Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- I soci possono sostenere la società «fuori capitale» in tre modi distinti: versamento a fondo perduto (o in conto capitale), versamento in conto futuro aumento di capitale e finanziamento soci — ciascuno con una causa negoziale diversa e conseguenze opposte in caso di difficoltà della società.
- Il fondo perduto è acquisito a titolo definitivo nel patrimonio netto: non va restituito e non produce interessi. Il conto futuro aumento capitale è invece un acconto condizionato: se l’aumento non viene deliberato entro il termine pattuito, la società deve restituirlo (Cass. 29330/2020).
- Per il fisco, entrambi non generano sopravvenienza attiva per la società che li riceve (art. 88, comma 4, TUIR) e aumentano il costo fiscale della partecipazione del socio (art. 47, comma 5, TUIR).
- Il finanziamento soci segue una logica opposta: è un debito, presunto fruttifero di interessi salvo prova contraria, soggetto a postergazione ex art. 2467 c.c. in caso di squilibrio finanziario.
- Se dai bilanci della società non risulta il titolo del versamento, l’art. 46 del TUIR presume che si tratti di un mutuo fruttifero: la qualificazione scritta e tempestiva è quindi decisiva anche ai fini fiscali.
Tre modi di sostenere la società, tre cause negoziali diverse
Quando una SRL ha bisogno di liquidità e i soci decidono di intervenire senza ricorrere al credito bancario, la prassi individua tre strumenti principali oltre al finanziamento vero e proprio: il versamento a fondo perduto (detto anche in conto capitale), il versamento in conto futuro aumento del capitale sociale e i versamenti destinati a generare riserve «targate», cioè riferibili a un socio specifico. Nessuno di questi istituti ha una disciplina organica e completa nel codice civile: la loro fisionomia si ricava dalla prassi contrattuale, dai principi contabili (OIC 28) e dalla giurisprudenza, che ne ha progressivamente definito i confini.
La differenza non è terminologica: cambia la causa dell’apporto, cioè la ragione giuridica per cui il socio versa denaro alla società, e da questa dipendono la restituibilità della somma, il suo trattamento in bilancio e le conseguenze fiscali.
Il versamento a fondo perduto (o in conto capitale)
Con il versamento a fondo perduto il socio attribuisce alla società una somma di denaro (o beni) senza che sorga alcun diritto alla restituzione. La somma è acquisita a titolo definitivo nel patrimonio netto, di norma nella voce «Altre riserve», e la società può utilizzarla liberamente: per coprire perdite pregresse o attese, per finanziare investimenti, oppure — con apposita delibera — per un aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2481-ter c.c. Una volta acquisita, la somma segue le sorti della società: se la società accumula ulteriori perdite, la riserva da versamento si riduce insieme al resto del patrimonio netto, esattamente come il capitale sociale.
Proprio perché il versamento è a titolo definitivo, il socio non può pretenderne la restituzione se non attraverso una distribuzione di riserve deliberata dall’assemblea, nei limiti del patrimonio netto disponibile, oppure in sede di liquidazione della società.
Il versamento in conto futuro aumento di capitale
Il versamento in conto futuro aumento di capitale ha una natura diversa: è un acconto rispetto alla somma che il socio dovrà versare quando l’aumento di capitale sarà deliberato, o diventerà efficace se la delibera esiste già ma l’aumento non è ancora perfezionato. È quindi un versamento condizionato: se l’assemblea non delibera l’aumento entro il termine concordato tra socio e società, oppure l’aumento inscindibile non si perfeziona, la somma non può essere trattenuta dalla società né imputata a capitale. La Cassazione ha chiarito che in questo caso sorge in capo alla società l’obbligo di restituzione di quanto ricevuto (Cass. 22 dicembre 2020, n. 29330; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31186).
Fino a quel momento, secondo l’orientamento più recente della Cassazione (Cass. 10 novembre 2022, n. 33139; Cass. 16 novembre 2021, n. 34503), la somma va iscritta in un’apposita riserva di patrimonio netto qualificata come di «esclusiva pertinenza» del socio che l’ha versata — proprio perché, a differenza del fondo perduto, resta legata alla sua persona e al suo eventuale diritto alla restituzione. Per questa stessa ragione, il versamento in conto futuro aumento non può essere utilizzato per coprire le perdite dell’esercizio, né essere trasformato in un aumento gratuito a beneficio di tutti i soci: non è ancora, giuridicamente, un apporto acquisito a titolo definitivo.
Il trattamento fiscale: nessuna sopravvenienza, ma il costo della quota cambia
Per la società che li riceve, sia i versamenti a fondo perduto sia quelli in conto capitale non costituiscono sopravvenienze attive: lo prevede espressamente l’art. 88, comma 4, del TUIR, che li esclude dal reddito imponibile insieme alla rinuncia dei soci ai crediti verso la società. Non c’è quindi alcuna tassazione in capo alla SRL al momento dell’incasso.
Per il socio, l’art. 47, comma 5, del TUIR stabilisce che le somme versate a fondo perduto o in conto capitale, quando vengono restituite tramite distribuzione di riserve o in sede di liquidazione, non costituiscono utili tassabili: sono un rimborso di capitale, non una remunerazione. Hanno però un effetto che spesso si dimentica: riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nel momento in cui vengono restituite, dopo averlo aumentato quando erano stati versati. In pratica, il versamento incrementa la base su cui si calcolerà l’eventuale plusvalenza in caso di cessione futura della quota; la sua restituzione la riduce di nuovo.
Il versamento in conto futuro aumento di capitale segue la stessa logica fiscale quando si perfeziona in aumento di capitale: diventa parte del costo fiscale della partecipazione. Se invece la condizione non si avvera e la somma torna al socio, la restituzione è fiscalmente neutra: non è un reddito, semplicemente perché non lo era stato nemmeno l’apporto iniziale.
La presunzione di mutuo dell’art. 46 TUIR: perché la qualificazione scritta è decisiva
Qui sta il punto più delicato, comune a tutti i versamenti «fuori capitale»: l’art. 46 del TUIR stabilisce che le somme versate dai soci a società commerciali (Snc, Sas, Srl, SpA, Sapa) ed enti commerciali si considerano date a mutuo se dai bilanci o rendiconti della società non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. È una presunzione legale relativa, ma la Cassazione ha più volte ribadito che si vince solo dimostrando, tramite le risultanze di bilancio, il titolo effettivo del versamento (Cass. 19 maggio 2010, n. 12251; Cass. 23 gennaio 2020, n. 1475): non basta la corrispondenza tra le parti né la sola volontà dichiarata dal socio.
Le conseguenze pratiche sono pesanti: se un versamento a fondo perduto non risulta correttamente iscritto tra le riserve di patrimonio netto — con delibera assembleare che ne qualifichi in modo esplicito la natura — il Fisco può riqualificarlo come finanziamento fruttifero, presumendo interessi attivi tassabili in capo al socio e assoggettabili a ritenuta se il finanziamento risulta oneroso. La differenza tra un apporto che non genera alcuna tassazione e uno che genera redditi di capitale presunti dipende, letteralmente, da come viene scritta la delibera e da come viene iscritta la posta in bilancio.
| Fondo perduto / conto capitale | Conto futuro aumento capitale | Finanziamento soci | |
|---|---|---|---|
| Natura | Capitale di rischio, acquisito a titolo definitivo | Acconto condizionato su un futuro aumento | Capitale di debito (mutuo) |
| Restituzione | No, salvo distribuzione riserve o liquidazione | Sì, se l’aumento non si perfeziona nei termini | Sì, secondo le condizioni pattuite |
| Voce di bilancio | Patrimonio netto, Altre riserve | Riserva di patrimonio netto «di pertinenza» del socio | Debiti verso soci per finanziamenti |
| Sopravvenienza attiva per la società | No (art. 88, co. 4, TUIR) | No, se poi imputato a capitale | No (è un debito, non un provento) |
| Effetto sul costo della partecipazione | Aumenta (si riduce se restituito) | Aumenta se imputato a capitale | Nessuno |
| Postergazione ex art. 2467 c.c. | Non applicabile | Non applicabile | Sì, in caso di squilibrio finanziario |
| Interessi | No | No | Presunti, salvo prova contraria per iscritto |
Esempio pratico
-
Alfa Srl deve acquistare un macchinario da 25.000 euro. Il socio Tizio versa la somma a fondo perduto: la delibera assembleare qualifica espressamente il versamento come «riserva da apporto soci in conto capitale». La somma entra nel patrimonio netto, non genera sopravvenienza attiva per Alfa e aumenta di 25.000 euro il costo fiscale della quota di Tizio: se in futuro la cede a 60.000 euro anziché a 35.000, la plusvalenza tassabile è più bassa.
-
Caia versa 15.000 euro in conto futuro aumento di capitale, in vista di una delibera che i soci contano di adottare entro sei mesi per finanziare un nuovo punto vendita. Se l’assemblea non delibera l’aumento entro il termine pattuito, Alfa deve restituire a Caia i 15.000 euro: nel frattempo la somma resta iscritta in una riserva «di pertinenza» di Caia, non utilizzabile per coprire perdite né per aumenti gratuiti a favore degli altri soci.
-
Sempronio versa 10.000 euro senza alcuna delibera né indicazione scritta del titolo, limitandosi a un bonifico con causale generica «sostegno società». In assenza di risultanze di bilancio che qualifichino diversamente il versamento, l’art. 46 del TUIR lo considera dato a mutuo: Alfa rischia una contestazione per interessi attivi presunti in capo a Sempronio, anche se nessuno aveva mai pensato a un prestito.
Domande frequenti
Un versamento a fondo perduto può essere convertito in finanziamento, o viceversa?
Sì. Il finanziamento soci può essere convertito in versamento a fondo perduto tramite rinuncia del socio al credito, con delibera che ne prende atto; il versamento in conto futuro aumento capitale, se la condizione non si realizza, può essere «girato» a finanziamento anziché restituito, se socio e società lo concordano. Il versamento a fondo perduto, una volta acquisito, non può invece tornare a essere un debito: l’unica via è la distribuzione di riserve.
Perché conviene sempre far risultare per iscritto il titolo del versamento?
Perché la presunzione dell’art. 46 del TUIR opera automaticamente in mancanza di prova contraria risultante dai bilanci: senza una delibera che qualifichi il versamento e una corretta iscrizione in bilancio, il Fisco può presumere un mutuo fruttifero e contestare interessi mai percepiti dal socio.
Il versamento a fondo perduto aumenta anche il capitale sociale?
No, non automaticamente: resta una riserva di patrimonio netto distinta dal capitale, salvo che l’assemblea deliberi espressamente di imputarlo a capitale con un aumento gratuito (art. 2481-ter c.c.). Fino a quel momento capitale e riserva restano voci separate in bilancio.
Cosa succede al versamento in conto futuro aumento se la società fallisce prima della delibera?
Non essendo ancora imputato a capitale, va restituito secondo le regole ordinarie dei crediti verso la procedura: non gode di alcuna prelazione particolare rispetto agli altri creditori chirografari, a differenza — per certi versi opposti — della postergazione che colpisce i finanziamenti soci.
Posso versare a fondo perduto anche se la società ha già perdite pregresse?
Sì, ed è anzi uno degli usi più frequenti: il versamento a fondo perduto può essere utilizzato per coprire perdite maturate o attese, evitando o rinviando gli obblighi di riduzione del capitale previsti dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.