Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

Quando si parla di “fare impresa con responsabilità limitata” si entra nel mondo delle società di capitali. Sono tre tipi — SPA, SRL e SAPA — uniti da un tratto comune che le distingue nettamente dalle società di persone: la personalità giuridica e la separazione tra patrimonio della società e dei soci.

Quali sono

Le società di capitali sono tre:

  • la società per azioni (SPA), con capitale diviso in azioni (artt. 2325 ss. c.c.);
  • la società a responsabilità limitata (SRL), con capitale diviso in quote (artt. 2462 ss. c.c.);
  • la società in accomandita per azioni (SAPA), con soci accomandatari (illimitatamente responsabili e amministratori) e accomandanti, e capitale diviso in azioni (artt. 2452 ss. c.c.).

Il tratto comune: personalità giuridica

Le società di capitali hanno personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni sociali risponde, di regola, soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325 per la SPA, art. 2462 per la SRL). I soci rischiano, di norma, solo quanto conferito. Fa eccezione la SAPA, dove gli accomandatari rispondono illimitatamente.

Profilo Società di capitali Società di persone
Personalità giuridica Sì No
Responsabilità soci Limitata (di regola) Illimitata (almeno alcuni soci)
Tassazione IRES sulla società IRPEF per trasparenza sui soci
Partecipazione Azioni/quote Quote personali
Capitale minimo SPA 50.000 € · SRL 10.000 € Non previsto

Capitale minimo e organi

La SPA richiede un capitale minimo di 50.000 euro; la SRL di 10.000 euro (con possibilità di capitale ridotto tra 1 e 9.999 euro). Gli organi tipici sono l’assemblea dei soci, l’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) e l’organo di controllo/revisione, secondo i modelli di governance previsti dalla legge. Nella SRL l’organo di controllo è obbligatorio al superamento delle soglie dell’art. 2477 c.c.

Responsabilità degli amministratori

La responsabilità limitata riguarda i soci, non gli amministratori: questi rispondono verso la società, i creditori e i terzi per la violazione dei doveri di legge e di statuto (artt. 2392-2394 c.c. per la SPA, art. 2476 c.c. per la SRL). La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che lo “schermo” della personalità giuridica non copra le condotte illecite degli amministratori.

Quale scegliere

La SRL è la forma più diffusa per piccole e medie imprese (flessibile, costi contenuti); la SPA è adatta a realtà più grandi o che vogliono aprirsi al mercato dei capitali; la SAPA è di nicchia, usata soprattutto in contesti familiari o di holding per la stabilità del controllo.

Esempio pratico

Tizio, Caio e Sempronio avviano una software house con investitori esterni e prospettive di crescita. Scelgono una SRL: il capitale è diviso in quote, la responsabilità dei soci è limitata ai conferimenti e la società paga l’IRES. Se in futuro vorranno quotarsi o emettere azioni, potranno trasformarsi in SPA.

SPA, SRL e SAPA a confronto

I tre tipi di società di capitali condividono la personalità giuridica ma differiscono per struttura:

  • la SPA ha capitale in azioni, è pensata per la raccolta di capitale anche sul mercato e ha una governance articolata (artt. 2325 ss. c.c.);
  • la SRL ha capitale in quote, è più flessibile e a base personale (artt. 2462 ss. c.c.);
  • la SAPA unisce soci accomandatari (illimitatamente responsabili e amministratori) e accomandanti, con capitale in azioni (artt. 2452 ss. c.c.).

Capitale, conferimenti e stima

Il capitale deve essere effettivamente formato: i conferimenti in natura richiedono una relazione di stima (art. 2343 c.c. per la SPA, art. 2465 c.c. per la SRL) a garanzia dei creditori. Il capitale minimo è di 50.000 euro per la SPA e 10.000 euro per la SRL (con possibilità di capitale ridotto da 1 a 9.999 euro, da liberare integralmente in denaro).

Gli organi e i modelli di governance

Gli organi tipici sono l’assemblea, l’organo amministrativo (amministratore unico o consiglio) e l’organo di controllo. La SPA può adottare il sistema tradizionale, quello monistico o quello dualistico. Nella SRL l’organo di controllo o il revisore è obbligatorio al superamento delle soglie dell’art. 2477 c.c.; al di sotto, è il singolo socio a esercitare un penetrante controllo (art. 2476 c.c.).

Responsabilità degli amministratori e superamento dello schermo

La responsabilità limitata copre i soci, non gli amministratori, che rispondono verso la società, i creditori e i terzi per la violazione dei doveri di legge e di statuto (artt. 2392-2394 c.c. per la SPA, art. 2476 c.c. per la SRL). La giurisprudenza di legittimità è costante nel negare che la personalità giuridica possa coprire condotte illecite o abusi della forma societaria.

Tassazione e distribuzione degli utili

Le società di capitali pagano l’IRES sul reddito societario; gli utili distribuiti sono poi tassati in capo ai soci. È un sistema diverso dalla trasparenza IRPEF delle società di persone, dove il reddito è imputato ai soci a prescindere dalla distribuzione. La scelta del tipo incide quindi anche sulla pianificazione fiscale e sulla politica di reinvestimento degli utili.

Costituzione anche unipersonale

Sia la SRL sia la SPA possono costituirsi con un unico socio (SRL unipersonale, art. 2463 c.c.; SPA unipersonale, art. 2328 c.c.): in tal caso, per conservare la responsabilità limitata, occorre rispettare le regole sull’integrale versamento dei conferimenti e sulla pubblicità dell’unipersonalità nel Registro delle imprese. In difetto, il socio unico può rispondere illimitatamente per le obbligazioni sorte nel periodo di irregolarità.

Operazioni straordinarie

Le società di capitali possono essere protagoniste di operazioni straordinarie — trasformazione (artt. 2498 ss. c.c.), fusione (artt. 2501 ss. c.c.), scissione (artt. 2506 ss. c.c.) — che consentono riorganizzazioni, aggregazioni e scorpori con continuità dei rapporti giuridici. La maggiore strutturazione rispetto alle società di persone facilita queste operazioni e l’ingresso di nuovi investitori.

Tabella di sintesi dei tre tipi

Tipo Capitale minimo Partecipazione Responsabilità soci
SPA 50.000 € Azioni Limitata
SRL 10.000 € (ridotto da 1 €) Quote Limitata
SAPA 50.000 € Azioni Accomandatari illimitata; accomandanti limitata

Conferimenti e patrimoni destinati

Nelle società di capitali il capitale assolve a una funzione di garanzia: deve essere effettivamente formato e mantenuto, con regole sull’integrale liberazione, sulla riduzione per perdite (artt. 2446-2447 c.c. per la SPA, artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per la SRL) e sui versamenti. La SPA può inoltre costituire patrimoni destinati a uno specifico affare (artt. 2447-bis ss. c.c.), separando una parte del patrimonio dai creditori generali. Sono strumenti che accentuano la separazione patrimoniale propria delle società di capitali.

Un esempio di scelta del tipo

Tre soci avviano un’impresa innovativa con investitori e prospettiva di aumenti di capitale: scelgono una SRL, flessibile e adatta a clausole personalizzate. Se in seguito puntano alla quotazione o a una platea ampia di soci, valuteranno la trasformazione in SPA. La SAPA resterebbe un’opzione di nicchia, utile per garantire la stabilità del controllo in capo agli accomandatari, ad esempio in una holding familiare.

Spunti pratici

  • Cosa fare: scegliere SRL per flessibilità e costi, SPA per dimensioni e raccolta di capitale.
  • Cosa fare: verificare le soglie dell’art. 2477 per l’obbligo di organo di controllo nella SRL.
  • Errore da evitare: ritenere la responsabilità limitata uno scudo assoluto: gli amministratori rispondono delle proprie violazioni.
  • Errore da evitare: sottovalutare costi e adempimenti rispetto alle società di persone.
  • Approfondimenti: la SRL: guida completa e SNC o SRL.

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Domande frequenti

Quali sono le società di capitali?

SPA (società per azioni), SRL (società a responsabilità limitata) e SAPA (società in accomandita per azioni), disciplinate dagli artt. 2325 ss., 2462 ss. e 2452 ss. c.c.

Cosa distingue le società di capitali da quelle di persone?

La personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta: di regola risponde solo la società con il proprio patrimonio (artt. 2325 e 2462 c.c.), mentre i soci rischiano solo quanto conferito.

Qual è il capitale minimo?

50.000 euro per la SPA e 10.000 euro per la SRL, con possibilità per la SRL di capitale ridotto tra 1 e 9.999 euro.

Gli amministratori hanno responsabilità limitata?

No: la responsabilità limitata riguarda i soci. Gli amministratori rispondono verso società, creditori e terzi per la violazione dei loro doveri (artt. 2392-2394 e 2476 c.c.).

Come sono tassate le società di capitali?

Pagano l'IRES sul reddito societario; gli utili distribuiti sono poi tassati in capo ai soci, a differenza della tassazione per trasparenza delle società di persone.

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.