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Art. 126 c.p. Estinzione del diritto di querela
In vigore dal 1° luglio 1931
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.
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In sintesi
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa; se già proposta, il processo continua.
Ratio
L'articolo 126 c.p. disciplina una delle cause di estinzione del diritto di querela. Poiché la querela è un atto personalissimo, strettamente legato alla volontà della persona offesa di attivare la giustizia penale, il legislatore ha stabilito che tale facoltà non può sopravvivere al titolare. La morte dell'offeso prima della proposizione della querela impedisce quindi che il processo penale abbia inizio per quei reati perseguibili solo a querela.
Analisi
La norma introduce una distinzione fondamentale tra due situazioni distinte. Nel primo caso — morte della persona offesa prima che la querela sia sporta — il diritto di querela si estingue definitivamente: nessun erede o avente causa può sostituirsi all'offeso per attivare il procedimento penale. Nel secondo caso — morte sopravvenuta dopo la proposizione della querela — il processo già avviato non subisce interruzioni: l'esercizio dell'azione penale è ormai nelle mani del pubblico ministero e il decesso dell'offeso non incide sulla proseguibilità del reato. È opportuno non confondere questa fattispecie con la remissione della querela (art. 152 c.p.), che presuppone un atto volontario e può avvenire solo finché l'offeso è in vita e capace.
Quando si applica
L'art. 126 c.p. si applica esclusivamente ai reati procedibili a querela di parte, come le lesioni personali lievi (art. 582 c.p.), la violenza privata in alcune ipotesi, il danneggiamento semplice (art. 635 c.p.) e altri delitti per i quali la legge subordina la perseguibilità alla manifestazione di volontà della vittima. Per i reati procedibili d'ufficio la norma è irrilevante, poiché il pubblico ministero agisce indipendentemente dalla volontà dell'offeso.
Connessioni
La disposizione si collega all'art. 120 c.p. (diritto di querela e suoi titolari), all'art. 124 c.p. (termine per la proposizione della querela), all'art. 152 c.p. (remissione della querela) e all'art. 157 c.p. (prescrizione del reato). Sul versante processuale, rileva l'art. 336 c.p.p. che definisce le modalità di presentazione della querela.
Domande frequenti
Gli eredi possono presentare querela al posto della persona offesa deceduta?
No. Il diritto di querela è un diritto personalissimo e si estingue con la morte dell'offeso. Gli eredi non possono surrogarsi al defunto per sporgere querela, salvo i casi in cui la legge attribuisce espressamente ai prossimi congiunti un autonomo diritto di querela (ad esempio in taluni reati contro l'onore).
Se la persona offesa muore dopo aver sporto querela, il processo si ferma?
No. Il secondo comma dell'art. 126 c.p. chiarisce che la morte della persona offesa, sopravvenuta dopo la proposizione della querela, non estingue il reato. Il procedimento penale prosegue regolarmente fino alla sentenza.
Qual è la differenza tra estinzione del diritto di querela e remissione della querela?
L'estinzione per morte (art. 126 c.p.) è un fatto involontario che impedisce ab origine la proposizione della querela o ne neutralizza gli effetti solo se avviene prima che essa sia presentata. La remissione (art. 152 c.p.) è invece un atto volontario con cui l'offeso, ancora in vita, rinuncia agli effetti della querela già proposta, determinando l'estinzione del reato.
L'art. 126 c.p. si applica anche ai reati procedibili d'ufficio?
No. La norma riguarda esclusivamente i reati perseguibili a querela di parte. Per i reati procedibili d'ufficio, il pubblico ministero agisce indipendentemente dalla volontà o dall'esistenza in vita della persona offesa.
Cosa si intende per 'diritto di querela' e quando nasce?
Il diritto di querela è la facoltà, riconosciuta dalla legge alla persona offesa da determinati reati, di chiedere la punizione del colpevole attivando il procedimento penale. Nasce nel momento in cui il soggetto acquisisce conoscenza del fatto reato e della persona che lo ha commesso, ed è soggetto al termine di tre mesi previsto dall'art. 124 c.p., salvo diversa disposizione.
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