con pena detentiva meno elevata, almeno un anno se la pena minima di legge è cinque anni di reclusione, almeno tre anni per i reati puniti con ergastolo o con reclusione minima di dieci anni.

Il giudice può evitare il ricovero e disporre una misura più lieve?

Sì, per i reati meno gravi il giudice può sostituire il ricovero con la libertà vigilata. Questa facoltà è però esclusa quando la diminuzione di pena dipende dalla cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.

Si possono applicare altre misure di sicurezza detentive insieme al ricovero?

No. L'art. 219 c.p. stabilisce espressamente che quando viene ordinato il ricovero in casa di cura e di custodia non si applica nessun'altra misura di sicurezza detentiva, per evitare duplicazioni sanzionatorie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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