Testo dell'articoloVigente
L’imprenditore agricolo è chi esercita una delle attività agricole tipiche — coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento — e le attività a esse connesse (art. 2135 c.c.). Gode di un regime più favorevole rispetto all’imprenditore commerciale, ad esempio in tema di iscrizione e di insolvenza.
Chi è l’imprenditore agricolo
Secondo l’art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.
La coltivazione, la selvicoltura e l’allevamento sono attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (o di una sua fase necessaria), che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque.
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Le attività connesse
Sono connesse le attività, esercitate dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività agricola, nonché la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda (art. 2135, comma 3, c.c.). Rientra qui, ad esempio, l’agriturismo o la vendita diretta dei propri prodotti.
Il regime giuridico di favore
L’imprenditore agricolo si iscrive nella sezione speciale del Registro delle imprese (l’iscrizione ha funzione di pubblicità legale). A differenza dell’imprenditore commerciale, di regola non è soggetto alle procedure dell’insolvenza tipiche dell’impresa commerciale e ha obblighi contabili più leggeri. Una figura particolare è il coltivatore diretto, che lavora il fondo con il lavoro proprio e della famiglia.
| Profilo | Imprenditore agricolo | Imprenditore commerciale |
|---|---|---|
| Attività | Coltivazione, allevamento, connesse (art. 2135) | Attività commerciali (art. 2195) |
| Registro imprese | Sezione speciale | Sezione ordinaria |
| Procedure di insolvenza | Regime di favore | Pienamente soggetto |
| Scritture contabili | Più leggere | Complete (art. 2214) |
Esempio pratico
Tizio coltiva un vigneto e produce vino dalle proprie uve, che vende in cantina e online: la coltivazione è attività agricola tipica, la vinificazione e la vendita dei propri prodotti sono attività connesse (art. 2135). Tizio è quindi imprenditore agricolo, con il regime di favore. Se però acquistasse stabilmente uve da terzi per produrre vino su scala industriale, l’attività potrebbe perdere il carattere agricolo e diventare commerciale.
Il ciclo biologico come criterio
Il discrimine tra attività agricola e commerciale è la cura di un ciclo biologico (vegetale o animale) o di una sua fase necessaria, che utilizza o può utilizzare il fondo, il bosco o le acque (art. 2135, comma 2, c.c.). Questa nozione “moderna” ha ampliato il concetto di agricoltura, includendo anche attività come l’acquacoltura o le colture fuori suolo, purché legate a un ciclo biologico.
Il requisito della prevalenza nelle attività connesse
Le attività connesse (manipolazione, trasformazione, commercializzazione) restano agricole solo se hanno a oggetto prevalentemente prodotti ottenuti dalla propria coltivazione, selvicoltura o allevamento (art. 2135, comma 3, c.c.). Se l’imprenditore acquista in prevalenza prodotti da terzi per trasformarli e rivenderli, l’attività perde il carattere agricolo e diventa commerciale, con il relativo regime più gravoso.
Figure speciali: coltivatore diretto e IAP
Nel settore agricolo rilevano figure con discipline proprie: il coltivatore diretto, che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della famiglia, e l’imprenditore agricolo professionale (IAP), che dedica all’attività agricola una quota prevalente di tempo e ricava da essa una quota prevalente di reddito. A queste figure spettano agevolazioni fiscali e previdenziali specifiche.
Iscrizione e regime di insolvenza
L’imprenditore agricolo si iscrive nella sezione speciale del Registro delle imprese, con efficacia di pubblicità legale, e ha obblighi contabili più leggeri rispetto al commerciante. Di regola non è assoggettato alle procedure di insolvenza tipiche dell’impresa commerciale: può accedere agli strumenti di composizione della crisi previsti per i soggetti non fallibili.
Forme societarie in agricoltura
L’attività agricola può essere svolta anche in forma societaria: la società semplice è la forma tipica per l’agricoltura (potendo avere oggetto non commerciale), ma sono ammesse anche società di persone e di capitali che mantengono l’oggetto agricolo. Per la società semplice vedi la guida dedicata.
Spunti pratici
- Cosa fare: verificare che le attività connesse rispettino il requisito della prevalenza dei prodotti propri, per restare nel regime agricolo.
- Cosa fare: iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese e valutare le agevolazioni per coltivatori diretti e IAP.
- Errore da evitare: trasformare di fatto l’attività in commerciale acquistando in prevalenza prodotti da terzi.
- Errore da evitare: trascurare gli adempimenti fiscali specifici del settore agricolo.
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Domande frequenti
Chi è l'imprenditore agricolo?
Chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse (art. 2135 c.c.), cioè attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico.
Cosa sono le attività connesse?
Le attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività agricola, e la fornitura di beni o servizi con attrezzature aziendali prevalenti (art. 2135, comma 3, c.c.).
L'imprenditore agricolo fallisce?
Di regola non è soggetto alle procedure di insolvenza tipiche dell'impresa commerciale: gode di un regime di favore rispetto all'imprenditore commerciale.
Dove si iscrive l'imprenditore agricolo?
Nella sezione speciale del Registro delle imprese, con funzione di pubblicità legale; ha inoltre obblighi contabili più leggeri.
Chi è il coltivatore diretto?
L'imprenditore agricolo che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della sua famiglia; gode di specifiche agevolazioni previdenziali e fiscali.