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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

I quattro criteri (ne basta uno)

Criterio Cosa significa dopo la riforma
Residenza civilistica Dimora abituale ex art. 43 c.c.: dove si vive stabilmente, con intenzione di rimanervi
Domicilio (nuova definizione) Il luogo dove si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari — non più la sede principale di affari e interessi del codice civile
Presenza fisica Basta trovarsi in Italia per la maggior parte dell’anno, frazioni di giorno comprese (contano il giorno di arrivo e quello di partenza)
Iscrizione anagrafica Presunzione relativa: fonda la residenza salvo prova contraria

I criteri sono alternativi: uno solo, verificato per più di metà anno (sommando anche giorni non consecutivi), rende residenti per l’intero periodo d’imposta. La nuova disciplina vale per le situazioni successive al 31 dicembre 2023; per il passato restano le vecchie regole, come confermato dalla Cassazione (sentt. 19843 e 20041 del 2024).

Cosa cambia in concreto

Il lavoratore transfrontaliero e il turista di lungo corso: con la rilevanza delle frazioni di giorno, chi attraversa il confine quotidianamente accumula presenze; chi soggiorna oltre 183 giorni tra hotel e affitti brevi diventa residente anche senza alcun radicamento. È il criterio pensato per l’economia dei nomadi digitali.

La famiglia pesa più degli affari: la nuova nozione di domicilio sposta il baricentro dagli interessi economici alle relazioni personali. Chi lavora all’estero ma lascia in Italia coniuge e figli resta esposto: è il classico schema che la giurisprudenza già colpiva e che ora ha una base normativa esplicita.

L’anagrafe non è più una condanna: prima della riforma l’iscrizione dimenticata bastava, da sola e senza rimedio, a fondare la residenza. Oggi ammette prova contraria — contratti, utenze, lavoro, vita sociale all’estero. Resta però vero il contrario: la sola iscrizione AIRE non basta a rendere non residenti, se domicilio o presenza restano in Italia.

Paradisi fiscali: l’onere si inverte

Per chi si cancella dall’anagrafe verso Stati a fiscalità privilegiata opera la presunzione dell’art. 2, co. 2-bis: si resta residenti salvo prova contraria, a carico del contribuente — effettività del trasferimento, casa, lavoro, interessi familiari e sociali nel nuovo Stato (C.M. 140/1999, R.M. 351/E/2008).

Il livello convenzionale

Quando anche l’altro Stato rivendica la residenza, la partita si sposta sulle convenzioni: le tie-breaker rules (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità) prevalgono sull’art. 2 TUIR, ma vanno invocate dal contribuente. E solo alcune convenzioni — Svizzera e Germania — ammettono il frazionamento dell’anno.

Esempio pratico

  • Caio, consulente informatico single, nel 2026 lavora da remoto girando l’Italia: 200 giorni tra b&b e case vacanza, senza dimora fissa, formalmente residente (e iscritto) in Portogallo.

  • Con le vecchie regole non sarebbe stato residente (niente dimora abituale, niente domicilio economico, anagrafe estera). Con la presenza fisica post-riforma supera i 183 giorni: residente in Italia per tutto il 2026, worldwide taxation compresa.

  • Se il Portogallo lo considera a sua volta residente, decidono le tie-breaker rules della convenzione — e senza abitazione permanente in Italia il primo criterio potrebbe salvarlo: ogni caso va costruito sui fatti e documentato.

Domande frequenti

Le nuove regole valgono anche per il 2023 e gli anni prima?

No: si applicano alle situazioni successive al 31 dicembre 2023. Per gli anni fino al 2023 valgono i vecchi criteri (domicilio civilistico, anagrafe come presunzione assoluta), come confermato dalla Cassazione nel 2024.

Come si contano i 183 giorni di presenza?

Si sommano tutti i giorni dell’anno, anche non consecutivi, incluse le frazioni: il giorno di arrivo e quello di partenza contano per intero (circ. 20/E/2024). Superata la metà del periodo d’imposta, la residenza copre l’intero anno.

Se mi trasferisco a metà anno pago su tutto l’anno?

In linea di principio sì o no per l’intero periodo, a seconda che il test della maggior parte dell’anno sia superato: il frazionamento esiste solo nelle convenzioni che lo prevedono (Svizzera, Germania).

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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