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In sintesi

Perché serve una tassazione «provvisoria»

Quando un’eredità resta giacente — nessuno l’ha accettata e nessun chiamato è nel possesso dei beni — il tribunale nomina un curatore che amministra il patrimonio in attesa che qualcuno accetti. Ma i redditi di quel patrimonio (affitti di un immobile, interessi su un conto, dividendi di titoli) continuano a prodursi anno dopo anno, e vanno comunque tassati: il problema è che non si sa ancora chi sia il contribuente definitivo. L’art. 187 TUIR risolve il nodo con una tassazione «in via provvisoria»: le imposte si liquidano fin da subito, sui redditi effettivamente prodotti, ma in capo al patrimonio ereditario come soggetto provvisorio, non in capo a un erede che ancora non c’è.

Il soggetto passivo sostanziale dell’imposta, chiarisce la disciplina, non è mai il patrimonio ereditario in sé, ma colui al quale l’eredità sarà infine attribuita: il patrimonio giacente è solo il tramite attraverso cui, nel frattempo, le imposte vengono calcolate e versate, in attesa del conguaglio finale.

Quali regole si applicano: IRPEF o IRES

La scelta del regime dipende dalla natura del chiamato all’eredità, cioè del soggetto a cui i redditi saranno infine imputati una volta individuato l’erede definitivo:

Le stesse regole si applicano, per estensione, anche a due situazioni assimilate: l’eredità devoluta sotto condizione sospensiva non ancora verificata, e quella lasciata a un nascituro non ancora concepito. In entrambi i casi c’è la stessa incertezza di fondo sul titolare finale, e la stessa esigenza di tassare provvisoriamente i redditi prodotti nel frattempo.

Un caso particolare riguarda i redditi dell’art. 7, co. 3, TUIR — quelli che, alla morte del titolare del diritto, sono dovuti a più persone e non ancora ripartiti tra loro (ad esempio crediti da liquidare pro quota). Se il chiamato è persona fisica o non è noto, questi redditi sono tassati in via provvisoria con l’aliquota del primo scaglione di reddito previsto dall’art. 12 TUIR (nel 2026, il 23% fino a 28.000 euro), un’aliquota «di comodo» in attesa di sapere a chi imputare davvero il reddito e a quale aliquota marginale effettiva.

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Gli obblighi dichiarativi del curatore

Il curatore dell’eredità giacente non si limita ad amministrare i beni (inventario, riscossione crediti, pagamento debiti sotto il controllo del tribunale): ha anche una serie di scadenze fiscali proprie, fissate dall’art. 5-ter, D.P.R. 322/1998.

Adempimento Termine
Dichiarazione dei redditi dell’eredità per il periodo di apertura della successione e per gli eventuali periodi successivi già scaduti Entro 6 mesi dall’assunzione dell’incarico
Dichiarazione dei redditi dell’ultimo periodo d’imposta del defunto (e del periodo precedente, se il termine non era ancora scaduto alla morte) Entro 6 mesi dall’assunzione dell’incarico
Dichiarazioni annuali successive dell’eredità giacente, con reddito determinato provvisoriamente Alle scadenze ordinarie
Obblighi contabili e di sostituto d’imposta, se nell’asse ci sono aziende commerciali o agricole Ordinari, dal periodo di assunzione
Comunicazione di assunzione o cessazione dell’incarico all’Agenzia delle Entrate Entro 60 giorni, con raccomandata

Una tutela pratica per il curatore: tutti i termini pendenti alla data di apertura della successione, e quelli con decorrenza anteriore all’assunzione delle sue funzioni, restano sospesi fino a quel momento e vengono poi prorogati di 6 mesi. Chi assume un incarico di curatela non si trova quindi già in ritardo su adempimenti pregressi che non poteva conoscere.

Il curatore non è tenuto solo agli adempimenti sui redditi: rispetto agli altri tributi, ad esempio l’IMU sugli immobili dell’asse, è assoggettato agli stessi obblighi degli altri contribuenti, in quanto soggetto che, nel frattempo, amministra il possesso dei beni.

Cosa succede quando arriva l’erede: conguaglio e riliquidazione

La tassazione provvisoria, per definizione, non è quella finale. Quando il chiamato accetta l’eredità (o quando comunque cessa la curatela), i redditi già accertati durante la giacenza concorrono a formare il reddito complessivo dell’erede, per ciascun periodo d’imposta interessato — compreso quello in cui si è aperta la successione — e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. In pratica, le dichiarazioni presentate dall’erede per quegli stessi anni vengono riliquidate per tenere conto anche dei redditi ereditari, con eventuale conguaglio a debito o a credito rispetto a quanto versato provvisoriamente dal curatore.

L’erede ha un obbligo di trasparenza specifico: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è cessata la curatela, deve comunicare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il defunto, i dati del curatore, quelli degli altri coeredi e la propria quota di eredità. È da questa comunicazione — o dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, se l’erede è inadempiente — che comincia a decorrere il termine per la liquidazione definitiva delle imposte.

Esempio pratico

  • Tizio muore a marzo lasciando un appartamento locato e un conto titoli, senza eredi noti nelle vicinanze. Il tribunale nomina Caia curatrice a ottobre dello stesso anno. Poiché a fine anno la giacenza si è già protratta oltre il periodo d’imposta di apertura, Caia deve presentare, entro sei mesi dalla nomina, sia la dichiarazione dei redditi del defunto per l’anno del decesso, sia quella dell’eredità giacente per i canoni di locazione incassati dopo la morte, tassati provvisoriamente secondo le regole IRPEF.

  • Due anni dopo, Sempronio — parente lontano di Tizio rintracciato dal curatore — accetta l’eredità. I redditi da locazione tassati provvisoriamente nei due anni di giacenza confluiscono ora nel reddito complessivo di Sempronio per quegli stessi anni: l’Agenzia riliquida le sue dichiarazioni, con un conguaglio che tiene conto dell’aliquota marginale effettiva di Sempronio, diversa da quella provvisoria applicata durante la giacenza.

  • Se invece nessuno avesse accettato e l’eredità fosse diventata vacante, devoluta allo Stato, le imposte già liquidate in via provvisoria dal curatore sarebbero rimaste quelle definitive, senza un erede a cui riliquidare il dovuto.

Domande frequenti

Chi paga le imposte durante la giacenza, se non c’è ancora un erede?

Le versa il curatore, attingendo al patrimonio ereditario che amministra: sono liquidate in via provvisoria in capo all’eredità giacente, in attesa di sapere chi sarà l’erede definitivo a cui imputarle.

Cosa succede ai redditi già tassati se l’eredità diventa vacante invece che essere accettata?

Se nessuno accetta e l’eredità è devoluta allo Stato per mancanza di altri successibili, non c’è un erede a cui riliquidare i redditi: la tassazione provvisoria applicata durante la giacenza resta, di fatto, quella definitiva per quegli anni.

Il curatore deve occuparsi anche della dichiarazione di successione, oltre che dei redditi?

Sì, sono due adempimenti distinti: la dichiarazione di successione (imposta sul valore dell’asse ereditario, da presentare nei termini ordinari) e le dichiarazioni dei redditi annuali dell’eredità giacente (imposta sui redditi prodotti dai beni durante l’amministrazione), disciplinate da norme diverse.

Cosa rischia il curatore che non rispetta i termini di sei mesi?

Si applicano le sanzioni ordinarie previste per l’omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ravvedibili secondo le regole generali; la sospensione e la proroga di sei mesi valgono solo per i termini pregressi all’assunzione dell’incarico, non per quelli che decorrono da quel momento in avanti.

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