In sintesi
- Rifinanziamento di 800.000 euro per il 2026 del Fondo già previsto dall'art. 8, comma 1, del D.L. 32/2019.
- Copertura degli oneri delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario ex art. 7, comma 2-bis, D.L. 32/2019.
- Ambito territoriale: comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici dal 16 agosto 2018.
- La misura non istituisce un nuovo fondo ma incrementa la dotazione di una contabilità speciale già operativa.
- Strumento di finanza locale derivata: i comuni beneficiari restano enti attuatori, non titolari diretti del fondo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 602 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 18 , convertito, con modificazioni, dalla , sottoscritte dal Commissarioaprile 2019, n. 32 legge 14 giugno 2019, n. 55 straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, il Fondo di cui all’articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge è rifinanziato di 800.000 euro per l’anno 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 119 Costituzione (comma 602): Richiamo all’autonomia finanziaria degli enti locali e agli interventi statali speciali
- Art. 5 Costituzione (comma 602): Principio solidaristico applicato al rifinanziamento del Fondo
- Art. 88 TUIR (comma 602): Regime fiscale dei contributi in conto capitale per soggetti IRES
- Art. 4 TUIVA (comma 602): Soggettività IVA degli enti pubblici committenti
- Art. 32 DPR 600/73 Accertamento (comma 602): Controlli su contributi pubblici percepiti
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento sistematico della misura
Il comma 602 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) opera un intervento puntuale di finanza pubblica derivata in favore della ricostruzione post-sisma 2018 nella provincia di Campobasso. La norma non introduce un nuovo regime, ma rifinanzia per 800.000 euro relativi all'anno 2026 il Fondo già istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La copertura è destinata, in modo vincolato, agli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis, dello stesso D.L. 32/2019, sottoscritte dal Commissario straordinario per la ricostruzione.
Rapporti con la finanza degli enti locali coinvolti
I comuni molisani interessati operano come soggetti attuatori sotto la regia del Commissario, secondo il modello di amministrazione straordinaria già sperimentato per i sismi del Centro Italia (D.L. 189/2016, conv. in L. 229/2016). Il rifinanziamento non incide direttamente sul bilancio comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), ma confluisce nella contabilità speciale commissariale; ciò significa che le risorse non rilevano ai fini dei vincoli di pareggio di bilancio degli enti locali, né concorrono alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità ex D.Lgs. 118/2011. Per il professionista che assiste comuni del cratere, è rilevante distinguere fra risorse commissariali (extra-bilancio) e trasferimenti in conto capitale veri e propri.
Profili di costituzionalità e di autonomia territoriale
L'intervento si colloca nel solco dell'articolo 119 della Costituzione, che riconosce agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ma ammette interventi statali speciali finalizzati a promuovere la coesione e a rimuovere squilibri territoriali. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che gli interventi post-calamità rientrano nella competenza esclusiva statale per profili di protezione civile e perequazione (art. 117, comma secondo, lett. e, Cost., per quanto attiene al coordinamento della finanza pubblica). Il rifinanziamento, pertanto, non lede l'autonomia regionale del Molise né quella comunale, costituendo applicazione del principio solidaristico di cui all'articolo 5 della Costituzione.
Profili contabili e gestionali
Sul piano contabile, le risorse erogate dal Fondo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario; gli enti locali attuatori, ricevendo trasferimenti finalizzati, devono iscriverli al titolo IV delle entrate e correlarli alla missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) o alla missione 11 (Soccorso civile) della spesa, in coerenza con i principi contabili applicati ex allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011. Il principio della competenza finanziaria potenziata impone di accertare l'entrata solo a fronte di obbligazione giuridicamente perfezionata e di impegnare la spesa nell'esercizio in cui l'obbligazione passiva diviene esigibile.
Effetti per il professionista commercialista
Per il commercialista che assiste imprese o privati nei territori del cratere, il rifinanziamento del Fondo è rilevante perché alimenta il flusso dei contributi di ricostruzione: tali contributi, ove erogati a privati per il ripristino di immobili, seguono il regime fiscale dei contributi in conto capitale (art. 88 TUIR per i soggetti IRES, art. 56 TUIR per i redditi d'impresa minori), salvo che la specifica normativa di settore non ne preveda l'esclusione da imposizione. Nel caso del sisma Molise, l'articolo 7, comma 2-bis, D.L. 32/2019 ha previsto regimi agevolativi anche ai fini IVA per le prestazioni di ricostruzione, da coordinare con l'art. 4 D.P.R. 633/1972 (soggettività IVA degli enti pubblici come committenti).
Coordinamento con la disciplina dei controlli
Le erogazioni a valere sul Fondo restano soggette ai controlli previsti dal D.P.R. 600/1973 in materia di accertamento sui contributi pubblici percepiti da imprese, nonché alla rendicontazione presso la Corte dei conti. Il professionista deve verificare che la documentazione di spesa rispetti i requisiti formali richiesti per l'accesso al contributo (preventivi, computi metrici, asseverazioni tecniche).
Conclusioni operative
Il comma 602 costituisce una misura tecnica di rifinanziamento, di importo contenuto ma significativo per i comuni beneficiari. La sua corretta applicazione richiede coordinamento fra l'ente locale attuatore, l'ufficio del Commissario straordinario e il professionista incaricato della verifica della spesa.
Domande frequenti
Il rifinanziamento di 800.000 euro entra nel bilancio del comune?
No, le risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso. Il comune attuatore le riceve come trasferimenti finalizzati, da iscrivere al titolo IV delle entrate quando l'obbligazione giuridica si perfeziona, secondo i principi contabili dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011. Non si tratta quindi di un trasferimento perequativo libero, ma di risorse vincolate alla destinazione individuata dall'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 32/2019, e non incidono sull'autonomia finanziaria del comune ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
Quale è il presupposto temporale per accedere al rifinanziamento?
Il presupposto è la presenza di convenzioni già sottoscritte dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 32/2019. Si tratta quindi di una copertura ex post di obbligazioni già assunte e non di un bando ex novo. La copertura riguarda l'esercizio 2026: gli impegni gravanti su quell'annualità saranno coperti, secondo le regole del principio di competenza finanziaria potenziata, nei limiti di esigibilità effettiva. Eventuali residui passivi verranno gestiti nei rendiconti commissariali in coerenza con l'articolo 8, comma 1, del medesimo D.L. 32/2019.
I contributi a privati derivanti dal Fondo sono tassati?
Il regime fiscale dei contributi di ricostruzione segue le regole generali del TUIR. Per soggetti IRES che ricevono il contributo come somma in conto capitale destinata al ripristino di immobili strumentali, si applica l'articolo 88 TUIR, con possibile rateizzazione in cinque esercizi. Per privati non imprenditori, i contributi destinati al ripristino dell'abitazione principale non costituiscono di norma reddito imponibile, in quanto erogati a copertura di perdite patrimoniali. È comunque necessario verificare la specifica disciplina del Commissario, che può prevedere obblighi dichiarativi e di rendicontazione anche ai fini dell'articolo 32 D.P.R. 600/1973.
Quali sono i controlli su questi fondi?
I controlli operano su più livelli. In primo luogo il controllo interno del Commissario straordinario e degli uffici tecnici comunali sulla documentazione di spesa; in secondo luogo il controllo della Corte dei conti sulla rendicontazione commissariale; infine i controlli fiscali ordinari ex D.P.R. 600/1973 sui beneficiari imprese. Per i comuni attuatori sono inoltre attivi i controlli di regolarità amministrativo-contabile previsti dall'articolo 147 TUEL (D.Lgs. 267/2000) e l'attività di vigilanza dell'organo di revisione. Il rispetto della destinazione vincolata è condizione di legittimità della spesa.
Il rifinanziamento incide sui vincoli di finanza pubblica del comune?
No, perché le risorse non transitano nel bilancio ordinario del comune ma nella contabilità speciale commissariale. Restano quindi escluse dal computo dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 207/2024 e non rilevano ai fini del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario. Si tratta di una soluzione coerente con la prassi degli interventi post-sismici, in cui l'amministrazione straordinaria opera come gestione separata. La trasparenza è garantita dalla pubblicità degli atti commissariali e dai monitoraggi periodici trasmessi al Parlamento.