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In sintesi
- Docenti e ricercatori che rientrano in Italia tassano solo il 10% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo da docenza e ricerca: esenzione del 90% (art. 44 D.L. 78/2010).
- Requisiti: titolo universitario, residenza estera non occasionale, 2 anni continuativi di ricerca o docenza documentata all’estero (università o centri di ricerca pubblici/privati), attività di docenza/ricerca in Italia e acquisto della residenza fiscale.
- Durata: l’anno del trasferimento più i 5 successivi (6 anni); sale a 8, 11 o 13 anni con figli minorenni e/o acquisto di un immobile residenziale (art. 44, co. 3-ter).
- È il regime di attrazione più generoso rimasto: nessun tetto di reddito (a differenza dei 600.000 euro degli impatriati) e — altra differenza chiave — chi riparte non restituisce nulla: il beneficio cessa senza decadenza retroattiva.
- Incumulabile, nello stesso periodo d’imposta, con impatriati e neo-residenti ex art. 24-bis.
Come funziona
Il 90% degli emolumenti da docenza e ricerca è escluso dalla formazione del reddito: su 100.000 euro lordi, l’IRPEF si calcola su 10.000. L’agevolazione riguarda i redditi di lavoro dipendente e autonomo derivanti dall’attività di docenza e ricerca svolta in Italia — non altri redditi eventuali (una consulenza estranea alla ricerca resta tassata in via ordinaria). I chiarimenti applicativi sono nella circ. 17/E/2017; il beneficio spetta anche al ricercatore straniero che si trasferisce per la prima volta in Italia (risp. 307/2020).
I requisiti, uno per uno
- titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati non occasionalmente residenti all’estero (non serve un numero minimo di anni di residenza, a differenza degli impatriati);
- aver svolto all’estero, per almeno 2 anni continuativi, documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati;
- svolgere in Italia attività di docenza o ricerca;
- acquisire la residenza fiscale italiana (per i criteri post-2024, conta il nuovo art. 2 TUIR).
Per i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati dal 2020, il beneficio spetta comunque se nei due periodi d’imposta precedenti erano residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione (art. 44, co. 3-quater).
La durata: da 6 a 13 anni
| Situazione | Durata (anno di rientro compreso) |
|---|---|
| Base (trasferimenti dal 2020) | 6 anni |
| Un figlio minorenne oppure acquisto di un immobile residenziale in Italia | 8 anni |
| Due figli minorenni | 11 anni |
| Tre figli minorenni | 13 anni |
La condizione è il mantenimento della residenza fiscale in Italia: chi la trasferisce di nuovo all’estero perde il beneficio dall’anno in cui cessa la residenza, ma conserva quanto già fruito — la norma non prevede restituzioni. Per chi era rientrato prima del 2020 e già beneficiava del regime, la L. 234/2021 ha aperto un’opzione di prolungamento a pagamento (10% o 5% dei redditi agevolati dell’anno precedente, a seconda di figli e immobile, con l’immobile acquistabile anche da coniuge, convivente o figli ed entro 18 mesi dall’opzione, pena la decadenza dal solo beneficio addizionale con restituzione senza sanzioni).
Docenti/ricercatori o impatriati: quale conviene
Chi rientra per fare ricerca spesso soddisfa entrambi i regimi, che però non si cumulano nello stesso periodo. Il confronto è quasi sempre a senso unico: l’art. 44 esenta il 90% senza tetto e per una durata potenzialmente doppia, contro il 50% degli impatriati post-209/2023 con tetto a 600.000 euro e 5 anni (e obbligo di permanenza quadriennale con restituzione integrale in caso di partenza anticipata — clausola che l’art. 44 non ha). L’impatriato resta preferibile solo quando l’attività in Italia non è di docenza o ricerca.
Esempio pratico
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Caia, biotecnologa, dopo 4 anni in un centro di ricerca a Boston rientra a settembre 2026 con contratto da ricercatrice in un’azienda farmaceutica italiana, RAL 90.000 euro. Ha due figli minorenni.
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Requisiti ok (laurea, 2+ anni continuativi di ricerca estera documentata, attività di ricerca in Italia, residenza fiscale dal 2026… o dal 2027, secondo i nuovi criteri dell’art. 2: la data del rientro va pianificata sul calendario dei 183 giorni).
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Effetto: IRPEF su 9.000 euro invece che su 90.000 — un risparmio nell’ordine di 28-30.000 euro l’anno — per 11 anni (due figli minorenni), finché resta residente e fa ricerca.
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Se dopo 7 anni accettasse una cattedra a Zurigo, perderebbe il beneficio da lì in avanti ma non restituirebbe nulla del passato.
Domande frequenti
L’agevolazione vale solo per chi lavora in università?
No: conta la natura dell’attività (docenza o ricerca), non il datore. Vale anche per la ricerca in imprese private, purché documentabile come tale; all’estero l’attività deve però essere stata svolta presso università o centri di ricerca.
Come si chiede in pratica?
Il dipendente la richiede al datore di lavoro, che applica l’esenzione direttamente in busta paga; in mancanza, si fa valere in dichiarazione. Gli autonomi la applicano nel quadro del modello Redditi, con la documentazione dei requisiti a supporto.
I nuovi criteri di residenza del 2024 cambiano qualcosa?
Cambiano il presupposto d’ingresso: la residenza fiscale si acquista (o si perde) secondo il nuovo art. 2 TUIR — presenza fisica e frazioni di giorno comprese. Chi rientra a metà anno deve verificare se la residenza scatta nell’anno stesso o in quello successivo: da lì parte il conteggio della durata.