Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- La fattura elettronica prevede codici TipoDocumento specifici per autofatture e integrazioni: TD20 per la regolarizzazione di una fattura omessa o irregolare del fornitore, TD21 per lo splafonamento dell’esportatore abituale, TD26 per la cessione di beni ammortizzabili e i passaggi interni, TD27 per l’autoconsumo e le cessioni gratuite senza rivalsa, TD28 per gli acquisti da San Marino con IVA esposta in fattura cartacea.
- Con TD20, dal D.Lgs. 87/2024 basta comunicare l’anomalia all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni per evitare la sanzione del 70% (minimo 250 euro): la trasmissione dell’autofattura tramite Sistema di Interscambio vale come comunicazione.
- Con TD21 l’esportatore abituale che ha superato il proprio plafond regolarizza versando imposta, sanzione (70% dall’1.9.2024) e interessi, con tre modalità alternative: nota di variazione del fornitore, autofattura con versamento diretto, o regolarizzazione in sede di liquidazione periodica entro il 31 dicembre.
- TD26 e TD27 non richiedono un debito d’imposta ulteriore: documentano operazioni comunque soggette a IVA con le regole ordinarie (cessione di un bene strumentale, autoconsumo), ma servono a distinguerle correttamente nel ciclo elettronico.
- Dal 1° febbraio 2024 il codice TD28, nato per San Marino, si usa anche per segnalare operazioni con l’estero non correttamente assoggettate al reverse charge (art. 6, co. 9-bis.1, D.Lgs. 471/1997).
Perché esistono questi codici
Nella fatturazione elettronica ogni documento trasmesso al Sistema di Interscambio deve indicare un campo TipoDocumento che ne definisce la natura: fattura ordinaria (TD01), nota di credito (TD04), ma anche una lunga serie di codici dedicati alle autofatture — i documenti che il cessionario o committente emette al posto del fornitore, o che un soggetto emette verso se stesso — e alle integrazioni di fatture ricevute in regime di inversione contabile. La distinzione conta perché ciascun codice individua univocamente l’operazione sottostante, con effetti su liquidazione, dichiarazione annuale e controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate.
TD20: la fattura che il fornitore non ha emesso
Il codice TD20 documenta la regolarizzazione prevista dall’art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997: il cessionario o committente che, nell’esercizio di impresa, arte o professione, ha acquistato beni o servizi senza ricevere fattura nei termini di legge, o l’ha ricevuta irregolare, deve porre rimedio. Dal D.Lgs. 87/2024 la sanzione per chi non regolarizza è scesa dal 100% al 70% dell’imposta non autofatturata, minimo 250 euro — ma non si applica affatto se il soggetto passivo comunica l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui la fattura doveva essere emessa (o da quando è stata emessa quella irregolare). La trasmissione dell’autofattura TD20 tramite il Sistema di Interscambio, riportando l’imponibile, l’imposta dovuta e i dati del fornitore inadempiente, costituisce di per sé la comunicazione richiesta: nella compilazione, i dati dell’effettivo fornitore vanno nel campo cedente/prestatore, i propri dati nel campo cessionario/committente. L’autofattura va poi annotata sia nel registro delle vendite (per l’imposta a debito) sia in quello degli acquisti (per la detrazione, se spettante).
TD21: lo splafonamento dell’esportatore abituale
Chi acquista come esportatore abituale, avvalendosi della non imponibilità IVA nei limiti del proprio plafond (art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972), e supera quel limite, commette splafonamento: nei suoi confronti si applica una sanzione oggi pari al 70% dell’imposta non applicata (era 100-200% fino al 31 agosto 2024), oltre al recupero dell’imposta e degli interessi. La regolarizzazione, secondo la Risoluzione 16/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, può avvenire in tre modi:
- richiedendo al proprio fornitore l’emissione di una nota di variazione in aumento per l’IVA non addebitata, con sanzione e interessi a carico dell’acquirente (versati con F24, codice tributo 8904 per la sanzione e 1991 per gli interessi);
- emettendo direttamente un’autofattura con il codice TD21, indicando l’ammontare eccedente il plafond e la relativa imposta, versando imposta, interessi e sanzione ridotta con ravvedimento operoso;
- assolvendo l’imposta e gli interessi in sede di liquidazione periodica, entro il 31 dicembre dell’anno in cui lo splafonamento si è verificato, versando solo la sanzione ridotta.
Nella compilazione del TD21, cedente e cessionario coincidono con chi emette il documento; il campo data deve riportare la data dell’operazione di regolarizzazione, che deve comunque cadere nello stesso anno dello splafonamento; è possibile emettere un’autofattura per ogni fornitore oppure un documento riepilogativo con l’elenco delle fatture di riferimento in allegato.
TD26: cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni
Il codice TD26 si usa per due situazioni distinte, entrambe riconducibili a beni strumentali dell’impresa: la cessione di beni ammortizzabili (ad esempio la vendita di un macchinario dismesso, che sconta l’IVA con le regole ordinarie sul valore di cessione) e i passaggi interni tra attività diverse dello stesso soggetto ai sensi dell’art. 36, D.P.R. 633/1972 — la norma che disciplina l’esercizio di più attività, anche con contabilità IVA separata, da parte dello stesso contribuente. In quest’ultimo caso il trasferimento di un bene da un’attività all’altra è equiparato, ai fini IVA, a una cessione autonoma, proprio per evitare che la separazione contabile diventi un modo per aggirare la neutralità dell’imposta tra le diverse gestioni.
TD27: autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa
TD27 documenta le operazioni in cui cedente e cessionario coincidono nello stesso soggetto: l’autoconsumo, cioè la destinazione di beni o servizi dell’impresa al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’attività (art. 2, co. 2, n. 5, D.P.R. 633/1972), e le cessioni gratuite senza rivalsa, come gli omaggi ai clienti sopra la soglia che comporta l’applicazione dell’imposta. In entrambi i casi non c’è un cliente distinto a cui inviare la fattura: l’autofattura elettronica va emessa indicando i propri dati sia come cedente/prestatore sia come cessionario/committente. Per gli omaggi, in alternativa all’autofattura elettronica, resta possibile l’annotazione in un apposito registro, che evita l’obbligo del documento elettronico.
TD28: acquisti da San Marino (e non solo)
Il codice TD28 nasce per gli acquisti di beni da fornitori di San Marino documentati da fattura cartacea con IVA italiana esposta in rivalsa: il soggetto italiano che riceve questo tipo di documento trasmette il TD28 al Sistema di Interscambio per registrare correttamente l’operazione. Con le specifiche tecniche in vigore dal 1° febbraio 2024, l’utilizzo del TD28 si è esteso anche a un’ipotesi diversa: comunicare i dati di un’operazione con l’estero che non è stata correttamente assoggettata al regime del reverse charge — il caso disciplinato dall’art. 6, co. 9-bis.1, D.Lgs. 471/1997, in cui il cessionario residente ha ricevuto, anziché applicare l’inversione contabile, una fattura cartacea con IVA addebitata da un fornitore non stabilito (ma eventualmente identificato) in Italia. In assenza di frode, la sanzione applicabile in questo caso è formale, da 250 a 10.000 euro.
| Codice | Quando si usa | Riferimento |
|---|---|---|
| TD20 | Regolarizzazione di fattura omessa o irregolare del fornitore; comunicazione entro 90 giorni per evitare la sanzione del 70% | Art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997 |
| TD21 | Splafonamento dell’esportatore abituale, entro il 31 dicembre dell’anno della violazione | Art. 7, co. 4, D.Lgs. 471/1997; Ris. 16/E/2017 |
| TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni tra attività separate | Art. 36, D.P.R. 633/1972 |
| TD27 | Autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa (omaggi); alternativa: registro degli omaggi | Art. 2, co. 2, D.P.R. 633/1972 |
| TD28 | Acquisti da San Marino con IVA in fattura cartacea; dall’1.2.2024 anche anomalie di reverse charge estero | Art. 6, co. 9-bis.1, D.Lgs. 471/1997 |
Esempio pratico
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Alfa Srl riceve una consulenza da un fornitore che dimentica di emettere fattura. Passati quattro mesi senza documento, Alfa emette autofattura TD20 con imponibile e IVA relativi alla prestazione, la trasmette allo SdI entro 90 giorni dal termine di emissione previsto ed evita così la sanzione del 70%.
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Beta Spa, esportatore abituale, a ottobre si accorge di aver acquistato senza IVA per 20.000 euro oltre il proprio plafond disponibile. Sceglie la strada dell’autofattura: emette un TD21 per l’eccedenza, versa imposta e interessi in liquidazione periodica entro il 31 dicembre, con la sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso.
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Sempronia, titolare di un’attività con due rami distinti a contabilità IVA separata (art. 36), trasferisce un furgone da un ramo all’altro: emette TD26 per documentare il passaggio interno, applicando l’IVA sul valore normale del mezzo.
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Caio, imprenditore individuale, preleva dal magazzino aziendale un elettrodomestico per uso personale: emette autofattura TD27 sul valore normale del bene, oppure lo annota nel registro degli omaggi se rientra in quella casistica.
Domande frequenti
TD20 e TD21 sono obbligatori o esiste un’alternativa cartacea?
Sono documenti da veicolare tramite il Sistema di Interscambio: la fatturazione elettronica è ormai la modalità ordinaria per questi adempimenti, salvo i soggetti esonerati dall’obbligo generale di e-fattura.
Cosa succede se non uso il codice giusto tra i vari TD?
Il tipo documento individua univocamente l’operazione sottostante: un codice errato può generare incoerenze nei controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate e nella precompilazione della dichiarazione IVA, anche se non necessariamente una sanzione autonoma se la sostanza dell’operazione è corretta.
Per lo splafonamento è sempre necessario emettere il TD21?
No: è una delle tre vie di regolarizzazione previste dalla prassi, alternativa alla richiesta di nota di variazione al fornitore o all’assolvimento diretto in sede di liquidazione periodica.
TD28 riguarda solo San Marino?
Nato per gli acquisti sammarinesi con IVA italiana in fattura cartacea, dal 1° febbraio 2024 il codice copre anche le comunicazioni di operazioni estere non correttamente gestite in reverse charge.
Da leggere insieme
- Autofattura: quando e come si emette
- Plafond esportatore abituale: come funziona
- Autoconsumo di beni dell’impresa: quando si paga l’IVA