Testo dell'articoloVigente
I differenziali economici di professionalità — DEP nel gergo aziendale — sono la progressione economica orizzontale del comparto sanità: incrementi stabili della retribuzione che si acquisiscono senza cambiare area di inquadramento. L’art. 22 dell’ipotesi di CCNL 2025-2027 ne riscrive la disciplina con decorrenza 1° gennaio 2027, introducendo criteri di graduatoria vincolanti e una corsia preferenziale per chi è rimasto indietro. Ecco come funziona.
Che cosa sono e come si finanziano
L’art. 22, comma 1 li definisce come «incrementi stabili del trattamento economico», attribuibili per remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area. Sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale sono finanziati.
Il finanziamento avviene con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 39). Le risorse tornano nella disponibilità dello stesso fondo in caso di passaggio di area o di cessazione dal servizio.
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Il numero di differenziali complessivamente conseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno, distinti per area di inquadramento, sono indicati nella tabella E allegata al contratto. L’articolo non si applica al personale inquadrato nell’area di elevata qualificazione (comma 2).
Chi può partecipare
Due condizioni cumulative (art. 22, comma 4, lettera a):
- non aver beneficiato di alcuna progressione economica negli ultimi tre anni. In sede di contrattazione integrativa il termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4;
- assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa nei due anni antecedenti.
Se alla scadenza della presentazione delle domande sono in corso procedimenti disciplinari, il dipendente è ammesso con riserva: se rientra in posizione utile, la liquidazione è sospesa fino alla conclusione del procedimento; se viene comminata una sanzione superiore alla multa, è definitivamente escluso.
Chi è transitato per mobilità da altra azienda mantiene i differenziali maturati nell’ente di provenienza e può partecipare alla progressione nell’area di appartenenza (comma 3).
I criteri della graduatoria
La procedura è selettiva e la graduatoria si costruisce a partire dal punteggio più elevato, in ordine decrescente. La composizione del punteggio è vincolata:
| Criterio | Peso sul punteggio totale | Contenuto |
|---|---|---|
| Valutazioni individuali | non inferiore al 40% | Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite, o comunque delle ultime tre disponibili in ordine cronologico se una valutazione non è stata possibile per assenza dal servizio |
| Esperienza professionale | non superiore al 40% | Esperienza maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e parziale, presso aziende ed enti del comparto e altre amministrazioni, nel medesimo o corrispondente profilo. Il punteggio può essere non strettamente proporzionale alla durata |
| Altri criteri | quota residua fino al 100% | Criteri definiti in contrattazione integrativa, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi |
Il vincolo più significativo è il pavimento del 40% sulle valutazioni: impedisce che la progressione si trasformi in un automatismo legato alla sola anzianità. Il tetto del 40% sull’esperienza va nella stessa direzione.
La corsia preferenziale per chi è rimasto indietro
È la novità sostanziale dell’art. 22. Il comma 4, lettera b) stabilisce che una quota non superiore al 10% delle risorse destinate ai differenziali è finalizzata all’attribuzione secondo criteri di priorità. La lettera e) individua i beneficiari:
- personale che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nell’area di inquadramento o ex categoria senza aver mai conseguito progressioni economiche;
- personale che abbia maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nell’area o ex categoria e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.
Le risorse di questa quota eventualmente non utilizzate tornano all’attribuzione ordinaria. Esaurita la corsia preferenziale, si procede con la stessa graduatoria per il restante personale; in caso di parità di punteggio valgono, nell’ordine, il minor numero di progressioni economiche conseguite e il maggior numero di anni di permanenza nel differenziale (comma 4, lettera f).
Le regole da non dimenticare
- Uno per procedura: non è possibile attribuire più di un differenziale al dipendente per ciascuna procedura selettiva (comma 4, lettera c).
- Graduatoria non riutilizzabile: l’esito della procedura ha vigenza limitata all’anno cui si riferisce l’attribuzione e in nessun caso la graduatoria può essere utilizzata negli anni successivi (comma 7).
- Perdita in caso di passaggio di area: i differenziali cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree (comma 6). Opera però la salvaguardia dell’art. 21, comma 4: chi al momento della progressione ha un trattamento economico superiore al tabellare iniziale della nuova area viene collocato nel differenziale di valore minore o uguale a quel trattamento, e l’eventuale differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale successivo. Non si dà luogo al riassorbimento se l’incremento del tabellare deriva dai rinnovi contrattuali.
- Non sono mansioni superiori: l’attribuzione dei differenziali si configura come progressione economica ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 e non determina attribuzione di mansioni superiori (comma 4).
- Compatibilità con l’incarico: nel periodo di permanenza nell’incarico il dipendente può partecipare alle selezioni per la progressione economica, se in possesso dei requisiti (art. 18, comma 14).
Il collegamento con gli incarichi di base
C’è un meccanismo di vasi comunicanti introdotto dall’art. 39, comma 2. Dal 1° gennaio 2027, previa contrattazione integrativa, una quota compresa fra il 10% e il 40% delle risorse che tornano disponibili annualmente nel Fondo — quelle corrispondenti ai differenziali del personale cessato dal servizio appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari — è destinata all’istituto degli incarichi.
Più precisamente, alle finalità dell’art. 17, comma 7, cioè agli incarichi di base dell’area dei professionisti, «da destinare prioritariamente alle UO di medicina e dipartimento di salute mentale». È una scelta di allocazione che penalizza in parte il canale delle progressioni economiche a favore di quello degli incarichi, con una destinazione mirata ai settori considerati più in sofferenza.
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
- Art. 52 d.lgs. 165/2001 — disciplina delle mansioni — comma 1-bis: progressioni tra le aree e all’interno delle aree
Domande frequenti
Ogni quanto si può partecipare alla progressione economica?
La regola base è che possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. In sede di contrattazione integrativa aziendale questo termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. Serve inoltre l’assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa nei due anni antecedenti.
Contano di più le valutazioni o l’anzianità?
Le valutazioni. Il contratto fissa un pavimento: almeno il 40% del punteggio totale deve derivare dalla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali. L’esperienza professionale non può invece superare il 40%, e il punteggio può essere determinato in misura non strettamente proporzionale alla durata. La quota residua deriva da criteri definiti in contrattazione integrativa.
Sono in servizio da 15 anni e non ho mai avuto una progressione: ho una priorità?
Sì, se i 15 anni sono maturati nella stessa area di inquadramento o ex categoria. L’art. 22, comma 4, lettera e) riserva una quota non superiore al 10% delle risorse a chi ha almeno 10 anni di esperienza professionale nell’area senza mai aver conseguito progressioni economiche, e a chi ha almeno 20 anni avendone conseguite al massimo due.
Perdo i differenziali se passo a un’area superiore?
I differenziali cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree (art. 22, comma 6), ma opera la salvaguardia dell’art. 21, comma 4: si viene collocati nel differenziale della nuova area di valore minore o uguale al trattamento economico precedente, e l’eventuale differenza resta come assegno ad personam riassorbibile con il differenziale successivo. Il riassorbimento non opera se l’incremento del tabellare deriva dai rinnovi contrattuali. La salvaguardia non si applica al passaggio all’area di elevata qualificazione.
La graduatoria vale anche per l’anno successivo?
No. L’art. 22, comma 7 è esplicito: l’esito della procedura selettiva ha vigenza limitata esclusivamente all’anno cui si riferisce l’attribuzione e in nessun caso la graduatoria può essere utilizzata negli anni successivi. Ogni anno la selezione riparte da capo.
Chi è nell’area di elevata qualificazione può avere i differenziali?
No. L’art. 22, comma 2 esclude espressamente l’applicazione dell’articolo al personale inquadrato nell’area del personale di elevata qualificazione, la cui progressione economica passa dal sistema degli incarichi di posizione.
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I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
Ogni quanto si può partecipare alla progressione economica?
La regola base è che possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. In sede di contrattazione integrativa aziendale questo termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. Serve inoltre l’assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa nei due anni antecedenti.
Contano di più le valutazioni o l’anzianità?
Le valutazioni. Il contratto fissa un pavimento: almeno il 40% del punteggio totale deve derivare dalla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali. L’esperienza professionale non può invece superare il 40%, e il punteggio può essere determinato in misura non strettamente proporzionale alla durata. La quota residua deriva da criteri definiti in contrattazione integrativa.
Sono in servizio da 15 anni e non ho mai avuto una progressione: ho una priorità?
Sì, se i 15 anni sono maturati nella stessa area di inquadramento o ex categoria. L’art. 22, comma 4, lettera e) riserva una quota non superiore al 10% delle risorse a chi ha almeno 10 anni di esperienza professionale nell’area senza mai aver conseguito progressioni economiche, e a chi ha almeno 20 anni avendone conseguite al massimo due.
Perdo i differenziali se passo a un’area superiore?
I differenziali cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree (art. 22, comma 6), ma opera la salvaguardia dell’art. 21, comma 4: si viene collocati nel differenziale della nuova area di valore minore o uguale al trattamento economico precedente, e l’eventuale differenza resta come assegno ad personam riassorbibile con il differenziale successivo. Il riassorbimento non opera se l’incremento del tabellare deriva dai rinnovi contrattuali. La salvaguardia non si applica al passaggio all’area di elevata qualificazione.
La graduatoria vale anche per l’anno successivo?
No. L’art. 22, comma 7 è esplicito: l’esito della procedura selettiva ha vigenza limitata esclusivamente all’anno cui si riferisce l’attribuzione e in nessun caso la graduatoria può essere utilizzata negli anni successivi. Ogni anno la selezione riparte da capo.
Chi è nell’area di elevata qualificazione può avere i differenziali?
No. L’art. 22, comma 2 esclude espressamente l’applicazione dell’articolo al personale inquadrato nell’area del personale di elevata qualificazione, la cui progressione economica passa dal sistema degli incarichi di posizione.