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In sintesi
- L’SFL è il sostegno erogato dall’INPS ai soggetti tra 18 e 59 anni inseriti in percorsi di formazione, qualificazione, orientamento e politiche attive.
- È una misura attivante: il beneficio è condizionato alla partecipazione effettiva ai percorsi, gestiti tramite la piattaforma SIISL.
- La novità del comma 158 riguarda la durata: 18 mesi iniziali, poi rinnovi di 12 mesi ciascuno previa nuova domanda.
- Rispetto al passato (di fatto 12 mesi più un solo rinnovo) la misura diventa rinnovabile più volte.
- La disciplina di base resta negli artt. 12 (requisiti), 13 (importi) e 3 (durata) del D.L. 48/2023.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 158 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica la durata del Supporto Formazione e Lavoro (SFL), introdotto dal D.L. 48/2023 («Decreto Lavoro»): erogazione iniziale fino a 18 mesi, primo rinnovo di 12 mesi previa nuova domanda, e ulteriori rinnovi di 12 mesi ciascuno, sempre su domanda.
Approfondimento normativo completo: Comma 158 LB 2026: rinnovo Supporto Formazione e Lavoro (SFL).
Cos'è l'SFL e cosa cambia con il comma 158
Il Supporto Formazione e Lavoro è una delle due misure introdotte dal D.L. 48/2023 (insieme all’Assegno di Inclusione) per sostituire il vecchio Reddito di cittadinanza. È rivolto a chi, pur in condizione di fragilità economica, è attivabile al lavoro: soggetti tra 18 e 59 anni inseriti in percorsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro.
Si tratta di una misura attivante in senso stretto: l’erogazione è condizionata alla partecipazione effettiva ai percorsi, gestiti attraverso la piattaforma SIISL e la presa in carico dei servizi per il lavoro. Non è quindi un sostegno passivo, ma uno strumento legato a un patto di attivazione.
Il comma 158 interviene sulla durata (art. 3, comma 2, del D.L. 48/2023), prevedendo tre regimi: erogazione iniziale per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi; primo rinnovo per ulteriori 12 mesi previa nuova domanda; rinnovi successivi di 12 mesi ciascuno, sempre su domanda. Rispetto alla disciplina previgente, che limitava di fatto la misura a 12 mesi più un solo rinnovo, la novità sostanziale è la rinnovabilità ripetuta del beneficio.
Requisiti e adempimenti da verificare
- L’età compresa tra 18 e 59 anni e la condizione economica richiesta dall’art. 12 del D.L. 48/2023.
- L’iscrizione e l’attivazione sulla piattaforma SIISL e la presa in carico dei servizi per il lavoro.
- L’effettiva partecipazione ai percorsi: l’SFL è condizionato all’attivazione, pena la decadenza.
- I termini per la nuova domanda in occasione dei rinnovi (iniziale 18 mesi, poi 12+12…).
- L’importo mensile e le regole di finanziamento (artt. 13 D.L. 48/2023), da riscontrare nelle istruzioni INPS.
Caso 1 — Tizio, 35 anni, in percorso di formazione
Scenario. Tizio ha 35 anni, è disoccupato e viene inserito in un percorso di qualificazione professionale. Vuole sapere per quanto tempo può contare sull’SFL.
Come si legge in pratica. Con il comma 158, Tizio può ricevere l’SFL per un periodo iniziale fino a 18 mesi, a condizione di partecipare effettivamente al percorso tramite SIISL. Alla scadenza, presentando una nuova domanda, può ottenere un rinnovo di 12 mesi e, in seguito, ulteriori rinnovi di 12 mesi ciascuno.
In pratica
- Erogazione iniziale fino a 18 mesi.
- Rinnovi di 12 mesi ciascuno, previa nuova domanda.
- Beneficio condizionato alla partecipazione effettiva (SIISL).
Caso 2 — Caia confronta vecchia e nuova durata
Scenario. Caia aveva già percepito l’SFL in passato per 12 mesi e ricorda un solo rinnovo. Si chiede se ora le regole consentano di più.
Come si legge in pratica. Sì. Nel regime previgente la misura era di fatto limitata a 12 mesi più un solo rinnovo di 12. Con il comma 158 l’erogazione iniziale arriva a 18 mesi e i rinnovi di 12 mesi possono ripetersi più volte, sempre previa nuova domanda e nel rispetto delle condizioni di attivazione.
Confronto
- Prima: 12 mesi + un solo rinnovo di 12.
- Dal 2026: 18 mesi iniziali + rinnovi ripetuti di 12.
- Sempre subordinato a nuova domanda e attivazione.
Caso 3 — Sempronio interrompe il percorso
Scenario. Sempronio percepisce l’SFL ma smette di partecipare alle attività di formazione e orientamento.
Come si legge in pratica. L’SFL è una misura attivante: l’erogazione è condizionata alla partecipazione effettiva ai percorsi. L’interruzione ingiustificata espone al rischio di decadenza dal beneficio. Per non perderlo, Sempronio deve mantenere gli impegni del patto di attivazione gestito tramite SIISL e i servizi per il lavoro.
Attenzione
- Beneficio legato alla partecipazione effettiva ai percorsi.
- L’interruzione ingiustificata può comportare decadenza.
- Gli obblighi passano dalla piattaforma SIISL.
Quando conviene una verifica
Per orientarti tra requisiti, domanda e percorsi di attivazione può essere utile il supporto di un patronato o di un consulente del lavoro: trova un consulente del lavoro.
Norme e fonti collegate
- Comma 158 LB 2026: rinnovo Supporto Formazione e Lavoro (SFL) (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Quanto dura l'SFL con le regole 2026?
Il comma 158 della Legge di Bilancio 2026 prevede un’erogazione iniziale fino a 18 mesi, un primo rinnovo di 12 mesi previa nuova domanda e ulteriori rinnovi di 12 mesi ciascuno, sempre su domanda.
Chi può chiedere il Supporto Formazione e Lavoro?
I soggetti tra 18 e 59 anni in possesso dei requisiti dell’art. 12 del D.L. 48/2023, inseriti in percorsi di formazione, qualificazione, orientamento e politiche attive, attivati tramite la piattaforma SIISL.
L'SFL è compatibile con l'Assegno di Inclusione?
SFL e Assegno di Inclusione sono le due misure introdotte dal D.L. 48/2023 con presupposti diversi (attivabilità al lavoro per l’SFL). La compatibilità nel singolo caso va verificata con l’INPS e i servizi competenti.
Cosa succede se non partecipo ai percorsi?
L’SFL è una misura attivante: il beneficio è condizionato alla partecipazione effettiva. L’interruzione ingiustificata può comportare la decadenza dal sostegno.
Come si presenta la domanda di rinnovo?
Ogni rinnovo (di 12 mesi) richiede una nuova domanda. Le modalità e i termini operativi sono definiti dalle istruzioni dell’INPS e dalla gestione tramite SIISL.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti