Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Ricevere dalla banca la richiesta di pagare come fideiussore non significa dover pagare senza discutere. Il garante ha eccezioni da opporre e cause di liberazione da far valere: dalla liberazione dell’art. 1957 c.c. alla nullità delle clausole dello schema ABI. Conta agire in fretta e nel modo giusto.

Perché la banca si rivolge a te

Il fideiussore garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.) e, salvo patto diverso, è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944 c.c.). Se la fideiussione contiene la clausola “a prima richiesta” o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la banca può chiedere il pagamento al garante senza prima aggredire il debitore.

Le eccezioni che puoi opporre

Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dalla sua incapacità (art. 1945 c.c.): pagamento totale o parziale, prescrizione (artt. 2946 e 2948 c.c.), compensazione, vizi o nullità del contratto principale. Vi sono poi le eccezioni proprie della garanzia, come quelle sull’importo massimo (art. 1938 c.c.).

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Le cause di liberazione

Causa Quando opera Norma
Liberazione per inazione Il creditore non agisce contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza art. 1957 c.c.
Fatto del creditore Il creditore impedisce la surrogazione del fideiussore art. 1955 c.c.
Nullità clausole ABI La fideiussione riproduce lo schema censurato artt. 1419-1339 c.c.
Estinzione del debito Il debito principale è estinto art. 1939 c.c. (accessorietà)

La liberazione dell’art. 1957 c.c. è particolarmente importante: il fideiussore è liberato se, scaduta l’obbligazione principale, il creditore non propone le sue istanze contro il debitore entro sei mesi. Molte fideiussioni cercavano di derogarla, ma è proprio questa la clausola colpita dalle pronunce sullo schema ABI.

Le clausole nulle dello schema ABI

Se la fideiussione riproduce le clausole dello schema ABI – reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c., sopravvivenza – il garante può eccepirne la nullità parziale. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che è nulla solo la parte che riproduce quelle clausole (artt. 1419 e 1339 c.c.), mentre il resto della garanzia resta valido. L’effetto pratico più rilevante è che, caduta la deroga, torna a operare la liberazione dell’art. 1957 c.c.

Cosa fare in concreto

Se ricevi una richiesta o un decreto ingiuntivo, verifica subito: il testo della fideiussione (clausole ABI, importo massimo), i tempi dell’azione della banca (art. 1957 c.c.), eventuali pagamenti. In caso di decreto, valuta l’opposizione entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.): il termine è perentorio.

Spunti pratici

Esempio pratico

La banca chiede a Tizio, fideiussore della società di Caio, il pagamento del debito, notificandogli un decreto ingiuntivo. Tizio verifica che la garanzia riproduce lo schema ABI e che la banca ha agito oltre sei mesi dalla scadenza. Propone opposizione entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.) eccependo la nullità parziale delle clausole ABI (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021; artt. 1419-1339 c.c.) e, caduta la deroga, la liberazione dell’art. 1957 c.c. La sua esposizione si riduce o si azzera.

Solidarietà e beneficio della preventiva escussione

Di regola il fideiussore è obbligato in solido con il debitore (art. 1944 c.c.): la banca può chiedergli il pagamento senza prima aggredire il debitore. Solo se è stato espressamente pattuito il beneficio della preventiva escussione, il fideiussore può pretendere che il creditore agisca prima sul debitore, indicandone i beni da escutere. Nelle fideiussioni bancarie standard questo beneficio è quasi sempre escluso, e spesso è presente la clausola “a prima richiesta”: di qui la richiesta di pagamento diretta al garante.

Verificare l’importo massimo garantito

Nelle fideiussioni per obbligazioni future, come la omnibus, la legge impone l’indicazione dell’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.). È una tutela essenziale: senza il tetto, la garanzia per la parte eccedente non è valida. Ricevuta la richiesta, conviene quindi controllare se l’importo preteso rientra nel massimale e se questo è stato correttamente indicato nel contratto. Un massimale assente o indeterminato è un argomento di difesa di peso.

Il regresso dopo il pagamento

Se il fideiussore paga, non resta senza tutela: ha regresso contro il debitore principale per quanto versato, con interessi e spese (art. 1950 c.c.), ed è surrogato nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.), comprese le garanzie. Prima di pagare, però, è opportuno avvisare il debitore (art. 1952 c.c.): se il fideiussore paga senza avvertirlo e il debitore aveva mezzi per far dichiarare estinto il debito, può vedersi opporre tali eccezioni. Pagare in modo informato protegge il successivo regresso.

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Domande frequenti

La banca può chiedermi di pagare prima di agire contro il debitore?

Sì, se nella fideiussione c'è la clausola 'a prima richiesta' o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione: il fideiussore risponde in solido con il debitore (art. 1944 c.c.).

Quali eccezioni posso opporre alla banca?

Quelle che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.), salvo la sua incapacità: ad esempio pagamento, prescrizione, vizi del contratto, oltre alle eccezioni proprie della garanzia.

Posso essere liberato dalla garanzia?

Sì, in vari casi: la liberazione dell'art. 1957 c.c. se il creditore non agisce entro sei mesi dalla scadenza; il fatto del creditore che impedisce la surrogazione (art. 1955 c.c.); la nullità di clausole.

Le clausole dello schema ABI mi riguardano?

Se la fideiussione le riproduce, sì: secondo Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 sono nulle in parte (artt. 1419-1339 c.c.), e cade in particolare la deroga all'art. 1957 c.c.

Cosa faccio se ricevo un decreto ingiuntivo?

Valuta subito l'opposizione entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.), facendo valere le eccezioni e le eventuali nullità delle clausole; il termine è perentorio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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