Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

In sintesi

Cos’e’ e a chi serve

Fino al 2024 l’esenzione da piccola impresa (in Italia, il regime forfettario) valeva solo nel proprio Paese: un artigiano o un professionista italiano che lavorava anche in un altro Stato UE, superando le soglie locali di quel Paese, doveva aprirvi una posizione IVA. Il nuovo Titolo V-ter del DPR 633/1972 (artt. 70-terdecies e seguenti), introdotto dal D.Lgs. 180/2024 con effetto dall’1° gennaio 2025, cambia le cose: un soggetto passivo persona fisica stabilito in uno Stato UE puo’ chiedere di applicare, in un altro Stato membro che ha adottato il regime, la stessa esenzione riservata alle piccole imprese locali, senza dover aprire una partita IVA in quel Paese.

E’ pensato per artigiani, professionisti e piccoli commercianti che lavorano in modo occasionale o continuativo oltre confine, restando pero’ sotto le soglie di piccola impresa sia nel proprio Stato sia in quello estero.

Le due soglie da rispettare

Per applicare la franchigia in Italia, un soggetto stabilito in un altro Stato UE deve rispettare congiuntamente:

Specularmente, un soggetto italiano che vuole applicare la franchigia in un altro Stato UE deve restare sotto i 100.000 euro complessivi nell’Unione europea e sotto la soglia locale prevista da quello specifico Stato di esenzione (che ogni Paese fissa autonomamente, anche differenziata per settore di attivita’).

Nel calcolo del volume d’affari non entrano le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali, ne’ la maggior parte delle operazioni esenti dell’art. 10 (con alcune eccezioni, come quelle sui servizi finanziari e assicurativi se non accessorie).

Non possono avvalersi del regime, tra gli altri: chi cede prevalentemente immobili o mezzi di trasporto nuovi nello Stato di esenzione, chi controlla societa’ che svolgono la stessa attivita’, chi ha sostenuto nell’anno precedente oltre 20.000 euro di spese per personale dipendente o collaboratori, chi lavora soprattutto con un ex datore di lavoro (salvo il praticantato), e chi ha percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente per oltre 30.000 euro.

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Come si aderisce: comunicazione e suffisso EX

L’adesione non passa per una partita IVA locale: il soggetto comunica preventivamente al proprio Stato di stabilimento (per un italiano che vuole la franchigia altrove, all’Agenzia delle Entrate) l’intenzione di avvalersi del regime nello Stato o negli Stati di esenzione prescelti, indicando dati identificativi, volume d’affari degli ultimi due anni per ciascuno Stato e le informazioni richieste dal provvedimento attuativo. Lo Stato di stabilimento attribuisce un numero di identificazione con suffisso “EX”, che vale esclusivamente per l’applicazione della franchigia nello Stato o negli Stati di esenzione indicati: entro 35 giorni lavorativi dalla comunicazione (salvo richieste di verifica dello Stato estero). Il regime si applica dal momento in cui arriva la comunicazione di attribuzione del suffisso EX, non dalla data della richiesta.

Cosa cambia in pratica: niente rivalsa, niente detrazione

Chi opera in franchigia nello Stato di esenzione non esercita la rivalsa dell’IVA sulle operazioni attive e non detrae l’imposta sugli acquisti relativi a quello Stato: si comporta, li’, come un contribuente esente. Resta esonerato da quasi tutti gli adempimenti IVA locali, salvo l’obbligo di certificazione dei corrispettivi e la conservazione dei relativi documenti; la fattura, se prevista, puo’ essere emessa in forma semplificata anche oltre gli ordinari limiti di importo.

In cambio di questa semplificazione, il soggetto in franchigia deve inviare al proprio Stato di stabilimento, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre solare, una comunicazione con il valore delle operazioni effettuate in ciascuno Stato UE (anche “zero” se non ne ha effettuate). Se durante l’anno si supera la soglia di 100.000 euro UE, va comunicato entro 15 giorni lavorativi dal superamento.

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Quando si esce dal regime

Il regime cessa in diversi casi: su richiesta volontaria (con effetto dal trimestre solare successivo alla comunicazione), per il venir meno delle condizioni di ammissione (con effetto dall’anno successivo), oppure per il superamento della soglia di 100.000 euro nell’Unione europea, che fa cessare la franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire dal momento stesso del superamento: da quella data l’imposta e’ dovuta secondo le regole ordinarie e il soggetto deve identificarsi ai fini IVA nello Stato interessato.

Franchigia transfrontaliera OSS Regime forfettario italiano
Cosa fa Applica l’esenzione locale in un altro Stato UE Applica l’IVA del Paese del cliente Applica l’imposta sostitutiva in Italia
Serve partita IVA locale? No, basta il suffisso EX No, un’unica registrazione OSS Si’, italiana
Soglia di riferimento 100.000 € UE + soglia locale 10.000 € vendite B2C intra-UE 85.000 € Italia
Chi puo’ usarlo Persone fisiche sotto soglia Chi vende sopra soglia a privati UE Persone fisiche sotto soglia in Italia

Esempio pratico

  • Tizio, idraulico forfettario italiano con 40.000 euro di ricavi annui (tutti in Italia, sotto gli 85.000), inizia a effettuare anche interventi per clienti privati in uno Stato UE che ha adottato la franchigia transfrontaliera. Comunica all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime in quello Stato: ottenuto il suffisso EX, non applica ne’ l’IVA italiana ne’ quella locale sulle prestazioni rese oltre confine, restando sotto entrambe le soglie.

  • Caia, professionista con un volume d’affari UE complessivo di 60.000 euro (40.000 in Italia, 20.000 in un altro Stato membro), durante l’anno supera la soglia locale fissata da quello Stato per la franchigia: deve comunicarlo e, da quel momento, applicare l’IVA locale sulle operazioni in quel Paese, pur restando sotto i 100.000 euro complessivi nell’Unione europea.

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Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Il regime di franchigia transfrontaliera sostituisce il regime forfettario italiano?

No, lo affianca: resta necessario rispettare la soglia italiana degli 85.000 euro per la parte di attivita' svolta in Italia; la franchigia transfrontaliera estende una tutela analoga alle operazioni realizzate in un altro Stato UE.

Cosa succede se supero i 100.000 euro nell'Unione europea?

Il regime cessa immediatamente in tutti gli Stati di esenzione dal momento del superamento: da quella data l'IVA e' dovuta secondo le regole ordinarie negli Stati interessati.

Il regime di franchigia e' la stessa cosa di OSS?

No: OSS serve a versare, tramite un unico portale, l'IVA dovuta in altri Stati UE sopra la soglia di 10.000 euro; la franchigia transfrontaliera serve invece a non applicare affatto l'IVA in un altro Stato, restando sotto le soglie locali di piccola impresa.

Serve aprire una partita IVA nello Stato in cui applico la franchigia?

No: basta la comunicazione preventiva al proprio Stato di stabilimento e l'attribuzione del numero identificativo con suffisso EX, valido per lo Stato o gli Stati di esenzione indicati.

Cosa devo comunicare periodicamente se aderisco al regime?

Un riepilogo trimestrale del volume d'affari realizzato in ciascuno Stato UE, anche se pari a zero, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre; in caso di superamento della soglia UE di 100.000 euro, una comunicazione aggiuntiva entro 15 giorni lavorativi.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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