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Art. 108 c.p. Tendenza a delinquere
In vigore dal 1° luglio 1931
E’ dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l’incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se l’inclinazione al delitto è originata dall’infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.
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In sintesi
Dichiarazione di tendenza a delinquere per chi rivela inclinazione al delitto da indole particolarmente malvagia, anche senza recidiva.
Ratio
L'art. 108 c.p. risponde alla logica del doppio binario del codice Rocco (1930): accanto alla pena retributiva si affianca una misura di sicurezza fondata sulla pericolosità sociale. Il delinquente per tendenza non è tale perché ha commesso più reati nel tempo, ma perché un unico fatto grave rivela, nella sua modalità esecutiva e nelle caratteristiche personali dell'autore, una struttura criminale interiore profonda e stabile.
Analisi
La norma richiede la compresenza di tre elementi: (1) un delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale; (2) la rilevazione, attraverso il fatto e le circostanze ex art. 133 c.p., di una speciale inclinazione al delitto; (3) la riconduzione di tale inclinazione all'indole particolarmente malvagia, e non a fattori esterni o a infermità psichica. Il giudice valuta il fatto in modo olistico: modalità dell'azione, movente, comportamento processuale e storia personale dell'imputato concorrono a formare il giudizio. Il secondo comma esclude espressamente l'applicazione quando l'inclinazione deriva da vizio totale (art. 88 c.p.) o parziale (art. 89 c.p.) di mente: in tal caso operano le misure di sicurezza previste per il malato di mente, non la dichiarazione di tendenza.
Quando si applica
La dichiarazione può essere pronunciata dal giudice della cognizione contestualmente alla sentenza di condanna, quando ricorrono tutti gli elementi sopra descritti. Presuppone che il soggetto non sia già stato dichiarato recidivo qualificato, delinquente abituale o professionale. La conseguenza pratica è l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva (assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro) dopo l'esecuzione della pena, per un periodo minimo non inferiore a tre anni ai sensi dell'art. 109 c.p.
Connessioni
L'art. 108 c.p. va letto in collegamento con: l'art. 133 c.p., i cui criteri di commisurazione della pena forniscono il materiale valutativo per il giudizio di tendenza; gli artt. 88 e 89 c.p., che disciplinano il vizio di mente totale e parziale e operano come causa di esclusione; l'art. 109 c.p., che fissa la misura di sicurezza applicabile al delinquente per tendenza; gli artt. 102–107 c.p., che regolano le figure affini della delinquenza abituale e professionale. Sul piano costituzionale, la dottrina ha a lungo discusso la compatibilità di questa figura con il principio di colpevolezza e il divieto di responsabilità per il tipo d'autore, questione non definitivamente risolta dalla Corte costituzionale.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra delinquente per tendenza e recidivo?
Il recidivo è chi commette più reati nel tempo, accumulando precedenti penali. Il delinquente per tendenza può essere dichiarato tale già alla prima condanna, se il fatto rivela un'inclinazione stabile al delitto radicata nell'indole malvagia del soggetto: conta la qualità del fatto, non la quantità dei reati commessi.
L'art. 108 c.p. si applica a qualsiasi reato?
No. La norma riguarda solo i delitti non colposi contro la vita o l'incolumità individuale. Non si applica a reati colposi, a reati contro il patrimonio o ad altre categorie di illeciti, anche se di elevata gravità.
Quale misura di sicurezza consegue alla dichiarazione di tendenza a delinquere?
L'art. 109 c.p. prevede l'assegnazione del delinquente per tendenza a una colonia agricola o a una casa di lavoro, per un periodo minimo di tre anni, da scontarsi dopo l'esecuzione della pena detentiva principale.
Cosa si intende per 'indole particolarmente malvagia'?
Si tratta di un giudizio del giudice sulla personalità dell'autore: l'inclinazione al delitto deve essere una caratteristica strutturale e profonda del soggetto, non il frutto di circostanze contingenti, pressioni esterne o disturbi psichici riconosciuti dalla legge.
L'art. 108 c.p. è diverso dall'art. 108 del codice di procedura penale?
Sì, sono norme distinte. L'art. 108 c.p. riguarda la tendenza a delinquere nel codice penale sostanziale. L'art. 108 c.p.p. si colloca nel codice di procedura penale e disciplina la sostituzione del difensore in caso di incompatibilità o abbandono della difesa: i due articoli non hanno alcuna connessione tematica.
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