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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Come funziona

Il 90% degli emolumenti da docenza e ricerca è escluso dalla formazione del reddito: su 100.000 euro lordi, l’IRPEF si calcola su 10.000. L’agevolazione riguarda i redditi di lavoro dipendente e autonomo derivanti dall’attività di docenza e ricerca svolta in Italia — non altri redditi eventuali (una consulenza estranea alla ricerca resta tassata in via ordinaria). I chiarimenti applicativi sono nella circ. 17/E/2017; il beneficio spetta anche al ricercatore straniero che si trasferisce per la prima volta in Italia (risp. 307/2020).

I requisiti, uno per uno

Per i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati dal 2020, il beneficio spetta comunque se nei due periodi d’imposta precedenti erano residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione (art. 44, co. 3-quater).

La durata: da 6 a 13 anni

Situazione Durata (anno di rientro compreso)
Base (trasferimenti dal 2020) 6 anni
Un figlio minorenne oppure acquisto di un immobile residenziale in Italia 8 anni
Due figli minorenni 11 anni
Tre figli minorenni 13 anni

La condizione è il mantenimento della residenza fiscale in Italia: chi la trasferisce di nuovo all’estero perde il beneficio dall’anno in cui cessa la residenza, ma conserva quanto già fruito — la norma non prevede restituzioni. Per chi era rientrato prima del 2020 e già beneficiava del regime, la L. 234/2021 ha aperto un’opzione di prolungamento a pagamento (10% o 5% dei redditi agevolati dell’anno precedente, a seconda di figli e immobile, con l’immobile acquistabile anche da coniuge, convivente o figli ed entro 18 mesi dall’opzione, pena la decadenza dal solo beneficio addizionale con restituzione senza sanzioni).

Docenti/ricercatori o impatriati: quale conviene

Chi rientra per fare ricerca spesso soddisfa entrambi i regimi, che però non si cumulano nello stesso periodo. Il confronto è quasi sempre a senso unico: l’art. 44 esenta il 90% senza tetto e per una durata potenzialmente doppia, contro il 50% degli impatriati post-209/2023 con tetto a 600.000 euro e 5 anni (e obbligo di permanenza quadriennale con restituzione integrale in caso di partenza anticipata — clausola che l’art. 44 non ha). L’impatriato resta preferibile solo quando l’attività in Italia non è di docenza o ricerca.

Esempio pratico

  • Caia, biotecnologa, dopo 4 anni in un centro di ricerca a Boston rientra a settembre 2026 con contratto da ricercatrice in un’azienda farmaceutica italiana, RAL 90.000 euro. Ha due figli minorenni.

  • Requisiti ok (laurea, 2+ anni continuativi di ricerca estera documentata, attività di ricerca in Italia, residenza fiscale dal 2026… o dal 2027, secondo i nuovi criteri dell’art. 2: la data del rientro va pianificata sul calendario dei 183 giorni).

  • Effetto: IRPEF su 9.000 euro invece che su 90.000 — un risparmio nell’ordine di 28-30.000 euro l’anno — per 11 anni (due figli minorenni), finché resta residente e fa ricerca.

  • Se dopo 7 anni accettasse una cattedra a Zurigo, perderebbe il beneficio da lì in avanti ma non restituirebbe nulla del passato.

Domande frequenti

L’agevolazione vale solo per chi lavora in università?

No: conta la natura dell’attività (docenza o ricerca), non il datore. Vale anche per la ricerca in imprese private, purché documentabile come tale; all’estero l’attività deve però essere stata svolta presso università o centri di ricerca.

Come si chiede in pratica?

Il dipendente la richiede al datore di lavoro, che applica l’esenzione direttamente in busta paga; in mancanza, si fa valere in dichiarazione. Gli autonomi la applicano nel quadro del modello Redditi, con la documentazione dei requisiti a supporto.

I nuovi criteri di residenza del 2024 cambiano qualcosa?

Cambiano il presupposto d’ingresso: la residenza fiscale si acquista (o si perde) secondo il nuovo art. 2 TUIR — presenza fisica e frazioni di giorno comprese. Chi rientra a metà anno deve verificare se la residenza scatta nell’anno stesso o in quello successivo: da lì parte il conteggio della durata.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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