Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Il reddito dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.) si imputa fiscalmente ai collaboratori solo se esiste un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, stipulato prima dell’inizio del periodo d’imposta, con i collaboratori indicati nominativamente.
- Le quote attribuite a tutti i collaboratori insieme non possono superare, ai fini fiscali, il 49% degli utili: al titolare va sempre almeno il 51%.
- Ai fini fiscali il lavoro del collaboratore deve essere non solo continuativo ma anche prevalente rispetto a ogni altra attività lavorativa svolta (art. 5, co. 4-5, TUIR) — un requisito più stringente di quello civilistico.
- Il titolare dichiara il reddito d’impresa nel quadro RF o RG del modello Redditi PF, diminuito delle quote dei collaboratori; il prospetto di ripartizione va nel quadro RS; ogni collaboratore dichiara la propria quota nel quadro RH.
- L’azienda coniugale non è impresa familiare: se costituita dopo il matrimonio e gestita in forma societaria è assimilata a una società di persone; se non è gestita in forma societaria, il coniuge non titolare riceve il 50% (o la quota fissata da convenzione matrimoniale), senza tetto del 49% né obbligo dell’atto pubblico.
- I compensi ai collaboratori non sono un costo deducibile per il titolare (art. 60 TUIR): la ripartizione avviene riducendo direttamente il reddito d’impresa, non tramite una voce di spesa.
Il requisito fiscale è più stretto di quello civilistico
Sul piano civilistico, l’art. 230-bis c.c. tutela il familiare che presta la propria attività di lavoro in modo continuativo nell’impresa o nella famiglia. Ai fini fiscali, però, l’art. 5, commi 4 e 5, del TUIR pone un requisito ulteriore: il lavoro del collaboratore deve essere non solo continuativo, ma anche prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa che il collaboratore svolge. Chi lavora part-time altrove, o ha un’occupazione principale diversa, difficilmente supera questo esame, anche se in famiglia il suo apporto è reale. Conta inoltre solo il lavoro prestato nell’impresa: il lavoro prestato in famiglia (senza connessione con l’attività d’impresa) non rileva ai fini della disciplina fiscale, mentre rileva per quella civilistica.
Solo gli imprenditori possono costituire un’impresa familiare in senso fiscale: i lavoratori autonomi, professionali o non, non hanno questa facoltà. E non può esistere impresa familiare se tra i familiari è già in essere una società: i due istituti si escludono a vicenda.
L’atto: forma, contenuto e decorrenza
La condizione essenziale per imputare il reddito ai collaboratori è la stipula di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, anteriore all’inizio del periodo d’imposta per cui si vuole l’imputazione, da cui risultino nominativamente i collaboratori. Se manca questo atto formale, o se è stipulato durante l’anno anziché prima, l’attribuzione fiscale del reddito ai familiari non è ammessa, anche se in concreto essi lavorano davvero nell’impresa. L’atto deve contenere, come requisiti minimi:
- l’esatta indicazione dell’impresa familiare, del suo oggetto e della sede;
- le generalità del titolare e dei collaboratori, con il relativo vincolo di parentela o affinità;
- l’espressa manifestazione di volontà che l’atto valga anche per gli anni successivi, se si vuole dargli efficacia pluriennale;
- la sottoscrizione del titolare e di tutti i collaboratori indicati;
- l’autentica notarile, se redatto come scrittura privata, oppure la forma di atto pubblico.
L’atto di costituzione e le sue modifiche successive scontano l’imposta di registro fissa di 200 euro. Se durante l’anno un collaboratore cessa la propria prestazione, la sua quota si riduce in proporzione al periodo di collaborazione effettiva, con effetto dal giorno indicato nell’atto; se invece si aggiunge un nuovo collaboratore, la quota degli altri si riduce proporzionalmente, ma solo con effetto dall’anno successivo a quello in cui l’atto è stato modificato.
Come si ripartisce e si dichiara il reddito
Le quote di reddito devono essere proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascun collaboratore, e non vanno stabilite preventivamente ma solo a fine esercizio. Il vincolo che conta ai fini fiscali è quello sul totale: la somma delle quote attribuite a tutti i collaboratori non può superare, complessivamente, il 49% degli utili, restando al titolare almeno il 51%.
Il titolare dichiara l’intero reddito d’impresa nel quadro RF (contabilità ordinaria) o nel quadro RG (contabilità semplificata), diminuito delle quote spettanti ai collaboratori; con la firma nel frontespizio della dichiarazione attesta che le quote sono proporzionate alla quantità e qualità di lavoro prestato. Il prospetto di imputazione del reddito ai collaboratori va compilato nel quadro RS, e un prospetto va rilasciato a ciascun collaboratore. Ogni collaboratore, a sua volta, dichiara la propria quota nel quadro RH del modello Redditi, sulla base del prospetto ricevuto, attestando — sotto la propria responsabilità, anche penale — di aver prestato lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
I compensi ai collaboratori non sono un costo deducibile dal reddito d’impresa del titolare (art. 60 TUIR): la ripartizione tra titolare e collaboratori avviene per sottrazione diretta dal reddito complessivo, non come componente negativa di conto economico. Le perdite dell’impresa, al contrario, restano interamente in capo al titolare, che le può utilizzare in compensazione con altri redditi (contabilità semplificata) o riportarle fino al quinto anno successivo (contabilità ordinaria): i collaboratori non partecipano mai alle perdite. È possibile applicare all’impresa familiare anche il regime forfettario, se ne ricorrono le condizioni: in questo caso l’imposta sostitutiva è dovuta interamente dal titolare, calcolata al lordo delle quote pur formalmente assegnate ai collaboratori.
Impresa familiare, azienda coniugale e società: tre regimi diversi
Il tetto del 49% e l’obbligo dell’atto pubblico non valgono per l’azienda coniugale, che è un istituto distinto. Se l’azienda è stata costituita dopo il matrimonio ed è gestita da entrambi i coniugi in forma societaria, viene assimilata fiscalmente a una società di persone, con tassazione per trasparenza in capo ai due coniugi-soci. Se invece non è gestita in forma societaria, l’azienda coniugale è assimilata a un’impresa individuale, con attribuzione del reddito al coniuge non titolare nella misura del 50% (o nella diversa misura fissata da un’eventuale convenzione matrimoniale) — senza il limite del 49% e senza bisogno dell’atto pubblico richiesto per l’impresa familiare.
| Profilo | Impresa familiare | Azienda coniugale (non societaria) | Società di persone |
|---|---|---|---|
| Natura | Impresa individuale | Assimilata a impresa individuale | Soggetto autonomo |
| Requisito formale | Atto pubblico/scrittura autenticata anteriore all’anno | Nessun atto specifico richiesto | Atto costitutivo di società |
| Quota massima ai familiari | 49% complessivo | 50% al coniuge (o quota da convenzione) | Nessun limite, secondo i patti sociali |
| Responsabilità verso terzi | Solo il titolare | Solo il coniuge titolare | Anche i soci (illimitata nelle società di persone) |
Un cenno anche al convivente di fatto: dal 2016 l’art. 230-ter c.c. gli riconosce diritti diversi e più limitati rispetto al familiare dell’art. 230-bis (niente mantenimento, niente voto sulle decisioni), ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reddito spettante al convivente per la sua partecipazione agli utili resta comunque a lui imputabile in proporzione alla quota di partecipazione, applicando gli stessi principi di trasparenza dell’art. 5 TUIR. In caso di cessione dell’unica azienda detenuta dall’impresa familiare, infine, la plusvalenza realizzata è imponibile per intero in capo al titolare: è fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari, che non hanno mai avuto la titolarità dei beni aziendali.
Esempio pratico
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Tizio avvia una gelateria come ditta individuale. Prima dell’inizio dell’anno stipula con notaio l’atto costitutivo dell’impresa familiare con la moglie Caia e il figlio Sempronio, entrambi indicati nominativamente. A consuntivo, l’impresa realizza 60.000 euro di utile: Tizio attribuisce a Caia il 30% (18.000 euro) e a Sempronio il 19% (11.400 euro), per un totale del 49% — il massimo consentito — trattenendo per sé il 51% (30.600 euro).
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Tizio dichiara 60.000 euro nel quadro RG, li riduce delle quote di Caia e Sempronio nel prospetto del quadro RS, e resta tassato su 30.600 euro. Caia e Sempronio dichiarano rispettivamente 18.000 e 11.400 euro nel proprio quadro RH, attestando di aver lavorato in modo continuativo e prevalente nella gelateria.
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Se Tizio non avesse stipulato l’atto prima dell’inizio dell’anno, l’intero utile di 60.000 euro resterebbe tassato solo in capo a lui, anche se Caia e Sempronio avessero lavorato regolarmente: senza atto anteriore, niente imputazione fiscale ai collaboratori.
Domande frequenti
Il convivente di fatto può essere collaboratore dell’impresa familiare?
Ha una disciplina distinta (art. 230-ter c.c.), senza diritto al mantenimento né voto sulle decisioni straordinarie. Ai fini fiscali, però, l’Agenzia delle Entrate ammette comunque l’imputazione proporzionale del reddito al convivente, applicando i principi generali dell’art. 5 TUIR.
Cosa succede se l’atto viene stipulato durante l’anno invece che prima?
Per quell’anno d’imposta l’attribuzione fiscale del reddito ai familiari non è valida: la condizione essenziale è che l’atto sia anteriore all’inizio del periodo d’imposta. L’imputazione potrà valere dall’anno successivo.
Il titolare può dedurre i compensi versati ai collaboratori come costo?
No. L’art. 60 TUIR esclude la deducibilità: la quota dei collaboratori riduce direttamente il reddito d’impresa attribuito al titolare, non è un costo in conto economico.
Cosa succede alle perdite dell’impresa familiare?
Sono attribuite per intero al titolare, che può compensarle con altri redditi (contabilità semplificata) o riportarle fino al quinto anno successivo (contabilità ordinaria). I collaboratori non partecipano mai alle perdite.
L’impresa familiare è la stessa cosa dell’azienda coniugale?
No. L’azienda coniugale non richiede l’atto pubblico né rispetta il tetto del 49%: se non gestita in forma societaria, attribuisce di regola il 50% al coniuge non titolare (art. 177 c.c.); se gestita in forma societaria, è trattata fiscalmente come una società di persone.