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Capita spesso che lo stesso debito sia garantito da più persone: i due soci, marito e moglie, più amministratori. Cosa succede se la banca chiede tutto a uno solo? E chi paga, può rivalersi sugli altri garanti? Vediamo le regole.
La confideiussione: ciascuno per l’intero
Quando più persone prestano fideiussione per il medesimo debitore e a garanzia dello stesso debito, si parla di confideiussione. La regola di base è che ciascun confideiussore è obbligato per l’intera somma (art. 1946 c.c.): la banca può quindi chiedere il pagamento dell’intero debito a uno qualsiasi dei garanti, non solo la sua “quota”.
Il beneficio della divisione
L’art. 1946 c.c. consente però ai confideiussori di pattuire il beneficio della divisione: in tal caso ciascuno risponde solo della propria parte e può pretendere che il creditore divida l’azione tra i vari garanti. Se non è pattuito, vale la regola dell’obbligazione per l’intero. Nei moduli bancari il beneficio della divisione di norma non c’è.
Il regresso tra confideiussori (art. 1954 c.c.)
Qui sta la tutela principale per chi paga. Il confideiussore che ha pagato l’intero debito ha regresso contro gli altri confideiussori per le loro rispettive porzioni (art. 1954 c.c.). In mancanza di diversa pattuizione, il debito si ripartisce in parti uguali tra i garanti.
Questo regresso “interno” tra confideiussori si aggiunge al regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.) e alla surrogazione nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.).
Esempio numerico
Tre soci garantiscono in solido un debito di 90.000 euro, senza beneficio della divisione. La banca chiede l’intero a uno solo, che paga 90.000. Quel socio:
- ha regresso verso il debitore principale per l’intero (art. 1950 c.c.);
- se il debitore è insolvente, ha regresso verso gli altri due confideiussori per la loro quota: 30.000 ciascuno (art. 1954 c.c.).
L’insolvenza di un confideiussore
Se uno dei confideiussori è insolvente, la sua quota, nei rapporti interni, si ripartisce di regola tra gli altri garanti solventi, secondo i principi delle obbligazioni solidali (cfr. art. 1299 c.c.). Il rischio di insolvenza di un garante, dunque, non grava solo su chi ha pagato.
La fideiussione del fideiussore (art. 1940 c.c.)
Diversa è la figura del fideiussore del fideiussore: chi garantisce non il debitore principale, ma l’obbligazione di un altro fideiussore (art. 1940 c.c.). In questo caso risponde, in seconda battuta, dell’adempimento del garante principale, con una posizione “di secondo grado”.
Cosa controllare nel contratto
- È previsto il beneficio della divisione? In caso negativo, rispondi per l’intero.
- Chi sono gli altri garanti e per quali quote? Serve a impostare il regresso (art. 1954).
- C’è solidarietà anche tra i confideiussori? Verifica le clausole.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti