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In sintesi: la trasformazione da società di persone (S.n.c.) a società di capitali (S.r.l.) e un’operazione che non scioglie la società ne crea un nuovo soggetto: l’ente conserva diritti, obblighi e rapporti in corso (art. 2498 c.c.). Per il passaggio progressivo (S.n.c. → S.r.l.) basta il consenso della maggioranza dei soci calcolata sugli utili, ma e necessaria una perizia di stima del patrimonio e i soci dissenzienti hanno diritto di recesso (art. 2500-ter c.c.). Punto critico: i soci illimitatamente responsabili restano tali per i debiti sorti prima della trasformazione, salvo consenso dei creditori (art. 2500-quinquies c.c.). L’operazione e fiscalmente neutra: non genera realizzo (art. 170 TUIR). E un atto notarile con profili di responsabilità: serve l’assistenza di notaio e commercialista.
Cos’e la trasformazione e perché non e una liquidazione
La trasformazione e l’operazione con cui una società cambia il proprio tipo giuridico senza estinguersi. Il principio cardine e fissato dall’art. 2498 del codice civile: “Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”.
Tradotto in pratica: la S.n.c. che diventa S.r.l. mantiene la stessa partita IVA, gli stessi contratti, gli stessi crediti e debiti, le cause in corso, i rapporti di lavoro. Non c’e un trasferimento d’azienda da un soggetto a un altro, non si “chiude e riapre”. La dottrina la definisce una vicenda evolutiva e non successoria: e sempre lo stesso soggetto che cambia abito giuridico. Questo evita le complicazioni (e i costi) di una liquidazione seguita dalla costituzione di una nuova società.
Si parla di trasformazione progressiva quando si passa da una società di persone a una società di capitali (S.n.c. → S.r.l.), e di trasformazione regressiva nel percorso inverso (S.r.l. → S.n.c.). Le due operazioni seguono regole diverse, perché cambia cio che e in gioco: nel primo caso i soci guadagnano la responsabilità limitata, nel secondo la perdono.
Trasformazione progressiva: da S.n.c. a S.r.l.
E il caso più frequente: i soci di una S.n.c., stanchi di rispondere con il proprio patrimonio personale per i debiti sociali, vogliono passare a una S.r.l. e ottenere la responsabilità limitata. La disciplina e nell’art. 2500-ter c.c.
La delibera: maggioranza, non unanimità
Nelle società di persone le modifiche del contratto sociale richiedono di regola l’unanimità. L’art. 2500-ter c.c. deroga a questo principio: la trasformazione e decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo che il contratto sociale disponga diversamente. Non si conta “per teste”, ma in base alla quota di partecipazione agli utili.
A tutela di chi resta in minoranza, lo stesso articolo riconosce al socio che non ha concorso alla decisione il diritto di recedere dalla società. Chi non vuole entrare nella nuova S.r.l. può quindi uscire e ottenere la liquidazione della propria quota.
La perizia di stima del patrimonio sociale
Questo e il passaggio tecnico più delicato. Poiché si crea capitale di una società di capitali, la legge pretende che quel capitale sia reale e non gonfiato. L’art. 2500-ter, secondo comma, prevede che il capitale della società risultante dalla trasformazione sia determinato sulla base dei valori attuali (effettivi) degli elementi dell’attivo e del passivo, e deve risultare da una relazione di stima.
L’articolo rinvia, a seconda del tipo di società di capitali prescelto:
- all’art. 2343 c.c. (o all’art. 2343-ter c.c. per le forme alternative di valutazione) quando si trasforma in S.p.A. o in società in accomandita per azioni;
- all’art. 2465 c.c. quando si trasforma in S.r.l., che e l’ipotesi tipica.
In concreto, per una S.r.l. occorre la relazione giurata di un esperto (di norma un revisore o un commercialista iscritto al registro dei revisori legali) che attesti che il valore del patrimonio sociale e almeno pari al capitale che si vuole iscrivere. Serve a evitare che la responsabilità limitata poggi su un capitale fittizio, a danno dei futuri creditori.
La continuita dei rapporti e la responsabilità per i debiti anteriori
Qui si concentra il vero rischio dell’operazione, ed e l’aspetto più spesso sottovalutato da chi pensa che “diventare S.r.l.” cancelli automaticamente la responsabilità personale.
La regola dell’art. 2500-quinquies c.c.
L’art. 2500-quinquies c.c. stabilisce che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima dell’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
In altri termini: per i debiti già esistenti al momento del passaggio, i soci della ex S.n.c. continuano a rispondere con il proprio patrimonio personale, anche dopo essere diventati soci di una S.r.l. La responsabilità limitata opera solo per i debiti nuovi, sorti dopo la trasformazione. Diventare S.r.l. non e un “colpo di spugna” sul passato.
Come si ottiene la liberazione: il consenso dei creditori
Per liberarsi anche dai debiti pregressi serve il consenso dei creditori. La norma agevola questo passaggio con una presunzione: il consenso si presume dato se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non hanno espresso dissenso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Operativamente significa: comunicare formalmente la trasformazione a ciascun creditore; chi non si oppone entro 60 giorni si presume consenziente, e il socio e liberato verso di lui; chi si oppone mantiene la garanzia personale del socio per il proprio credito anteriore. E un adempimento che, se gestito bene, riduce sensibilmente la coda di responsabilità personale.
Trasformazione regressiva: da S.r.l. a S.n.c.
Il percorso inverso, disciplinato dall’art. 2500-sexies c.c., e meno frequente ma ha logiche speculari. Qui i soci passano dalla responsabilità limitata a quella illimitata, quindi la tutela si sposta sui soci stessi.
- Quorum. Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione e adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. Nella S.r.l. l’atto costitutivo può prevedere quorum diversi.
- Consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. E in ogni caso richiesto il consenso dei soci che, con la trasformazione, assumono responsabilità illimitata. Nessuno può essere costretto a esporre il proprio patrimonio personale contro la propria volonta.
- Responsabilità estesa al passato. Tali soci rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. E lo specchio dell’art. 2500-quinquies: chi assume la responsabilità illimitata se la prende anche sui debiti già esistenti.
- Relazione degli amministratori. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione, depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci.
La neutralita fiscale: art. 170 TUIR
Sul piano tributario la trasformazione gode di un regime favorevole. L’art. 170, comma 1, del TUIR stabilisce che la trasformazione della società non costituisce realizzo ne distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.
Conseguenze pratiche:
- Nessuna tassazione dei plusvalori latenti. Anche se la perizia evidenzia valori effettivi superiori a quelli contabili, il maggior valore non viene tassato al momento della trasformazione.
- Continuita dei valori fiscali. La società risultante prosegue assumendo i beni agli stessi valori fiscalmente riconosciuti che avevano prima. La perizia rileva ai fini civilistici (capitale reale), ma non rivaluta i beni ai fini fiscali.
- Periodo d’imposta. Quando la trasformazione comporta il passaggio da un regime impositivo a un altro (tipicamente da S.n.c. tassata per trasparenza in capo ai soci, ex art. 5 TUIR, a S.r.l. soggetta a IRES), l’art. 170, comma 2, TUIR impone di spezzare il periodo d’imposta: il reddito del periodo ante-trasformazione si determina con le regole del regime previgente, sulla base di apposita situazione contabile.
- Riserve. I commi successivi disciplinano la sorte delle riserve formatesi prima della trasformazione, con regole diverse a seconda della direzione (progressiva o regressiva); nella trasformazione progressiva le riserve già tassate per trasparenza non concorrono nuovamente a tassazione se iscritte in bilancio con indicazione della loro origine.
La neutralita, va detto, presuppone che i beni restino nel circuito d’impresa: la giurisprudenza ha escluso il beneficio quando la trasformazione comporta la fuoriuscita dei beni dalla sfera imprenditoriale.
Adempimenti, atto notarile e costi
La trasformazione progressiva (verso una società di capitali) richiede atto pubblico notarile. I passaggi tipici sono:
- predisposizione della relazione di stima del patrimonio da parte dell’esperto;
- decisione/delibera di trasformazione con le maggioranze di legge e gestione di eventuali recessi;
- redazione dell’atto di trasformazione e del nuovo statuto della S.r.l. davanti al notaio;
- iscrizione nel registro delle imprese: da quel momento decorrono gli effetti verso i terzi e il termine per il consenso dei creditori;
- comunicazione ai creditori ai fini della liberazione dai debiti anteriori (art. 2500-quinquies);
- adempimenti conseguenti (aggiornamento posizioni INPS/INAIL, comunicazioni, eventuale nomina dell’organo di controllo se ne ricorrono i presupposti).
Sui costi non e possibile indicare cifre puntuali valide in generale: dipendono dal valore del patrimonio, dall’onorario notarile, dal compenso dell’esperto stimatore e dell’eventuale assistenza del commercialista, oltre a imposte e diritti di iscrizione. In termini qualitativi, le voci principali sono onorario del notaio, compenso del perito, imposta di registro e diritti camerali. Una stima personalizzata va sempre richiesta ai professionisti coinvolti sul caso concreto.
Quando conviene davvero passare a S.r.l.
La trasformazione in S.r.l. ha senso quando il vantaggio della responsabilità limitata e reale e attuale, in particolare se:
- l’attività sta crescendo e aumenta l’esposizione verso fornitori, banche e dipendenti;
- si prevede di investire o di assumere rischi imprenditoriali più rilevanti;
- si vuole una struttura più solida per accedere al credito o per far entrare nuovi soci/investitori;
- il regime IRES e più conveniente rispetto alla tassazione per trasparenza, valutazione che dipende dal reddito e dalla politica di distribuzione degli utili.
Va pero ricordato che la S.r.l. comporta adempimenti contabili e amministrativi più onerosi e che, come visto, la responsabilità limitata non copre i debiti già maturati finché non si ottiene il consenso dei creditori. Se la S.n.c. ha un’esposizione pregressa rilevante, l’operazione va pianificata con attenzione proprio su questo fronte.
Conclusione
La trasformazione da S.n.c. a S.r.l. (e viceversa) e un’operazione potente ma tecnica: combina diritto societario, perizia di stima, gestione dei creditori e profili fiscali. Gli errori più costosi nascono dal sottovalutare la responsabilità per i debiti anteriori e dal trascurare gli adempimenti che portano alla liberazione. Trattandosi di un atto notarile con perizia e con conseguenze patrimoniali dirette sui soci, e essenziale farsi assistere da un notaio per l’atto e da un commercialista per la valutazione fiscale e la convenienza dell’operazione, valutando il caso concreto prima di deliberare.
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