Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Il quadro dopo il D.Lgs. 19/2023

Il decreto ha riscritto la materia delle operazioni straordinarie transfrontaliere — fusioni, scissioni e trasformazioni internazionali — sostituendo il vecchio D.Lgs. 108/2008. La disciplina si applica alle società di capitali italiane che partecipano a operazioni con società di altri Stati membri e regola espressamente anche le operazioni con società extra-UE: in particolare, la fusione con effetti in Italia richiede comunque un atto con i requisiti dell’atto pubblico italiano quando la legge straniera non lo preveda.

Il procedimento in breve

Le tappe della fusione transfrontaliera
Fase Contenuto
Progetto comune Unico per tutte le società, con le informazioni aggiuntive richieste (implicazioni per creditori e lavoratori, eventuale indennizzo per i soci uscenti)
Relazioni Relazione degli amministratori destinata a soci e lavoratori; relazione degli esperti sul rapporto di cambio e sull’indennizzo
Approvazione Delibera assembleare in ciascuna società, secondo la propria legge
Certificato preliminare Il notaio verifica il regolare adempimento di atti e formalità e rilascia il certificato, anche in presenza di procedure pendenti purché non ostative; è il “passaporto” della società italiana verso l’ordinamento estero
Controllo finale ed efficacia L’autorità dello Stato della società risultante effettua il controllo di legalità conclusivo; l’efficacia segue la legge di quello Stato

Le tutele: soci, creditori, lavoratori

Soci: quando la società risultante è soggetta a legge straniera, i soci che non hanno concorso all’approvazione hanno diritto di recesso, con liquidazione secondo criteri di valore effettivo; possono contestare la congruità dell’indennizzo senza bloccare l’operazione.

Creditori: possono proporre opposizione entro 90 giorni dall’iscrizione del progetto — termine più ampio dei 60 giorni della fusione interna — e la società può neutralizzarla prestando idonee garanzie.

Lavoratori: oltre ai diritti di informazione e consultazione, operano i regimi di partecipazione negli organi sociali quando la società risultante è soggetta a sistemi che li prevedono, con la procedura di negoziazione dedicata.

Il regime fiscale

Per le operazioni intra-UE vale la neutralità degli artt. 178-181 TUIR (attuazione della direttiva “fusioni” 2009/133/CE): la fusione non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che gli elementi patrimoniali della società italiana confluiscano in una stabile organizzazione in Italia della società risultante estera. I beni che invece “escono” dal perimetro impositivo italiano scontano l’exit tax sul valore di mercato (art. 166 TUIR), con possibilità di rateizzazione in cinque quote quando il trasferimento avviene verso Stati UE/SEE collaborativi.

Le posizioni fiscali seguono regole coordinate: le perdite pregresse restano utilizzabili dalla stabile organizzazione italiana nei limiti e alle condizioni dell’art. 181 TUIR, con i vincoli anti-elusivi ordinari.

Esempio pratico

  • Alfa S.r.l. viene incorporata nella controllante francese Gamma S.A. Il notaio italiano rilascia il certificato preliminare; i creditori di Alfa hanno 90 giorni per opporsi; il socio di minoranza dissenziente esercita il recesso. Il ramo produttivo italiano resta come stabile organizzazione di Gamma: per quei beni la fusione è neutrale. Un marchio destinato a essere gestito da Parigi esce invece dal regime italiano e sconta l’exit tax sul valore di mercato.

Domande frequenti

Serve sempre la stabile organizzazione in Italia per la neutralità?

Sì, per i beni che vi confluiscono: la neutralità copre solo gli elementi che restano collegati al potere impositivo italiano. Ciò che migra all’estero è tassato come realizzo al valore di mercato, con le rateizzazioni previste dall’art. 166 TUIR.

È possibile fondersi con una società di uno Stato extra-UE?

Sì: il D.Lgs. 19/2023 disciplina anche le operazioni con società non UE, purché ammesse dalle leggi degli Stati coinvolti; per l’efficacia in Italia l’atto deve avere i requisiti dell’atto pubblico. Sul piano fiscale, però, la neutralità “comunitaria” degli artt. 178 ss. non si applica alle operazioni extra-UE.

Che cos’è il certificato preliminare?

È l’attestazione con cui il notaio certifica che la società italiana ha regolarmente adempiuto atti e formalità preliminari alla fusione. Senza certificato l’autorità estera non può completare il controllo di legalità e l’operazione non diventa efficace.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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