Testo dell'articoloVigente
È una delle novità più concrete dell’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027 e anche una delle più fraintese. L’art. 43 riscrive l’indennità per l’operatività in particolari unità operative e servizi, sostituendo l’art. 68 del CCNL 27 ottobre 2025. Non è un importo mensile fisso: si conta a giornate di presenza, ha tre fasce e una serie di limiti che ne condizionano l’erogazione.
Che cosa prevede l’art. 43
L’indennità è destinata al personale che presta il proprio lavoro presso unità operative o servizi «particolarmente disagiati», con esclusione dell’area del personale di elevata qualificazione. Spetta al personale delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori, nonché al solo profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza dell’area del personale di supporto.
L’importo è giornaliero lordo, per giornata di presenza: non matura durante ferie, malattia o altre assenze.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
| Fascia | Ruoli interessati | Unità operative e servizi | Importo giornaliero |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanitario, sociosanitario e tecnico | Gruppi operatori; terapie intensive; terapie sub-intensive; UO/Servizi di emergenza urgenza, con esclusione dei destinatari dell’indennità di pronto soccorso (art. 69 CCNL 27.10.2025); UO/Servizi di sanità penitenziaria, comprese le REMS; malattie infettive e discipline equipollenti individuate dal DM 30.1.1998; servizi di nefrologia e dialisi; servizi che espletano in via diretta l’assistenza domiciliare presso l’utente; servizi per le dipendenze | 5,00 € |
| 2 | Amministrativo | UO/Servizi Risorse Umane, Bilancio e Provveditorato/Economato | 3,00 € |
| 3 | Tecnico | Profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza dell’area del personale di supporto | 1,50 € |
Quanto vale davvero su base annua
Il calcolo dipende dalle giornate di effettiva presenza in servizio. Un ordine di grandezza, ipotizzando diversi livelli di presenza:
| Giornate di presenza nell’anno | Fascia 1 (5,00 €) | Fascia 2 (3,00 €) | Fascia 3 (1,50 €) |
|---|---|---|---|
| 180 | 900,00 € | 540,00 € | 270,00 € |
| 200 | 1.000,00 € | 600,00 € | 300,00 € |
| 220 | 1.100,00 € | 660,00 € | 330,00 € |
| 230 | 1.150,00 € | 690,00 € | 345,00 € |
Per un infermiere di terapia intensiva la fascia 1 può quindi valere quanto una parte non trascurabile dell’incremento tabellare. Ma a differenza del tabellare non è un importo garantito: dipende dalla capienza del fondo aziendale.
I quattro limiti da conoscere
- Divieto di cumulo interno. «Nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta la sola indennità di importo maggiore» (art. 43, comma 2).
- Esclusione del pronto soccorso. La fascia 1 esclude espressamente i destinatari dell’indennità di pronto soccorso dell’art. 69 del CCNL 27 ottobre 2025, che ha un finanziamento proprio di fonte legislativa e una ripartizione regionale basata sui coefficienti della Tabella 5 di quel contratto.
- Capienza del fondo. L’indennità è corrisposta a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 40). Il comma 3 dell’art. 43 impone alla contrattazione integrativa di assicurare l’integrale copertura a carico del Fondo, «eventualmente riducendo gli importi di cui al comma 2, in caso di incapienza delle risorse». Gli importi in tabella sono quindi massimi, non minimi.
- Modificabilità in sede aziendale. Le UO/Servizi, le fasce di assegnazione, i ruoli e gli importi possono essere modificati in contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera k), tenuto conto della consistenza del fondo. La stessa lettera consente l’eventuale elevazione dell’indennità e l’ampliamento dei destinatari.
Il comma 4 chiarisce infine la funzione dell’istituto: l’indennità «compensa interamente il disagio del personale assegnato in particolari unità operative o servizi».
Quando entra in vigore
L’art. 43, comma 5 fissa una decorrenza propria: la nuova disciplina disapplica e sostituisce l’art. 68 del CCNL 27 ottobre 2025 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del contratto. Non c’è quindi retroattività: a differenza degli incrementi tabellari e delle indennità professionali, questa voce non genera arretrati.
Attenzione: si tratta di un’ipotesi, non ancora del contratto definitivo. Il 29 luglio 2026 ARAN, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NurSind e Nursing Up hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNL. Perché gli aumenti finiscano in busta paga serve la sottoscrizione definitiva, che arriva al termine del procedimento dell’art. 47 del d.lgs. 165/2001: entro 10 giorni l’ARAN trasmette il testo ai comitati di settore e al Governo, poi la quantificazione dei costi va alla Corte dei conti, che delibera entro 15 giorni. Solo dopo la certificazione positiva il presidente dell’ARAN firma in via definitiva.
L’effetto sull’indennità ferie
C’è un collegamento che vale la pena notare. L’art. 28, comma 2 introduce una indennità ferie commisurata alle indennità percepite nel semestre precedente, e la tabella allegata a quel comma include fra le voci rilevanti proprio l’indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi, insieme a turno, servizio notturno, servizio festivo e pronto soccorso.
In altre parole, chi percepisce i 5 euro giornalieri se ne vede riconosciuta una quota anche durante le ferie, secondo la formula spiegata nella guida dedicata.
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
Domande frequenti
L’indennità dell’art. 43 è mensile o giornaliera?
Giornaliera. L’art. 43, comma 2 parla di «indennità giornaliera lorda per giornata di presenza». Non matura quindi durante ferie, malattia o altre assenze dal servizio, e il valore annuo dipende dalle giornate effettivamente lavorate.
Chi lavora in pronto soccorso prende i 5 euro al giorno?
No. La fascia 1 comprende le unità operative e i servizi di emergenza urgenza ma «con esclusione dei destinatari dell’indennità di cui all’art. 69 del CCNL 27.10.2025», cioè l’indennità di pronto soccorso. Le due voci sono alternative.
Se lavoro in due reparti diversi prendo due indennità?
No. L’art. 43, comma 2 stabilisce che, in caso di assegnazione a più servizi, viene corrisposta la sola indennità di importo maggiore.
L’importo di 5 euro è garantito?
No, è un massimo. Il comma 3 pone l’onere a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro e impone alla contrattazione integrativa di assicurarne l’integrale copertura, «eventualmente riducendo gli importi» in caso di incapienza delle risorse. La stessa contrattazione integrativa può modificare unità operative, fasce, ruoli e importi, o al contrario elevarli.
Anche i coordinatori prendono questa indennità?
Dipende dall’area di inquadramento. L’art. 43, comma 1 esclude espressamente l’area del personale di elevata qualificazione. Chi svolge funzioni di coordinamento restando inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari rientra invece fra i destinatari, se assegnato a una delle UO/Servizi elencati.
L’indennità genera arretrati?
No. A differenza degli incrementi tabellari (retroattivi al 2025) e delle indennità professionali (retroattive al 1° gennaio 2026), l’art. 43 dispone al comma 5 che la nuova disciplina si applica dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del contratto.
Risorse correlate
- CCNL Sanità 2025-2027: la guida completa
- Le tabelle stipendiali complete, area per area
- La nuova indennità ferie: come si calcola
- Aumento OSS: tutte le voci
- Orario, turni H24 e riposi
I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
L’indennità dell’art. 43 è mensile o giornaliera?
Giornaliera. L’art. 43, comma 2 parla di «indennità giornaliera lorda per giornata di presenza». Non matura quindi durante ferie, malattia o altre assenze dal servizio, e il valore annuo dipende dalle giornate effettivamente lavorate.
Chi lavora in pronto soccorso prende i 5 euro al giorno?
No. La fascia 1 comprende le unità operative e i servizi di emergenza urgenza ma «con esclusione dei destinatari dell’indennità di cui all’art. 69 del CCNL 27.10.2025», cioè l’indennità di pronto soccorso. Le due voci sono alternative.
Se lavoro in due reparti diversi prendo due indennità?
No. L’art. 43, comma 2 stabilisce che, in caso di assegnazione a più servizi, viene corrisposta la sola indennità di importo maggiore.
L’importo di 5 euro è garantito?
No, è un massimo. Il comma 3 pone l’onere a carico del Fondo premialità e condizioni di lavoro e impone alla contrattazione integrativa di assicurarne l’integrale copertura, «eventualmente riducendo gli importi» in caso di incapienza delle risorse. La stessa contrattazione integrativa può modificare unità operative, fasce, ruoli e importi, o al contrario elevarli.
Anche i coordinatori prendono questa indennità?
Dipende dall’area di inquadramento. L’art. 43, comma 1 esclude espressamente l’area del personale di elevata qualificazione. Chi svolge funzioni di coordinamento restando inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari rientra invece fra i destinatari, se assegnato a una delle UO/Servizi elencati.
L’indennità genera arretrati?
No. A differenza degli incrementi tabellari (retroattivi al 2025) e delle indennità professionali (retroattive al 1° gennaio 2026), l’art. 43 dispone al comma 5 che la nuova disciplina si applica dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del contratto.