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In sintesi

Le regole di base sulla plusvalenza da vendita immobiliare — tassazione entro 5 anni, esclusione per eredità, abitazione principale e le regole specifiche per gli immobili ricevuti in donazione, i terreni edificabili e gli immobili oggetto di superbonus — sono già affrontate in dettaglio altrove. Qui ci si concentra sui casi limite che le istruzioni del 730 non trattano e che nascono da situazioni concrete meno comuni ma tutt’altro che rare: sopraelevazioni, frazionamenti, usucapioni, vendite a rate, diritti reali minori.

Sopraelevazione sì, frazionamento no: la differenza che conta

L’esenzione per abitazione principale copre la vendita dell’immobile così come acquistato o costruito. Se invece il proprietario ottiene un permesso di sopraelevazione e costruisce nuove unità sopra la propria abitazione principale, la successiva cessione di quelle unità genera plusvalenza tassabile: si tratta, ai fini fiscali, di una nuova costruzione, distinta dall’immobile che godeva dell’esenzione. Il contribuente può comunque optare per l’imposta sostitutiva del 26% applicata dal notaio in sede di atto, evitando di dichiarare la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi.

Il discorso cambia se, anziché sopraelevare, il proprietario si limita a frazionare l’abitazione principale in più unità distinte e a venderle separatamente: in questo caso, secondo l’orientamento del Consiglio Nazionale del Notariato, la vendita resta esente se l’immobile originario era abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso, perché non c’è una nuova costruzione ma solo una diversa articolazione catastale dello stesso bene. L’eccezione riguarda il frazionamento che costituisce solo una fase di un intervento edilizio “pesante” (demolizione e ricostruzione, ampliamenti sostanziali): in quel caso la cessione è assimilata a una nuova costruzione e torna tassabile.

Usucapione, patto di riservato dominio e diritto di superficie

Chi diventa proprietario di un fabbricato per usucapione (possesso ininterrotto per vent’anni, art. 1158 c.c.) non ha “acquistato o costruito” l’immobile nel senso richiesto dalla norma sulle plusvalenze: la successiva vendita, quindi, non genera mai plusvalenza tassabile, indipendentemente da quanto tempo sia trascorso. La regola si ribalta per i terreni edificabili: qui la plusvalenza è sempre tassata, anche se il terreno è stato usucapito, perché per i terreni edificabili non conta il possesso ma solo la qualificazione urbanistica al momento della vendita.

Nelle compravendite con patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.), tipiche di alcune vendite rateali, l’acquirente diventa proprietario solo al pagamento dell’ultima rata: è da quel momento, e non dalla data dell’atto, che decorrono i cinque anni rilevanti per la plusvalenza di una successiva rivendita.

Una novità strutturale riguarda il diritto di superficie: dal 1° gennaio 2024 la sua costituzione (ad esempio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico o di un parcheggio su un terreno di proprietà) genera sempre plusvalenza imponibile, a prescindere dal quinquennio di possesso e anche se il terreno o l’immobile sottostante era stato ricevuto per successione. In precedenza, la costituzione del diritto di superficie su un immobile ereditato non generava alcuna plusvalenza: la modifica normativa ha chiuso questo spazio di esenzione.

Situazione Plusvalenza tassabile? Nota
Vendita di unità da sopraelevazione dell’abitazione principale Sì Nuova costruzione, non copre l’esenzione dell’immobile originario
Vendita di unità da frazionamento dell’abitazione principale No Salvo che il frazionamento sia parte di edilizia “pesante”
Vendita di fabbricato acquisito per usucapione No Manca l’acquisto a titolo oneroso richiesto dalla norma
Vendita di terreno edificabile acquisito per usucapione Sì Sempre tassata, come tutti i terreni edificabili
Costituzione di diritto di superficie Sì (dal 2024) Anche su immobili ricevuti per successione
Cessione di piena proprietà dopo riunione usufrutto/nuda proprietà Dipende Si valutano separatamente i due diritti (date e prezzi distinti)
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Riunificazione di usufrutto e nuda proprietà, ed esproprio

Un caso pratico ricorrente nelle famiglie: un genitore dona la nuda proprietà di un immobile a un figlio riservandosi l’usufrutto; anni dopo, il figlio nudo proprietario “riacquista” a titolo oneroso anche l’usufrutto (ad esempio dal genitore che vuole liquidità) e diventa pieno proprietario; infine vende l’immobile. In questo scenario la plusvalenza non si calcola come se si trattasse di un’unica proprietà: nuda proprietà e usufrutto vanno valutati separatamente, ciascuno con la propria data di acquisto e il proprio prezzo, perché sono due diritti acquisiti in momenti diversi. Il quinquennio, quindi, può essere già decorso per la nuda proprietà ma ancora aperto per l’usufrutto riacquistato di recente (o viceversa).

Le indennità di esproprio seguono una logica a parte: sono tassate (con una ritenuta del 20% operata dall’ente erogante) le somme percepite per esproprio di terreni situati in zone urbanistiche omogenee destinate a opere pubbliche o infrastrutture, oppure a edilizia residenziale pubblica; non conta la data del decreto di esproprio ma quella in cui la somma viene effettivamente percepita. L’esproprio di un fabbricato, invece, non genera mai plusvalenza tassabile, e le indennità per semplice servitù (che non trasferisce la proprietà) restano fuori campo.

Esempio pratico

  • Tizio possiede da 15 anni la propria abitazione principale con un ampio giardino. Ottiene un permesso per sopraelevare di un piano e ricava due nuovi appartamenti, che vende un anno dopo la fine dei lavori. Anche se la casa sottostante non avrebbe generato plusvalenza (posseduta da oltre 5 anni e abitazione principale), la vendita dei due appartamenti nuovi è tassabile: Tizio opta per l’imposta sostitutiva del 26% applicata dal notaio.

  • Caia usucapisce, dopo vent’anni di possesso pacifico, un piccolo fabbricato rurale mai formalmente acquistato. Lo rivende due mesi dopo la sentenza che accerta l’usucapione: nessuna plusvalenza, perché la cessione di un fabbricato usucapito non rientra nei presupposti dell’art. 67 TUIR.

  • Sempronio, nudo proprietario di un appartamento ricevuto in donazione dal padre dieci anni fa, nel 2024 riacquista a titolo oneroso l’usufrutto dal padre (che si trasferisce in una RSA) e nel 2026 vende la piena proprietà: per la quota di nuda proprietà, posseduta da oltre 5 anni, non c’è plusvalenza; per la quota di usufrutto, riacquistata nel 2024, la plusvalenza va calcolata separatamente ed è tassabile perché ceduta entro 5 anni.

Domande frequenti

Se sopraelevo casa mia, perdo l’esenzione anche sull’appartamento originario?

No: l’esenzione per abitazione principale resta valida per l’immobile originario. A essere tassata è solo la cessione delle nuove unità nate dalla sopraelevazione, considerate una costruzione autonoma e distinta.

Come faccio a sapere se il mio frazionamento è “edilizia pesante”?

Non esiste una soglia numerica fissa: la distinzione dipende dalla natura oggettiva dei lavori. Un semplice frazionamento catastale senza interventi strutturali rilevanti resta assimilato all’immobile originario; demolizioni, ricostruzioni o ampliamenti sostanziali fanno scattare la qualifica di nuova costruzione.

Se ho usucapito un terreno agricolo poi diventato edificabile, pago la plusvalenza?

Sì: per i terreni edificabili la plusvalenza è sempre tassata al momento della vendita, indipendentemente dal titolo di acquisto (anche l’usucapione) e da quanto tempo sono posseduti. Conta solo la qualificazione urbanistica al momento della cessione.

Costituire un diritto di superficie sul terreno di famiglia ereditato è tassato?

Sì, dal 1° gennaio 2024: prima la costituzione di superficie su un immobile ricevuto per successione era esente, ora genera sempre plusvalenza imponibile, a prescindere dal tempo trascorso dall’eredità.

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