Testo dell'articoloVigente
In sintesi: se la S.r.l. perde oltre un terzo del capitale ma resta sopra il minimo legale (10.000 euro per la S.r.l. ordinaria), gli amministratori devono convocare “senza indugio” l’assemblea, presentare una relazione sulla situazione patrimoniale e possono attendere un esercizio (“rinvio a nuovo”): la riduzione diventa obbligatoria solo se entro l’esercizio successivo la perdita non scende sotto il terzo (art. 2482-bis c.c.). Se invece la perdita riduce il capitale sotto il minimo legale, scattano le tre vie obbligatorie dell’art. 2482-ter c.c.: riduzione e contestuale aumento ad almeno il minimo, oppure trasformazione in un tipo societario compatibile, oppure scioglimento (art. 2484, n. 4, c.c.). La regola emergenziale “Covid” di sterilizzazione delle perdite riguardava solo le perdite fino all’esercizio 2022 e oggi resta efficace unicamente come coda transitoria: per le perdite del 2023 in avanti si applica per intero il codice civile.
Il bivio: oltre un terzo, ma sopra o sotto il minimo legale
La disciplina delle perdite nella S.r.l. ruota attorno a due soglie che vanno tenute distinte, perché gli obblighi e i margini di manovra cambiano radicalmente. La prima e la perdita di oltre un terzo del capitale sociale; la seconda e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Una stessa perdita può far scattare solo la prima soglia (capitale ridotto ma ancora sopra il minimo) oppure entrambe (capitale sceso sotto il minimo): e questa distinzione che decide se l’amministratore ha tempo per manovrare o se deve scegliere subito tra ricapitalizzare, trasformare o sciogliere.
Il capitale minimo della S.r.l. ordinaria e fissato dall’art. 2463 c.c. in 10.000 euro. Esiste pero la S.r.l. “a capitale ridotto” (art. 2463, commi 4 e 5, c.c.), che può essere costituita con capitale tra 1 e 9.999 euro interamente versato in denaro, e la S.r.l. semplificata (S.r.l.s., art. 2463-bis c.c.), con capitale minimo di 1 euro. Per queste figure il “minimo legale” rilevante ai fini delle perdite e l’euro: torneremo più avanti su come le regole degli artt. 2482-bis e 2482-ter si adattino a questi modelli.
Perdita oltre un terzo che NON scende sotto il minimo (art. 2482-bis c.c.)
Quando il capitale e diminuito di oltre un terzo per perdite, ma resta comunque pari o superiore al minimo legale, si applica l’art. 2482-bis c.c. La norma non impone un’immediata riduzione: impone anzitutto un percorso informativo e poi concede una finestra temporale di attesa.
Convocazione “senza indugio” e relazione degli amministratori
Il primo obbligo e di tempestivita: gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. “Senza indugio” non significa entro un termine rigido fisso, ma appena la perdita rilevante e accertata o accertabile con la diligenza dovuta; ritardare l’accertamento e una delle condotte che la giurisprudenza valuta con severita in sede di responsabilità.
All’assemblea va sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni dell’organo di controllo o del revisore, ove esistenti. La relazione e i relativi documenti devono restare depositati presso la sede sociale, a disposizione dei soci, nei giorni che precedono l’assemblea (otto giorni nel testo dell’articolo), e in assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo intervenuti dopo la sua redazione. Non e una formalita: e il documento che permette ai soci di decidere con cognizione di causa e che, in caso di contenzioso, dimostra che gli amministratori hanno informato correttamente.
Il “rinvio a nuovo” e la riduzione solo se la perdita non si riassorbe
Qui sta la differenza pratica più importante rispetto al caso sotto il minimo. L’art. 2482-bis c.c. consente all’assemblea, in questa fase, di non ridurre subito il capitale e di portare la perdita “a nuovo”, cioè attendere l’esercizio successivo confidando in un riassorbimento. La riduzione del capitale diventa obbligatoria solo se, entro l’esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo. In quel caso l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate; se non lo fa, gli amministratori e i sindaci (o, se nominato, il revisore) possono chiedere la riduzione al tribunale, che provvede con decreto.
In concreto, finché si resta sopra il minimo legale l’amministratore ha un margine di manovra: convocare, informare, eventualmente attendere un esercizio. Non c’e, in questa fase, alcuna causa di scioglimento automatica. Cio non autorizza a “sedersi” sul problema: se la perdita non si riassorbe e la società continua a erodere il patrimonio, ci si avvicina rapidamente alla soglia critica del minimo, dove le opzioni si riducono e i tempi si comprimono.
Perdita che riduce il capitale SOTTO il minimo (art. 2482-ter c.c.)
Quando la perdita di oltre un terzo fa scendere il capitale al di sotto del minimo legale, il margine di attesa scompare. L’art. 2482-ter c.c. impone agli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea perché deliberi, in alternativa, una delle vie obbligatorie. Non e ammesso il rinvio a nuovo: il legislatore considera la società priva di una dotazione patrimoniale minima sufficiente a tutelare i creditori, e pretende una decisione immediata.
Prima via: riduzione e contestuale aumento ad almeno il minimo
L’assemblea può deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento a una cifra non inferiore al minimo legale (10.000 euro per la S.r.l. ordinaria). E la classica “ricapitalizzazione”: si azzera o riduce il capitale per assorbire le perdite e, nello stesso atto, si ricostituisce una dotazione almeno pari al minimo. L’operazione richiede che i soci (o nuovi soci/investitori) siano disposti a immettere risorse fresche. In alternativa alla riduzione formale, la giurisprudenza e la prassi notarile ammettono che versamenti dei soci a copertura delle perdite idonei a riportare il capitale sopra il minimo possano evitare la riduzione: cio che conta e che il patrimonio netto torni capiente.
Seconda via: trasformazione
L’assemblea può deliberare la trasformazione della società in un tipo per il quale non sia richiesto quel capitale minimo, tipicamente una società di persone (s.n.c. o s.a.s.) o, dove compatibile, una S.r.l.s. La trasformazione evita lo scioglimento ma comporta una scelta non neutra: nelle società di persone i soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, con un trasferimento del rischio dalla società al patrimonio personale. E una via percorribile in alcuni contesti, ma va valutata con attenzione proprio per il suo impatto sulla responsabilità personale.
Terza via: scioglimento (art. 2484, n. 4, c.c.)
Se l’assemblea non delibera ne la ricapitalizzazione ne la trasformazione, opera la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c.: la riduzione del capitale sotto il minimo legale, “salvo quanto e disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter”. In altri termini, lo scioglimento e l’esito di default: si evita solo adottando in tempo una delle altre due vie. Una volta verificatasi la causa di scioglimento, la società entra in liquidazione e cambiano radicalmente i poteri e i doveri di chi amministra, come vediamo nell’ultima parte.
S.r.l. a capitale ridotto e S.r.l.s.: come si applicano le regole
Per la S.r.l. costituita con capitale inferiore a 10.000 euro (art. 2463, commi 4 e 5, c.c.) e per la S.r.l.s. (art. 2463-bis c.c.) il “minimo legale” non e 10.000 euro: e l’euro. Le regole sulle perdite restano quelle del codice, ma con una conseguenza pratica importante. La soglia di scioglimento ex art. 2482-ter / 2484, n. 4, scatta solo quando le perdite portano il capitale praticamente a zero, cioè sotto 1 euro. Resta invece pienamente applicabile la disciplina dell’art. 2482-bis sulla perdita di oltre un terzo (convocazione, relazione, eventuale riduzione), che in società con capitale risibile può verificarsi con perdite di importo molto contenuto. In questi modelli, dunque, la tutela dei creditori passa meno per il capitale e più per la diligenza e la tempestivita degli amministratori: ragione in più per non sottovalutare gli obblighi informativi e per documentare ogni passaggio.
Le norme emergenziali sulla “sospensione” delle perdite: sono ancora in vigore nel 2026?
Durante l’emergenza pandemica l’art. 6 del D.L. 23/2020 (cosiddetto “Decreto Liquidita”), come modificato dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), ha introdotto una “sterilizzazione” temporanea: per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 (e gli anni precedenti coperti dalla norma), non si applicano gli obblighi di riduzione e gli effetti di scioglimento di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., e il termine entro cui la perdita deve risultare ridotta a meno di un terzo e posticipato al quinto esercizio successivo (l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2027).
Va chiarito bene, per evitare equivoci pericolosi: non si tratta di una sospensione generale e ancora aperta. La misura riguarda esclusivamente le perdite maturate fino all’esercizio 2022; per le perdite emerse dall’esercizio 2023 in avanti si applica integralmente la disciplina del codice civile. Nel 2026 resta efficace solo la “coda” transitoria: una società che ha legittimamente sterilizzato perdite 2020-2022 le porta a regime entro l’approvazione del bilancio 2027. Affidarsi oggi a una presunta “sospensione Covid” per perdite recenti e un errore che espone gli amministratori a responsabilità. La verifica caso per caso, sull’origine e sull’esercizio di formazione delle perdite, e proprio uno dei punti in cui il supporto tecnico fa la differenza.
La responsabilità degli amministratori dopo la causa di scioglimento (art. 2486 c.c.)
E questa la parte che più preoccupa, a ragione, chi amministra. Una volta verificatasi una causa di scioglimento (compresa quella per riduzione sotto il minimo), gli amministratori conservano il potere di gestione ai soli fini della conservazione dell’integrita e del valore del patrimonio sociale (art. 2486, comma 1, c.c.). In altre parole, cessa la gestione “ordinaria” orientata alla continuita dell’impresa e subentra una gestione meramente conservativa, in attesa della liquidazione.
Gestione non conservativa: responsabilità personale e solidale
Se gli amministratori, dopo la causa di scioglimento, compiono nuove operazioni non funzionali alla conservazione del patrimonio – continuando di fatto l’attività come se nulla fosse – rispondono personalmente e solidalmente dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi (art. 2486, comma 2, c.c.). E il classico scenario dell’amministratore che, di fronte alla perdita del capitale, prosegue l’attività aggravando il dissesto: la sua responsabilità non e più schermata dalla limitazione propria della S.r.l.
I criteri di quantificazione del danno
Il comma 3 dell’art. 2486 c.c., introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), ha codificato i criteri presuntivi già elaborati dalla giurisprudenza per quantificare il danno:
- Criterio della differenza dei netti patrimoniali: quando il danno e provato ma non e possibile determinarne l’ammontare esatto, esso si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento e il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore e cessato dalla carica o in cui e stata aperta la procedura concorsuale, dedotti i costi che si sarebbero comunque sostenuti secondo un criterio di normalita.
- Criterio del deficit (differenza tra attivo e passivo): se e stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili, o sono così irregolari da non consentire la ricostruzione dei netti patrimoniali, il danno si liquida nella misura della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
Si tratta di presunzioni che spostano in concreto l’onere a carico dell’amministratore e che possono tradursi in importi molto rilevanti, perché misurano l’intero peggioramento patrimoniale prodotto dalla prosecuzione indebita dell’attività. E la ragione per cui, di fronte alla perdita del capitale, la velocita e la correttezza delle scelte non sono un dettaglio formale ma la principale forma di tutela del patrimonio personale di chi amministra.
Cosa fare, in ordine di priorita
- Accertare con precisione la perdita e il livello del capitale residuo: sopra o sotto il minimo legale? E la domanda che determina tutto il resto.
- Convocare senza indugio l’assemblea e predisporre la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni dell’organo di controllo se presente.
- Verificare l’origine e l’esercizio di formazione delle perdite, per stabilire se residuino margini transitori (perdite fino al 2022) o se si applichi in pieno il codice civile.
- Scegliere la via: rinvio a nuovo (solo sopra il minimo), ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento, valutando l’impatto su responsabilità, creditori e continuita.
- Documentare ogni passaggio: in caso di contenzioso, la prova di aver agito tempestivamente e in modo conservativo e la prima linea di difesa dell’amministratore.
Conclusioni
La perdita del capitale di una S.r.l. e uno scenario tecnico in cui i tempi contano quanto le scelte. La differenza tra restare sopra o sotto il minimo legale ridisegna del tutto gli obblighi; le tre vie dell’art. 2482-ter c.c. vanno valutate sui numeri concreti della società; e la responsabilità ex art. 2486 c.c. trasforma ogni giorno di inerzia in un rischio personale quantificabile. Proprio perché le presunzioni di danno gravano sull’amministratore e i margini emergenziali sono ormai residuali, conviene non improvvisare: una verifica tecnica della situazione patrimoniale, dell’origine delle perdite e della via più adatta – condotta insieme a un professionista prima della prossima assemblea – e il modo più efficace per proteggere la società e il proprio patrimonio. Se la tua S.r.l. si trova in questa situazione, e il momento di analizzare i numeri con un esperto e decidere la strada con cognizione di causa, prima che la scelta la imponga la legge.
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