Testo dell'articoloVigente
L’indennità di specificità infermieristica è la voce che, più del tabellare, differenzia la retribuzione degli infermieri da quella degli altri professionisti sanitari della stessa area. L’ipotesi di CCNL 2025-2027 la aumenta con decorrenza 1° gennaio 2026 e ne ridetermina i valori. Qui gli importi esatti della Tabella 3, l’elenco preciso dei profili destinatari e le regole che ne governano il calcolo.
Gli importi dal 1° gennaio 2026
L’art. 41 dispone che l’indennità di specificità infermieristica di cui all’art. 65 del CCNL 27 ottobre 2025 «è incrementata degli importi mensili e con le decorrenze indicate nell’allegata Tabella 3, la quale indica anche i valori conseguentemente rideterminati».
| Area di inquadramento | Incremento mensile dal 1.1.2026 | Nuovo valore mensile dal 1.1.2026 |
|---|---|---|
| Professionisti della salute e dei funzionari | 93,35 | 181,14 |
| Assistenti | 83,23 | 161,50 |
| Operatori | 78,07 | 151,48 |
C’è una sola decorrenza, il 1° gennaio 2026: l’indennità non è scaglionata su tre anni come il tabellare. Il valore precedente si ricava per differenza: 87,79 euro mensili per l’area dei professionisti, 78,27 per gli assistenti, 73,41 per gli operatori. L’incremento è quindi di poco superiore al raddoppio.
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Chi ha diritto all’indennità
Le note della Tabella 3 individuano i destinatari con precisione, profilo per profilo.
| Area | Profili destinatari | Valore mensile dal 1.1.2026 |
|---|---|---|
| Professionisti della salute e dei funzionari | Infermiere, infermiere pediatrico, infermiere senior, infermiere pediatrico senior | 181,14 € |
| Assistenti | Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior, puericultrice senior | 161,50 € |
| Operatori | Infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, puericultrice | 151,48 € |
Tutte e tre le note contengono la stessa precisazione per la prima fascia: l’indennità è corrisposta, con gli stessi valori di incremento e negli stessi valori rideterminati, per i medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione. Chi è passato all’area di elevata qualificazione mantenendo il profilo di infermiere non perde quindi l’indennità.
Il criterio è il profilo professionale, non l’unità operativa di assegnazione né la tipologia di attività svolta. Un infermiere assegnato a un ufficio amministrativo o alla formazione conserva l’indennità, purché resti inquadrato nel profilo.
Quanto vale su base annua
| Area | Incremento mensile | Incremento annuo (12 mens.) | Valore annuo rideterminato (12 mens.) |
|---|---|---|---|
| Professionisti della salute e dei funzionari | 93,35 € | 1.120,20 € | 2.173,68 € |
| Assistenti | 83,23 € | 998,76 € | 1.938,00 € |
| Operatori | 78,07 € | 936,84 € | 1.817,76 € |
In caso di rapporto a tempo parziale l’indennità, avendo carattere fisso e continuativo, è riproporzionata alla durata della prestazione lavorativa.
L’effetto sul TFR e sulle altre voci
L’art. 36 dell’ipotesi elenca in modo tassativo le voci della retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto. L’indennità di specificità infermieristica compare alla lettera j), insieme a:
- stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento;
- differenziali economici di professionalità in godimento;
- indennità di qualificazione professionale, ove prevista;
- tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità in godimento;
- eventuali assegni ad personam, ove spettanti;
- indennità di posizione e di funzione, parte fissa e variabile in godimento;
- indennità professionale specifica, ove spettante;
- indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante;
- indennità di coordinamento ad esaurimento, di cui all’art. 21, commi 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018, in godimento.
L’elenco è utile anche in negativo: le indennità a carattere accessorio e variabile — turno, notturno, festivo, pronta disponibilità, pronto soccorso, la nuova indennità per i servizi disagiati — non entrano nella base di calcolo del TFR.
Il rapporto con le altre indennità
La specificità infermieristica è una delle due indennità professionali del comparto. L’altra è l’indennità tutela del malato e promozione della salute (art. 42), destinata a ostetriche, tecnici sanitari, professionisti della riabilitazione e della prevenzione, assistenti sociali e operatori socio-sanitari. Le due indennità non si cumulano: i profili destinatari sono disgiunti.
Si cumulano invece, per chi ne ha i presupposti, con le indennità a carattere accessorio: turno, servizio notturno, servizio festivo, pronta disponibilità, indennità di pronto soccorso (art. 69 CCNL 27 ottobre 2025) e nuova indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi (art. 43). Queste ultime concorrono anche al calcolo della nuova indennità ferie.
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
Domande frequenti
A quanto ammonta l’indennità di specificità infermieristica dal 2026?
181,14 euro mensili per dodici mensilità nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, 161,50 euro nell’area degli assistenti e 151,48 euro in quella degli operatori. Su base annua sono rispettivamente 2.173,68, 1.938,00 e 1.817,76 euro lordi.
L’indennità spetta anche a chi non lavora in reparto?
Sì. Il criterio individuato dalle note della Tabella 3 è il profilo professionale, non l’unità operativa di assegnazione. Un infermiere assegnato a funzioni di formazione, di rischio clinico, di direzione delle professioni sanitarie o a un ufficio conserva l’indennità finché resta inquadrato nel profilo. Diverso il caso dell’indennità dell’art. 43, che invece è strettamente legata all’assegnazione e alla presenza in servizio.
Si cumula con l’indennità tutela del malato?
No: le due indennità hanno platee di destinatari disgiunte. La specificità infermieristica spetta ai profili infermieristici e alle puericultrici; la tutela del malato alle ostetriche, ai tecnici sanitari, ai professionisti della riabilitazione e della prevenzione, agli assistenti sociali e agli operatori socio-sanitari. Nessun profilo compare in entrambe le tabelle.
È utile ai fini pensionistici?
L’art. 38, comma 1 riferisce l’effetto sul trattamento di quiescenza agli incrementi dello stipendio tabellare dell’art. 37. Per l’indennità il contratto stabilisce espressamente l’utilità ai fini del TFR (art. 36, comma 1, lettera j). Sulla rilevanza previdenziale delle singole voci accessorie occorre verificare la disciplina INPS-Gestione dipendenti pubblici applicabile alla propria posizione, che dipende anche dal regime di calcolo della pensione.
Un infermiere part-time al 50% quanto percepisce?
Circa la metà: le indennità a carattere fisso e continuativo sono riproporzionate alla durata della prestazione lavorativa nel rapporto a tempo parziale. Restano invece commisurate alle presenze effettive le voci giornaliere, come l’indennità dell’art. 43.
Da quando è effettivamente pagabile il nuovo importo?
La decorrenza contrattuale è il 1° gennaio 2026, ma l’esigibilità presuppone la sottoscrizione definitiva del contratto: solo dopo la certificazione della Corte dei conti e la firma definitiva le aziende possono liquidare il nuovo importo e i relativi arretrati, entro trenta giorni dalla stipulazione (art. 2, comma 3).
Risorse correlate
- CCNL Sanità 2025-2027: la guida completa
- Le tabelle stipendiali complete, area per area
- Aumento infermieri: la scomposizione
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- TFR e TFS nel comparto sanità
I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
A quanto ammonta l’indennità di specificità infermieristica dal 2026?
181,14 euro mensili per dodici mensilità nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, 161,50 euro nell’area degli assistenti e 151,48 euro in quella degli operatori. Su base annua sono rispettivamente 2.173,68, 1.938,00 e 1.817,76 euro lordi.
L’indennità spetta anche a chi non lavora in reparto?
Sì. Il criterio individuato dalle note della Tabella 3 è il profilo professionale, non l’unità operativa di assegnazione. Un infermiere assegnato a funzioni di formazione, di rischio clinico, di direzione delle professioni sanitarie o a un ufficio conserva l’indennità finché resta inquadrato nel profilo. Diverso il caso dell’indennità dell’art. 43, che invece è strettamente legata all’assegnazione e alla presenza in servizio.
Si cumula con l’indennità tutela del malato?
No: le due indennità hanno platee di destinatari disgiunte. La specificità infermieristica spetta ai profili infermieristici e alle puericultrici; la tutela del malato alle ostetriche, ai tecnici sanitari, ai professionisti della riabilitazione e della prevenzione, agli assistenti sociali e agli operatori socio-sanitari. Nessun profilo compare in entrambe le tabelle.
È utile ai fini pensionistici?
L’art. 38, comma 1 riferisce l’effetto sul trattamento di quiescenza agli incrementi dello stipendio tabellare dell’art. 37. Per l’indennità il contratto stabilisce espressamente l’utilità ai fini del TFR (art. 36, comma 1, lettera j). Sulla rilevanza previdenziale delle singole voci accessorie occorre verificare la disciplina INPS-Gestione dipendenti pubblici applicabile alla propria posizione, che dipende anche dal regime di calcolo della pensione.
Un infermiere part-time al 50% quanto percepisce?
Circa la metà: le indennità a carattere fisso e continuativo sono riproporzionate alla durata della prestazione lavorativa nel rapporto a tempo parziale. Restano invece commisurate alle presenze effettive le voci giornaliere, come l’indennità dell’art. 43.
Da quando è effettivamente pagabile il nuovo importo?
La decorrenza contrattuale è il 1° gennaio 2026, ma l’esigibilità presuppone la sottoscrizione definitiva del contratto: solo dopo la certificazione della Corte dei conti e la firma definitiva le aziende possono liquidare il nuovo importo e i relativi arretrati, entro trenta giorni dalla stipulazione (art. 2, comma 3).