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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 90 c.p. Stati emotivi o passionali

In vigore dal 1° luglio 1931

Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità.

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In sintesi

  • L'art. 90 c.p. stabilisce che emozioni e passioni non incidono sulla capacità di intendere e di volere.
  • Il principio si applica anche agli stati passionali intensi, come gelosia, rabbia o vendetta.
  • La norma si distingue dal vizio di mente (artt. 88-89 c.p.), che presuppone una causa patologica.
  • Stati emotivi e passionali possono tuttavia rilevare come circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
  • La disposizione tutela l'uguaglianza di trattamento penale, evitando che l'intensità emotiva diventi scusante.

Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità del soggetto agente.

Ratio

L'art. 90 c.p. esprime una scelta di politica criminale netta: l'ordinamento non riconosce alle emozioni e alle passioni — per quanto intense — alcuna efficacia scusante sull'imputabilità. Il legislatore del 1930 ha inteso evitare che stati soggettivi fisiologici, per definizione non patologici, potessero elidere o ridurre la responsabilità penale, uniformando il trattamento di tutti i soggetti capaci di intendere e di volere.

Analisi

La norma fissa un confine netto rispetto alle cause di esclusione o diminuzione dell'imputabilità disciplinate dagli artt. 88 e 89 c.p. (infermità mentale totale o parziale): solo un'alterazione patologica della mente può incidere sull'imputabilità; un'emozione o una passione, ancorché violenta, rimane nell'alveo della normalità psichica. La giurisprudenza ha costantemente ribadito che stati come la gelosia, la rabbia, il risentimento o l'eccitazione non integrano infermità di mente neppure se particolarmente acuti. Gli stati emotivi possono però essere valutati dal giudice nell'ambito della commisurazione della pena, in particolare come circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., oppure — ricorrendone i presupposti — come attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2 c.p.

Quando si applica

L'art. 90 c.p. trova applicazione ogni volta che il giudice deve valutare se uno stato emotivo o passionale incida sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Rileva in tutti i procedimenti penali in cui l'imputato o la difesa invocano l'intensità emozionale come causa di non punibilità o di riduzione della pena in via di imputabilità ridotta. Non si applica quando l'alterazione emotiva sia sintomo di una vera e propria patologia psichiatrica, ipotesi che ricade invece sotto gli artt. 88-89 c.p.

Connessioni

La norma si collega sistematicamente con: art. 85 c.p. (capacità di intendere e di volere come presupposto dell'imputabilità); artt. 88-89 c.p. (vizio totale e parziale di mente); art. 62 n. 2 c.p. (attenuante della provocazione, che richiede un fatto ingiusto altrui oltre allo stato d'ira); art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche, entro cui il giudice può valorizzare la dimensione emotiva del fatto). Distinta è altresì la figura dell'art. 90 del codice di procedura penale, che disciplina i diritti della persona offesa dal reato e non ha alcun rapporto con la presente disposizione.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 90 del codice penale?

L'art. 90 c.p. stabilisce che gli stati emotivi o passionali — come rabbia, gelosia o paura intensa — non escludono né diminuiscono l'imputabilità del soggetto che commette un reato. Ciò significa che chi agisce sotto l'impulso di un'emozione forte rimane pienamente responsabile penalmente, salvo che sussista una vera infermità mentale.

Qual è la differenza tra l'art. 90 c.p. e il vizio di mente degli artt. 88-89 c.p.?

Il vizio di mente (artt. 88-89 c.p.) presuppone un'infermità psichica di natura patologica che compromette la capacità di intendere e/o di volere. L'art. 90 c.p. esclude invece che semplici stati emotivi o passionali — fisiologici e non patologici — possano produrre lo stesso effetto, anche se molto intensi.

L'art. 90 c.p. è diverso dall'art. 90 del codice di procedura penale?

Sì, si tratta di norme completamente distinte. L'art. 90 c.p. (codice penale) riguarda l'imputabilità e gli stati emotivi. L'art. 90 c.p.p. (codice di procedura penale) disciplina invece i diritti e le facoltà della persona offesa dal reato nell'ambito del procedimento penale, senza alcuna attinenza con l'imputabilità.

Gli stati emotivi possono comunque influire sulla pena?

Sì, pur non incidendo sull'imputabilità, gli stati emotivi possono essere valutati dal giudice come circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. nella determinazione della pena. Può altresì rilevare l'attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2 c.p., se vi è stato un fatto ingiusto altrui che ha determinato lo stato d'ira.

Cos'è l'art. 90-bis del codice penale?

L'art. 90-bis c.p. è una norma distinta, introdotta successivamente, che elenca le informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato fin dal primo contatto con l'autorità procedente (diritti, servizi di supporto, modalità di presentazione della denuncia, ecc.). Non ha alcun collegamento con il tema dell'imputabilità trattato dall'art. 90 c.p.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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