Con fringe benefit si indicano i compensi in natura: beni e servizi che il datore concede al dipendente oltre alla retribuzione. Il welfare aziendale è l’insieme più ampio di prestazioni con finalità sociale. Entrambi godono di un trattamento fiscale di favore, ma con regole e soglie diverse. Questa guida chiarisce la soglia di esenzione, il tetto rafforzato in vigore per il 2025-2027 e la differenza tra fringe benefit e welfare esente, sempre con riferimento all’art. 51 del TUIR.
Che cosa sono i fringe benefit
I fringe benefit sono compensi in natura: l’auto aziendale a uso promiscuo, i buoni acquisto, i rimborsi di utenze domestiche, i prestiti agevolati, gli alloggi. Di regola concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in base al loro valore normale; per alcuni (come l’auto) la legge fissa criteri forfettari.
La differenza con il welfare in senso stretto sta nella finalità: i fringe benefit sono vantaggi individuali, il welfare aziendale persegue finalità di utilità sociale (istruzione, salute, previdenza, assistenza). Le due categorie hanno regimi di esenzione distinti.
La soglia di esenzione: 258,23 euro e il tetto temporaneo
L’art. 51, comma 3, del TUIR stabilisce che il valore dei beni e servizi concessi al dipendente non concorre al reddito se non supera 258,23 euro nel periodo d’imposta. È la soglia ordinaria, valida a regime.
Per il triennio 2025-2027 il legislatore ha innalzato in via temporanea il limite a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico (in questo secondo caso il lavoratore deve dichiarare al datore il codice fiscale dei figli).
Regola cruciale: la soglia è un limite, non una franchigia. Se il valore complessivo dei benefit la supera, diventa imponibile l’intero importo, non solo la parte eccedente. Per questo va monitorato il cumulo di tutti i benefit concessi nell’anno.
Utenze, affitto e mutuo nel periodo agevolato
Una novità importante del regime temporaneo è l’inclusione, tra i fringe benefit esenti entro la soglia rafforzata, anche dei rimborsi delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) e, nei limiti previsti, delle somme erogate o rimborsate per il pagamento dell’affitto o degli interessi sul mutuo della prima casa.
È uno strumento che le aziende usano per sostenere il potere d’acquisto dei dipendenti senza l’aggravio fiscale e contributivo di un aumento retributivo equivalente. Le somme devono restare entro il tetto annuo complessivo per non perdere l’esenzione.
Il welfare aziendale esente senza limiti di soglia
Accanto ai fringe benefit, l’art. 51 (commi 2 e 3-bis) e l’art. 100 del TUIR individuano una serie di opere e servizi di welfare che non concorrono al reddito a prescindere dalla soglia dei 258,23 / 1.000 / 2.000 euro:
- contributi a forme di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa entro i limiti di legge;
- somme e servizi per istruzione ed educazione dei familiari (rette, libri, campus, borse di studio);
- servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti;
- servizi di trasporto collettivo, abbonamenti al trasporto pubblico, e altri servizi alla persona.
Questi istituti sono il cuore dei piani di welfare e si combinano spesso con la conversione del premio di risultato.
Casi pratici
Caso 1 — superamento della soglia. Un dipendente senza figli riceve buoni spesa per 950 euro e un ulteriore omaggio da 100 euro: il totale (1.050 euro) supera il tetto di 1.000 euro previsto per il 2025-2027. Diventa imponibile l’intero valore, non solo i 50 euro di eccedenza.
Caso 2 — lavoratrice con figli. Una dipendente con due figli a carico riceve il rimborso delle bollette per 1.800 euro. Avendo comunicato i codici fiscali dei figli, beneficia del tetto di 2.000 euro: l’importo resta interamente esente.
Domande frequenti
Qual è la soglia di esenzione dei fringe benefit?
La soglia ordinaria a regime è di 258,23 euro annui (art. 51, comma 3, TUIR). Per il 2025-2027 è elevata in via temporanea a 1.000 euro, e a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Se supero la soglia, pago le tasse solo sull'eccedenza?
No. La soglia è un limite, non una franchigia: se il valore complessivo dei fringe benefit la supera, diventa imponibile l’intero importo, non solo la parte oltre il tetto. Conviene monitorare il cumulo annuo.
Le bollette pagate dall'azienda sono esenti?
Nel regime temporaneo 2025-2027 sì, entro il tetto complessivo: rientrano tra i fringe benefit esenti i rimborsi di acqua, luce e gas e, nei limiti, dell’affitto o degli interessi del mutuo sulla prima casa.
Il welfare aziendale rientra nella stessa soglia?
No. I servizi di welfare elencati dall’art. 51 del TUIR (previdenza, sanità integrativa, istruzione, assistenza) sono esenti a prescindere dalla soglia dei fringe benefit, entro i limiti propri di ciascun istituto.
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