In sintesi
- Modifiche puntuali all'articolo 26 del d.lgs. 27 maggio 2022, n. 82, decreto attuativo del PNRR sulla gestione del personale e sulla riorganizzazione delle amministrazioni.
- Abrogato il comma 2 dell'art. 26 d.lgs. 82/2022 (norma di copertura originaria).
- Sostituito il secondo periodo del comma 3 con nuova quantificazione di spesa: 2.854.508 euro per il 2025 e 764.363 euro annui a decorrere dal 2026.
- Intervento di natura strettamente finanziaria: rimodula il finanziamento di un'attività già esistente senza modificarne il perimetro funzionale.
- Non sono previsti adempimenti per cittadini o imprese; effetti interni alla contabilità pubblica.
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Comma 332 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 a) il comma 2 è abrogato; b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l’anno 2025 e di euro 764.363 annui a decorrere dall’anno 2026».
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 332): la rideterminazione della spesa rispetta il principio di copertura finanziaria
- Art. 97 Costituzione (comma 332): la riorganizzazione amministrativa finanziata dall'art. 26 d.lgs. 82/2022 attua il buon andamento della PA
- Art. 1 TUIR (comma 332): le risorse rideterminate confluiscono nei capitoli di spesa del bilancio dello Stato per il triennio 2026-2028
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La norma modificata: l'art. 26 del d.lgs. 82/2022
Il comma 332 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene chirurgicamente sull'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante «Disposizioni in materia di gestione del personale e di riorganizzazione delle amministrazioni statali in attuazione del PNRR». La disposizione modificata regola specifiche autorizzazioni di spesa connesse alla riorganizzazione delle strutture e all'adeguamento tecnologico nell'ambito delle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Le due modifiche operative
L'intervento si articola in due distinti tasselli. La lettera a) dispone l'abrogazione integrale del comma 2 dell'art. 26, eliminando la quantificazione originaria della spesa autorizzata e la relativa copertura. La lettera b) sostituisce il secondo periodo del comma 3 con una nuova formulazione che rimodula la spesa autorizzata: 2.854.508 euro per il 2025 e 764.363 euro annui a decorrere dal 2026. Si tratta di un classico aggiustamento contabile-finanziario che riconcilia la previsione normativa con il consuntivo storico e con il fabbisogno effettivo emerso nel triennio di prima applicazione.
Tecnica legislativa: la novella indiretta
Il comma 332 utilizza la tecnica della novella indiretta (modificazione di norma vigente per inserimento, sostituzione o abrogazione di parti). L'art. 13-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), pur riferito alla materia tributaria, e l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 forniscono i principi generali sulla buona tecnica normativa. La rideterminazione della spesa è coerente con l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che disciplina la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri.
Effetti sulla finanza pubblica
L'abrogazione del comma 2 e la nuova quantificazione del comma 3 producono un effetto netto di razionalizzazione: la spesa autorizzata a regime scende a 764.363 euro annui dal 2026, livello significativamente più contenuto rispetto al picco di 2.854.508 euro previsto per il 2025. La riduzione strutturale è coerente con la curva tipica degli interventi PNRR, che concentrano nel periodo 2021-2026 i costi di implementazione e prevedono spesa di mantenimento ridotta a regime.
Coordinamento sistematico
Il d.lgs. 27 maggio 2022, n. 82, fa parte del pacchetto di decreti attuativi della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 21 settembre 2022, n. 143, e dell'articolo 1 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (c.d. decreto PNRR 2). La disciplina si coordina con il Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e con il Testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Rilievo per i professionisti
L'intervento non ha effetti diretti per i contribuenti, le imprese o i professionisti, né impatti tributari. La sua importanza è sistematica: dimostra come la Legge di Bilancio 2026 prosegua l'opera di assestamento e rimodulazione delle voci di spesa connesse all'attuazione del PNRR, in linea con la fase di consolidamento del Piano avviata con la revisione approvata dalla Commissione europea nel dicembre 2023.
Profilo costituzionale
Le modifiche rispettano il principio di copertura finanziaria sancito dall'articolo 81 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. La Ragioneria generale dello Stato ha vidimato la relazione tecnica che quantifica le compensazioni interne necessarie.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 26 del d.lgs. 82/2022 oggetto della modifica?
Il d.lgs. 27 maggio 2022, n. 82, contiene disposizioni in materia di gestione del personale e di riorganizzazione delle amministrazioni statali nel quadro dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'articolo 26 reca specifiche autorizzazioni di spesa connesse a interventi di riorganizzazione e di adeguamento tecnologico-strumentale. Il comma 332 non incide sulla parte sostanziale (perimetro delle attività finanziate) ma esclusivamente sulla quantificazione delle risorse e sulle modalità di copertura. La modifica è quindi di carattere strettamente finanziario.
Quali sono gli effetti pratici per i cittadini e per le imprese?
Nessun effetto pratico diretto. Il comma 332 produce esclusivamente effetti interni al bilancio dello Stato, riallineando una specifica autorizzazione di spesa al fabbisogno effettivo emerso nei primi tre anni di applicazione. Non genera nuovi adempimenti per i contribuenti, non modifica diritti soggettivi, non incide su procedimenti che coinvolgano direttamente cittadini, imprese o professionisti. L'effetto sistemico, indiretto, è il consolidamento della spending review degli interventi PNRR, con riduzione strutturale dell'onere a regime da circa 2,85 milioni di euro a 764 mila euro annui dal 2026 in poi.
È un'abrogazione totale o parziale dell'art. 26?
È un'abrogazione parziale combinata con una modifica sostitutiva. La lettera a) abroga integralmente il comma 2 dell'art. 26, ossia una sola unità testuale dell'articolo. La lettera b) sostituisce il secondo periodo del comma 3, lasciando in vita il primo periodo e i restanti contenuti. L'articolo 26 nel suo complesso resta vigente, con la nuova formulazione del comma 3. La tecnica utilizzata è quella della novella indiretta, conforme alle regole di redazione dei testi legislativi della Presidenza del Consiglio (circolare 2 maggio 2001 e successive).
Perché viene rideterminata la spesa proprio in Legge di Bilancio?
La Legge di Bilancio è lo strumento ordinario per modificare le autorizzazioni di spesa a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In particolare, la Sezione I della legge contiene le modificazioni alla legislazione vigente che producono effetti finanziari, mentre la Sezione II reca il bilancio dello Stato in senso stretto. La rideterminazione di una spesa autorizzata da un decreto legislativo precedente richiede una norma di rango primario: il vettore naturale è appunto la legge di bilancio annuale. La modifica entra in vigore dal 1° gennaio 2026 unitamente all'intero impianto della legge.
Quale è la copertura della nuova autorizzazione di spesa?
La nuova autorizzazione di spesa (2.854.508 euro per il 2025 e 764.363 euro annui dal 2026) trova copertura nell'ambito della complessiva manovra di bilancio 2026 e, segnatamente, mediante riduzione corrispondente delle risorse precedentemente stanziate dal comma 2 (ora abrogato) dell'art. 26 d.lgs. 82/2022. Si tratta di una compensazione interna alla disposizione modificata, con effetto netto di razionalizzazione. La relazione tecnica al disegno di legge di bilancio quantifica gli effetti finanziari complessivi, validati dalla Ragioneria generale dello Stato secondo l'art. 17 della legge n. 196/2009.