Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando più persone garantiscono lo stesso debito si parla di confideiussione: tutte rispondono in solido verso il creditore, che può chiedere l’intero a una sola. Ma chi paga non resta da solo a sopportare il peso: ha regresso contro gli altri garanti e contro il debitore. Vediamo come funziona.

La confideiussione

Si ha confideiussione quando più persone prestano fideiussione per lo stesso debito. La regola è la solidarietà: ciascun confideiussore è obbligato per l’intero verso il creditore (art. 1946 c.c.), che può quindi rivolgersi a uno solo per l’intera somma, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Il beneficio della divisione

Il beneficio della divisione consente al confideiussore di chiedere che il creditore divida la propria azione tra i vari garanti, limitando la pretesa verso ciascuno alla rispettiva quota (art. 1946 c.c.). Non è automatico: di regola l’obbligazione è solidale, e il beneficio della divisione deve essere convenuto. In sua mancanza, il creditore può esigere tutto da uno solo.

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Il regresso tra confideiussori (art. 1954)

Il confideiussore che ha pagato l’intero debito non sopporta da solo il peso: ha regresso contro gli altri confideiussori per le rispettive quote (art. 1954 c.c.). Le quote, salvo diversa pattuizione, si presumono uguali: chi paga oltre la propria quota recupera dagli altri l’eccedenza, pro quota. Se uno è insolvente, la sua quota si ripartisce tra gli altri.

Azione Verso chi Per quanto Norma
Regresso Debitore principale Intero pagato + interessi e spese art. 1950 c.c.
Surrogazione Debitore (nei diritti del creditore) Con le garanzie del credito art. 1949 c.c.
Regresso tra garanti Altri confideiussori Pro quota art. 1954 c.c.

Regresso e surrogazione verso il debitore

Oltre al regresso tra garanti, il confideiussore che paga conserva i rimedi verso il debitore principale: il regresso per l’intero pagato, con interessi e spese (art. 1950 c.c.), e la surrogazione nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.), che gli fa acquistare anche le garanzie che assistevano il credito. Naturalmente il debitore principale resta il primo a dover sopportare, in via definitiva, il peso del debito.

Spunti pratici

Esempio pratico

Tizio, Caio e Sempronio garantiscono insieme un debito di 30.000 euro della società di un amico. La banca, in forza della solidarietà (art. 1946 c.c.), chiede l’intero a Tizio, che paga 30.000 euro. Tizio ha regresso pro quota contro Caio e Sempronio per 10.000 euro ciascuno (art. 1954 c.c.) e, verso il debitore principale, il regresso per l’intero (art. 1950 c.c.) con surrogazione nelle garanzie del credito (art. 1949 c.c.). Se Sempronio è insolvente, la sua quota si ripartisce tra Tizio e Caio.

La ripartizione interna del rischio

Tra i confideiussori il debito si ripartisce, salvo patto, in parti uguali. Chi paga oltre la propria quota recupera dagli altri l’eccedenza, ciascuno per la sua parte (art. 1954 c.c.). Se uno dei confideiussori è insolvente, la sua quota non grava interamente su chi ha pagato, ma si ripartisce proporzionalmente tra tutti gli altri solvibili: è il principio di solidarietà interna che evita di scaricare la perdita su un solo garante. Le parti possono però stabilire quote diverse, ad esempio in proporzione all’interesse di ciascuno nell’operazione garantita.

Regresso e surrogazione: due strumenti distinti

Il confideiussore che paga dispone, verso il debitore principale, di due rimedi che conviene tenere distinti. Il regresso (art. 1950 c.c.) è un’azione propria: gli spetta il rimborso di quanto pagato, con interessi e spese. La surrogazione (art. 1949 c.c.) gli fa invece acquistare i diritti del creditore verso il debitore, comprese le garanzie che assistevano il credito (ipoteche, pegni, privilegi). I due strumenti possono cumularsi: la surrogazione è spesso più vantaggiosa perché trasferisce anche le garanzie reali.

Quando la garanzia si estingue per tutti

Poiché la fideiussione è accessoria (art. 1939 c.c.), l’estinzione dell’obbligazione principale libera tutti i confideiussori. Vi sono poi cause di liberazione che operano a favore del singolo garante: la liberazione ex art. 1957 c.c. se il creditore non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza, o il fatto del creditore che impedisce la surrogazione (art. 1955 c.c.). La liberazione di un confideiussore può riflettersi sugli altri nei limiti in cui ne risulti pregiudicato il regresso, secondo le regole dell’obbligazione solidale.

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Domande frequenti

Cosa succede se più persone garantiscono lo stesso debito?

Si ha la confideiussione: i confideiussori sono obbligati in solido verso il creditore (art. 1946 c.c.), salvo il beneficio della divisione se pattuito.

Il confideiussore che paga può rivalersi sugli altri?

Sì: chi ha pagato l'intero ha regresso contro gli altri confideiussori per le rispettive quote (art. 1954 c.c.), oltre al regresso contro il debitore principale (art. 1950 c.c.).

Come si dividono le quote tra confideiussori?

Di regola in parti uguali, salvo diversa pattuizione; chi paga oltre la propria quota recupera dagli altri l'eccedenza pro quota (art. 1954 c.c.).

Cos'è il beneficio della divisione?

È la facoltà del confideiussore di chiedere che il creditore divida l'azione tra i vari garanti, limitando la sua pretesa alla quota; va però pattuito, perché di regola l'obbligazione è solidale (art. 1946 c.c.).

Il fideiussore che paga subentra nelle garanzie del creditore?

Sì: chi paga è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore (art. 1949 c.c.), comprese le garanzie che assistevano il credito.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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