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Quando più persone garantiscono lo stesso debito si parla di confideiussione: tutte rispondono in solido verso il creditore, che può chiedere l’intero a una sola. Ma chi paga non resta da solo a sopportare il peso: ha regresso contro gli altri garanti e contro il debitore. Vediamo come funziona.
La confideiussione
Si ha confideiussione quando più persone prestano fideiussione per lo stesso debito. La regola è la solidarietà: ciascun confideiussore è obbligato per l’intero verso il creditore (art. 1946 c.c.), che può quindi rivolgersi a uno solo per l’intera somma, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Il beneficio della divisione
Il beneficio della divisione consente al confideiussore di chiedere che il creditore divida la propria azione tra i vari garanti, limitando la pretesa verso ciascuno alla rispettiva quota (art. 1946 c.c.). Non è automatico: di regola l’obbligazione è solidale, e il beneficio della divisione deve essere convenuto. In sua mancanza, il creditore può esigere tutto da uno solo.
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Il regresso tra confideiussori (art. 1954)
Il confideiussore che ha pagato l’intero debito non sopporta da solo il peso: ha regresso contro gli altri confideiussori per le rispettive quote (art. 1954 c.c.). Le quote, salvo diversa pattuizione, si presumono uguali: chi paga oltre la propria quota recupera dagli altri l’eccedenza, pro quota. Se uno è insolvente, la sua quota si ripartisce tra gli altri.
| Azione | Verso chi | Per quanto | Norma |
|---|---|---|---|
| Regresso | Debitore principale | Intero pagato + interessi e spese | art. 1950 c.c. |
| Surrogazione | Debitore (nei diritti del creditore) | Con le garanzie del credito | art. 1949 c.c. |
| Regresso tra garanti | Altri confideiussori | Pro quota | art. 1954 c.c. |
Regresso e surrogazione verso il debitore
Oltre al regresso tra garanti, il confideiussore che paga conserva i rimedi verso il debitore principale: il regresso per l’intero pagato, con interessi e spese (art. 1950 c.c.), e la surrogazione nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.), che gli fa acquistare anche le garanzie che assistevano il credito. Naturalmente il debitore principale resta il primo a dover sopportare, in via definitiva, il peso del debito.
Spunti pratici
- Sappi che rispondi per l’intero: la confideiussione è solidale (art. 1946 c.c.).
- Pattuisci il beneficio della divisione se vuoi limitare l’esposizione alla tua quota.
- Se paghi tutto, esercita il regresso pro quota sugli altri garanti (art. 1954 c.c.).
- Verso il debitore usa regresso (art. 1950 c.c.) e surrogazione (art. 1949 c.c.).
- Errore frequente: pagare l’intero e non attivare il regresso, sopportando da soli un peso da dividere.
Esempio pratico
Tizio, Caio e Sempronio garantiscono insieme un debito di 30.000 euro della società di un amico. La banca, in forza della solidarietà (art. 1946 c.c.), chiede l’intero a Tizio, che paga 30.000 euro. Tizio ha regresso pro quota contro Caio e Sempronio per 10.000 euro ciascuno (art. 1954 c.c.) e, verso il debitore principale, il regresso per l’intero (art. 1950 c.c.) con surrogazione nelle garanzie del credito (art. 1949 c.c.). Se Sempronio è insolvente, la sua quota si ripartisce tra Tizio e Caio.
La ripartizione interna del rischio
Tra i confideiussori il debito si ripartisce, salvo patto, in parti uguali. Chi paga oltre la propria quota recupera dagli altri l’eccedenza, ciascuno per la sua parte (art. 1954 c.c.). Se uno dei confideiussori è insolvente, la sua quota non grava interamente su chi ha pagato, ma si ripartisce proporzionalmente tra tutti gli altri solvibili: è il principio di solidarietà interna che evita di scaricare la perdita su un solo garante. Le parti possono però stabilire quote diverse, ad esempio in proporzione all’interesse di ciascuno nell’operazione garantita.
Regresso e surrogazione: due strumenti distinti
Il confideiussore che paga dispone, verso il debitore principale, di due rimedi che conviene tenere distinti. Il regresso (art. 1950 c.c.) è un’azione propria: gli spetta il rimborso di quanto pagato, con interessi e spese. La surrogazione (art. 1949 c.c.) gli fa invece acquistare i diritti del creditore verso il debitore, comprese le garanzie che assistevano il credito (ipoteche, pegni, privilegi). I due strumenti possono cumularsi: la surrogazione è spesso più vantaggiosa perché trasferisce anche le garanzie reali.
Quando la garanzia si estingue per tutti
Poiché la fideiussione è accessoria (art. 1939 c.c.), l’estinzione dell’obbligazione principale libera tutti i confideiussori. Vi sono poi cause di liberazione che operano a favore del singolo garante: la liberazione ex art. 1957 c.c. se il creditore non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza, o il fatto del creditore che impedisce la surrogazione (art. 1955 c.c.). La liberazione di un confideiussore può riflettersi sugli altri nei limiti in cui ne risulti pregiudicato il regresso, secondo le regole dell’obbligazione solidale.
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Domande frequenti
Cosa succede se più persone garantiscono lo stesso debito?
Si ha la confideiussione: i confideiussori sono obbligati in solido verso il creditore (art. 1946 c.c.), salvo il beneficio della divisione se pattuito.
Il confideiussore che paga può rivalersi sugli altri?
Sì: chi ha pagato l'intero ha regresso contro gli altri confideiussori per le rispettive quote (art. 1954 c.c.), oltre al regresso contro il debitore principale (art. 1950 c.c.).
Come si dividono le quote tra confideiussori?
Di regola in parti uguali, salvo diversa pattuizione; chi paga oltre la propria quota recupera dagli altri l'eccedenza pro quota (art. 1954 c.c.).
Cos'è il beneficio della divisione?
È la facoltà del confideiussore di chiedere che il creditore divida l'azione tra i vari garanti, limitando la sua pretesa alla quota; va però pattuito, perché di regola l'obbligazione è solidale (art. 1946 c.c.).
Il fideiussore che paga subentra nelle garanzie del creditore?
Sì: chi paga è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore (art. 1949 c.c.), comprese le garanzie che assistevano il credito.