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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 112 c.p. Circostanze aggravanti

In vigore dal 1° luglio 1931

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

:1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più salvo che la legge disponga altrimenti ;

:2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

:3) per chi nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

:4) per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato (1) nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato (2) nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato (3) nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

:(1) aggiunte dall’art. 3, comma 15, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94

:(2) aggiunte dall’art. 3, comma 15, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94

:(3) inserite dall’art. 3, comma 15, lett. c) della L. 15 luglio 2009, n. 94

In sintesi

  • La pena è aumentata se i concorrenti nel reato sono cinque o più.
  • Aggravante per chi promuove, organizza o dirige l'attività dei concorrenti.
  • Aggravante per chi, in posizione di autorità, induce i propri sottoposti a delinquere.
  • Pena aumentata fino alla metà per chi si avvale di persone non imputabili o non punibili.
  • Ulteriore inasprimento (fino a due terzi) se il responsabile è il genitore esercente la potestà.

Aumenti di pena per chi organizza, dirige o sfrutta altri nel reato, specie se minorenni o psichicamente vulnerabili.

Ratio

L'art. 112 c.p. risponde all'esigenza di punire più severamente chi, nel contesto del concorso di persone nel reato (artt. 110 ss. c.p.), assume un ruolo di guida, sfruttamento o organizzazione. Il legislatore ha ritenuto meritevole di un trattamento più grave non soltanto la compartecipazione numericamente rilevante, ma soprattutto chi strumentalizza altri, in particolare soggetti vulnerabili, ai propri fini criminali.

Analisi

Il primo comma elenca quattro ipotesi distinte di aggravamento. Il n. 1 riguarda la dimensione quantitativa della partecipazione criminosa: cinque o più concorrenti evocano una struttura organizzata e aumentano il pericolo sociale del fatto. Il n. 2 colpisce il ruolo direttivo o organizzativo, prescindendo dal numero dei partecipi. Il n. 3 riguarda chi abusa del proprio potere gerarchico (datore di lavoro, superiore militare, responsabile di comunità) per indurre i sottoposti a delinquere. Il n. 4, di maggiore delicatezza, tutela i soggetti più fragili: il minore di 18 anni e la persona in stato di infermità o deficienza psichica. Il secondo comma introduce un'ulteriore aggravante per chi si avvale di soggetti non imputabili o non punibili per ragioni personali. Il terzo comma riserva la sanzione più severa (fino ai due terzi) al genitore esercente la potestà che coinvolge il proprio figlio minore o un soggetto non punibile. L'ultimo comma chiarisce infine che le aggravanti dei nn. 1, 2 e 3 operano anche quando taluni partecipi non siano imputabili o punibili: ciò evita che la non imputabilità di un concorrente neutralizzi l'inasprimento a carico degli altri.

Quando si applica

Le aggravanti dell'art. 112 c.p. si applicano nei procedimenti per reati commessi in concorso di persone, ogni volta che ricorra almeno una delle condizioni enumerate. Sono aggravanti ad effetto comune (salvo il secondo e terzo comma, che fissano limiti specifici), quindi soggette al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p. Non si applicano ai reati monosoggettivi né quando il concorso sia già elemento costitutivo della fattispecie.

Connessioni

La norma si inserisce nel sistema del concorso di persone disciplinato dagli artt. 110-119 c.p. In particolare: l'art. 110 fissa la pena base per i concorrenti; l'art. 111 regola la determinazione al reato di persona non imputabile (ipotesi distinta dal n. 4 dell'art. 112); l'art. 114 prevede la circostanza attenuante per il partecipe con ruolo marginale, bilanciabile con le aggravanti in esame; l'art. 116 riguarda il concorso anomalo. Per il coinvolgimento di minori rileva anche l'art. 97 c.p. (non imputabilità del minore di 14 anni) e la normativa penale minorile (d.P.R. 448/1988).

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 112 del Codice Penale?

L'art. 112 c.p. disciplina le circostanze aggravanti nel concorso di persone nel reato. Prevede aumenti di pena in quattro situazioni: concorso di cinque o più persone, ruolo organizzativo o direttivo, abuso di autorità gerarchica sui sottoposti, e coinvolgimento di minorenni o persone con infermità psichica. Ulteriori inasprimenti sono previsti se il responsabile è genitore esercente la potestà.

Qual è la differenza tra l'art. 112 c.p. e l'art. 112 del Codice di Procedura Penale?

Si tratta di due norme completamente distinte. L'art. 112 del Codice Penale riguarda le circostanze aggravanti nel reato commesso in concorso. L'art. 112 del Codice di Procedura Penale disciplina invece l'obbligatorietà dell'azione penale, sancendo il principio per cui il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale quando non ricorrono i presupposti per l'archiviazione.

L'aggravante del n. 1 si applica anche se alcuni concorrenti sono minorenni o non imputabili?

Sì. L'ultimo comma dell'art. 112 c.p. stabilisce espressamente che le aggravanti dei numeri 1, 2 e 3 si applicano anche quando taluno dei partecipi non sia imputabile o non sia punibile. Pertanto, la presenza di minorenni o di soggetti incapaci di intendere e volere conta ai fini del computo dei cinque concorrenti richiesti per l'aggravante numerica.

Come si applica l'art. 112 comma 1 c.p. nel calcolo della pena?

Le aggravanti del primo comma dell'art. 112 c.p. sono circostanze ad effetto comune: la pena base viene aumentata fino a un terzo, salvo che la legge non disponga diversamente. Queste circostanze entrano nel giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (art. 69 c.p.): il giudice può dichiarare prevalenti le attenuanti, con conseguente neutralizzazione dell'aggravante ai fini della determinazione della pena.

Il genitore che coinvolge il figlio minore in un reato subisce un trattamento più severo?

Sì. Il terzo comma dell'art. 112 c.p. riserva un trattamento particolarmente severo al genitore esercente la potestà. Se questi ha determinato il figlio minore (o un soggetto non punibile) a commettere un reato, la pena è aumentata fino alla metà nel caso del n. 4 del primo comma e fino a due terzi nel caso del secondo comma. Si tratta dell'inasprimento più elevato previsto dall'articolo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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