Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La fideiussione omnibus impegna a garantire tutti i debiti, anche futuri, del debitore verso la banca. Ma non è una trappola senza uscita: il fideiussore può recedere, fermando la garanzia per il futuro. Il recesso, però, non cancella i debiti già maturati: va fatto al momento giusto e nel modo giusto.

Cos’è la fideiussione omnibus

La fideiussione omnibus è la garanzia con cui il fideiussore si obbliga per tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore principale verso la banca. Poiché copre obbligazioni future, la legge impone un limite: deve essere previsto l’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.). Senza questo tetto, la garanzia non è valida per la parte eccedente.

Il diritto di recesso

Proprio perché garantisce obbligazioni future, la fideiussione omnibus può essere oggetto di recesso da parte del fideiussore. Il recesso impedisce che la garanzia copra i nuovi debiti che sorgeranno dopo, ma non libera dai debiti già esistenti al momento in cui produce effetto. È lo strumento per “chiudere il rubinetto” verso il futuro.

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Profilo Disciplina Norma
Oggetto Debiti presenti e futuri verso la banca
Importo massimo Obbligatorio per le obbligazioni future art. 1938 c.c.
Recesso Ferma la garanzia per i debiti successivi
Debiti anteriori Restano garantiti

Come comunicare il recesso

Il recesso ha effetto dal momento in cui la banca ne ha conoscenza: va quindi comunicato con un atto a data certa – PEC o raccomandata A/R. È prudente conservare la prova della ricezione, perché è la data del recesso a separare i debiti garantiti (anteriori) da quelli non garantiti (posteriori).

Le altre vie d’uscita

Oltre al recesso, il fideiussore può puntare su altre cause di liberazione: la liberazione ex art. 1957 c.c., per cui il garante è liberato se il creditore non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza (a meno che una clausola valida l’abbia derogata); la nullità delle clausole dello schema ABI (reviviscenza, deroga al 1957, sopravvivenza); l’estinzione del debito garantito. Sono strade da valutare insieme al recesso.

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio ha prestato fideiussione omnibus per i debiti della società di Caio verso la banca, con importo massimo indicato (art. 1938 c.c.). Deciso a non garantire più nuove esposizioni, Tizio invia il recesso via PEC: da quel momento i nuovi fidi concessi a Caio non sono coperti. Restano invece garantiti i debiti già in essere alla data del recesso, salvo che operino altre cause di liberazione, come quella dell’art. 1957 c.c.

La fideiussione omnibus e l’importo massimo

La omnibus copre tutti i debiti, anche futuri, del debitore verso la banca. Proprio perché abbraccia obbligazioni future, deve indicare l’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.): è la condizione di validità della garanzia per la parte eccedente. Prima di pensare al recesso, conviene quindi verificare il contratto: l’assenza o l’indeterminatezza del massimale è di per sé un vizio rilevante, che riduce o azzera l’esposizione del garante.

Recesso e debiti già in essere

Il recesso ferma la garanzia per il futuro, ma non scioglie il garante dai debiti già sorti al momento in cui produce effetto. Per quelle esposizioni il fideiussore resta obbligato, salvo che operino altre cause di liberazione. Tra queste, la più importante è la liberazione dell’art. 1957 c.c.: il garante è liberato se, scaduta l’obbligazione, il creditore non agisce contro il debitore entro sei mesi. È la tutela che molte clausole ABI cercavano di derogare e che, caduta la clausola, torna a operare.

Le clausole nulle come ulteriore leva

Chi vuole “uscire” da una fideiussione omnibus dovrebbe esaminare il testo anche alla ricerca delle clausole dello schema ABI – reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c., sopravvivenza – che la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite considera affette da nullità parziale (artt. 1419 e 1339 c.c.). Eliminata, in particolare, la deroga all’art. 1957 c.c., il garante riacquista la liberazione per inazione del creditore. Recesso, importo massimo, art. 1957 c.c. e nullità delle clausole sono leve da usare insieme, valutando il caso concreto.

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Domande frequenti

Cos'è la fideiussione omnibus?

È la garanzia con cui il fideiussore risponde di tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore principale verso la banca, entro un importo massimo garantito (art. 1938 c.c.).

Posso recedere dalla fideiussione omnibus?

Sì: trattandosi di garanzia per obbligazioni future, il fideiussore può recedere; il recesso vale per i debiti sorti dopo, mentre restano garantiti quelli già in essere al momento del recesso.

Da quando ha effetto il recesso?

Dal momento in cui la banca ne ha conoscenza: per questo va comunicato con un atto a data certa (PEC, raccomandata A/R). Non libera dai debiti già maturati.

Serve un importo massimo nella fideiussione omnibus?

Sì: la fideiussione per obbligazioni future deve prevedere l'importo massimo garantito (art. 1938 c.c.); in mancanza, la garanzia non è valida per la parte eccedente.

Il recesso mi libera da tutto?

No: libera solo dai debiti sorti dopo il recesso. Per quelli anteriori restano fermi gli obblighi, salvo altre cause di liberazione come quella dell'art. 1957 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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