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Moltissime fideiussioni omnibus firmate in banca ricalcano un modello standard (lo “schema ABI” del 2003) che conteneva clausole giudicate frutto di un’intesa anticoncorrenziale. Sapere quali sono e come contestarle può alleggerire sensibilmente la tua posizione di garante.
Il problema: lo schema ABI e l’antitrust
Nel 2005 la Banca d’Italia, allora autorità di tutela della concorrenza nel settore bancario, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 accertò che alcune clausole dello schema contrattuale ABI per le fideiussioni omnibus erano in contrasto con l’art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (divieto di intese restrittive della concorrenza). In sostanza, le banche applicavano in modo uniforme clausole sfavorevoli al garante, frutto di un’intesa vietata.
Le tre clausole “incriminate”
Le clausole censurate sono tre:
- Clausola di reviviscenza: obbliga il fideiussore a “tenere indenne” la banca anche se i pagamenti già ricevuti dal debitore vengono successivamente dichiarati inefficaci o revocati (ad esempio per revocatoria fallimentare ex artt. 165 ss. del Codice della crisi). In pratica la garanzia “rivive” dopo essere stata estinta.
- Deroga all’art. 1957 c.c.: priva il fideiussore della liberazione prevista dall’art. 1957 c.c., per cui il garante resta obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore agisce contro il debitore entro sei mesi. La clausola elimina questa tutela.
- Clausola di sopravvivenza: mantiene ferma l’obbligazione del fideiussore anche quando l’obbligazione principale è dichiarata invalida, in deroga al principio di accessorietà dell’art. 1939 c.c.
La svolta: Cassazione Sezioni Unite n. 41994/2021
Dopo anni di contrasti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che le fideiussioni omnibus che riproducono le clausole dello schema ABI sono affette da nullità parziale: è nulla solo la parte del contratto che riproduce quelle clausole, mentre la fideiussione resta valida ed efficace per il resto (applicando i principi sulla nullità parziale degli artt. 1419 e 1339 c.c.).
Le Sezioni Unite hanno escluso sia la nullità totale del contratto, sia la mera tutela risarcitoria: la soluzione è intermedia e mira a conservare il contratto depurandolo delle clausole illecite. Resta salva la prova della concreta riconducibilità della singola fideiussione allo schema vietato.
Cosa significa in concreto per il garante
Se la tua fideiussione contiene quelle clausole, puoi far valere la loro nullità per:
- recuperare la liberazione dell’art. 1957 c.c.: se la banca non ha agito contro il debitore nei sei mesi dalla scadenza, potresti essere liberato;
- opporre l’accessorietà (art. 1939 c.c.) se l’obbligazione principale è invalida;
- contestare la “reviviscenza” della garanzia dopo pagamenti revocati.
Come si fa valere
La nullità può essere fatta valere:
- in opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.), quando la banca ha già ottenuto un’ingiunzione di pagamento (art. 633 c.p.c.) contro il fideiussore: è lo scenario più frequente, e i termini per opporsi sono stringenti (40 giorni);
- con un’autonoma azione di accertamento della nullità delle clausole;
- in via di eccezione, all’interno di un giudizio già pendente.
La nullità di protezione è rilevabile e va dedotta tempestivamente; data la tecnicità, è un terreno in cui l’assistenza di un legale è pressoché indispensabile.
Esempio pratico
Una banca ottiene un decreto ingiuntivo contro l’amministratore che aveva firmato una fideiussione omnibus su modulo standard. Nell’opposizione, l’amministratore eccepisce la nullità delle tre clausole conformi allo schema ABI: in particolare, fa valere che la banca non ha agito contro la società debitrice entro i sei mesi dell’art. 1957 c.c. e, caduta la clausola di deroga, chiede di essere dichiarato liberato.
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Domande frequenti