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In sintesi: il bonus del 70% per chi rientrava in Italia (e del 90% per chi si trasferiva al Sud) apparteneva al vecchio regime impatriati ed è stato eliminato. Chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024 entra nel nuovo regime (art. 5 del D.Lgs. 209/2023): i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo concorrono al reddito imponibile solo al 50% (detassazione del 50%). La quota imponibile scende al 40% (detassazione del 60%) in presenza di un figlio minore. Il reddito agevolabile è però limitato a 600.000 € l’anno e la durata è di 5 periodi d’imposta.
Cosa è cambiato dal 2024: addio al 70% (e al 90% al Sud)
Per anni il regime impatriati è stato pubblicizzato con un numero che è rimasto nella memoria di molti: il 70% di reddito detassato, che diventava addirittura il 90% per chi sceglieva una regione del Mezzogiorno. Quel meccanismo apparteneva al vecchio regime (art. 16 del D.Lgs. 147/2015) ed è oggi superato.
Dal 2024 vale infatti un regime completamente riscritto, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023. Si applica a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia a partire dal 2024. Il punto da fissare subito, soprattutto se un consulente o un articolo datato vi ha promesso il 70% al Sud: quel bonus non esiste più. Il nuovo regime non prevede alcuna maggiorazione legata al trasferimento nelle regioni meridionali.
Per un imprenditore o un professionista che valuta il rientro, l’errore più costoso non è sbagliare un calcolo: è impostare un’intera scelta di vita e di sede su un’agevolazione che non c’è più. Capita di leggere ancora oggi simulazioni costruite sul 90% del Mezzogiorno: sono semplicemente fuori contesto per chi rientra dal 2024 in poi.
Quanto spetta oggi: 50%, o 40% imponibile con figli minori
Il nuovo regime ragiona in termini di quota imponibile, non di quota esente, ma il risultato è lo stesso: una parte del reddito non viene tassata. I redditi agevolati sono quelli di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo (arti e professioni).
La regola base: tali redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50%. In pratica, metà del reddito agevolato è detassata.
La quota imponibile scende al 40% (quindi detassazione del 60%) in due situazioni: in presenza di un figlio minore, oppure in caso di nascita o adozione di un figlio durante il periodo di fruizione dell’agevolazione.
| Situazione | Quota imponibile | Quota detassata |
|---|---|---|
| Regola base (nuovo regime, dal 2024) | 50% | 50% |
| Con figlio minore, oppure nascita/adozione durante la fruizione | 40% | 60% |
| Vecchio regime – rientro generico (non più applicabile dal 2024) | 30% | 70% |
| Vecchio regime – trasferimento al Sud (non più applicabile dal 2024) | 10% | 90% |
Le ultime due righe sono inserite solo a fini di confronto storico: servono a rendere evidente perché il nuovo regime appaia, sui numeri, meno generoso del precedente. Per chi rientra dal 2024 contano esclusivamente le prime due righe.
Esempio. Marco, ingegnere libero professionista, rientra in Italia nel 2025 dopo anni all’estero e percepisce un reddito di lavoro autonomo di 100.000 €. Con la regola base, concorre al reddito imponibile per 50.000 €; gli altri 50.000 € sono detassati. Se Marco ha una figlia minore, la quota imponibile scende al 40%: concorrono 40.000 € e ne restano detassati 60.000.
Il tetto di 600.000 € l’anno
L’agevolazione non è illimitata. Il reddito agevolabile è limitato a 600.000 € l’anno. È una soglia massima: la parte di reddito che eccede i 600.000 € viene tassata in modo ordinario, senza alcuna detassazione.
Va letta come una soglia cumulativa tra le categorie di reddito agevolato. Per un professionista o un manager ad alta retribuzione che cumula, ad esempio, redditi di lavoro autonomo e redditi assimilati, è l’insieme a dover restare entro i 600.000 € per beneficiare della detassazione su tutto l’importo agevolabile.
Esempio. Giulia, consulente con un reddito agevolato complessivo di 700.000 €, applica la detassazione fino a 600.000 €; i 100.000 € eccedenti restano interamente tassati. Confondere il tetto con un limite per singola categoria di reddito è un errore facile e potenzialmente costoso.
I requisiti: 3 anni all’estero (fino a 6-7), durata 5 anni
Il nuovo regime richiede un periodo di residenza estera prima del rientro e l’impegno a restare poi in Italia. In sintesi:
- Residenza estera per almeno 3 periodi d’imposta prima del rientro è il requisito di base.
- Il requisito sale a 6 anni se il lavoratore presta l’attività in Italia per lo stesso soggetto (o per un soggetto dello stesso gruppo) presso cui lavorava all’estero.
- Sale a 7 anni negli altri casi di continuità con il precedente datore o gruppo.
- Impegno a mantenere la residenza in Italia per un periodo minimo: se l’impegno non viene rispettato, l’agevolazione decade con recupero del beneficio.
- Durata dell’agevolazione: 5 periodi d’imposta.
La logica dei 6-7 anni serve a evitare un uso strumentale del rientro: chi torna a lavorare per la stessa azienda (o lo stesso gruppo) per cui operava all’estero deve dimostrare un radicamento all’estero più lungo. È un punto che gli imprenditori che rientrano con la propria struttura o all’interno di un gruppo internazionale tendono a sottovalutare.
Sono inoltre previsti requisiti di elevata qualificazione o specializzazione del lavoratore, che vanno verificati caso per caso.
Il nodo del cumulo con il forfettario per i professionisti
Per i professionisti autonomi che rientrano dall’estero la domanda ricorrente è: posso sommare il regime impatriati al regime forfettario? La risposta onesta è che la questione è dibattuta e non pacifica.
Si tratta di due agevolazioni costruite con logiche diverse: il forfettario sostituisce l’IRPEF con un’imposta sostitutiva su un reddito determinato forfettariamente, mentre l’impatriato agisce sulla quota imponibile del reddito ordinario. La loro cumulabilità non può essere data per certa: prima di impostare la pianificazione fiscale su questa combinazione, occorre verificare la posizione dell’Agenzia delle Entrate (prassi e circolari) ed eventualmente presentare interpello.
Il consiglio operativo per chi rientra: non costruire la convenienza del rientro sull’ipotesi del cumulo. Se la combinazione regge alla verifica, sarà un vantaggio ulteriore; se non regge, la scelta non deve crollare.
Errori e contestazioni tipiche
- Ragionare ancora con il 70% (o il 90% al Sud). È l’errore di partenza più diffuso: quei numeri appartengono al vecchio regime e non si applicano a chi rientra dal 2024.
- Sottovalutare i 3 anni che diventano 6-7. Tornare a lavorare per la stessa azienda o lo stesso gruppo dall’estero allunga il requisito di residenza estera richiesto.
- Confondere il tetto. I 600.000 € sono un limite cumulativo annuo, non un plafond per singola categoria di reddito.
- Dare per scontato il cumulo con il forfettario. Non è una soluzione consolidata: va verificata.
- Non presidiare il mantenimento della residenza. Il mancato rispetto dell’impegno a restare in Italia comporta la decadenza e il recupero del beneficio.
Caso pratico
Laura, architetta, ha vissuto e lavorato all’estero per 5 anni come dipendente di uno studio internazionale. Decide di rientrare in Italia nel 2025 per aprire la propria attività di lavoro autonomo. Ha un figlio di 8 anni.
Punti di attenzione nel suo caso:
- Niente 70% né 90%. Laura non può contare sul vecchio bonus: dal 2024 vale il nuovo regime.
- Detassazione al 60%. Avendo un figlio minore, la quota imponibile del suo reddito di lavoro autonomo è del 40%: su 80.000 € di reddito agevolato ne concorrono 32.000.
- Residenza estera. I suoi 5 anni all’estero coprono il requisito base di 3 anni; va però verificato se l’attività in Italia abbia continuità con il precedente datore o gruppo, perché in tal caso scatterebbe il requisito più lungo.
- Tetto. Restando ben sotto i 600.000 €, l’intero reddito agevolato beneficia della detassazione.
- Durata. L’agevolazione vale per 5 periodi d’imposta, con l’impegno a mantenere la residenza in Italia.
- Forfettario. Se Laura valuta anche il forfettario, il cumulo con l’impatriato va verificato preventivamente e non dato per acquisito.
La morale: il nuovo regime resta interessante, ma va misurato sui numeri reali del 2024 (50% o 40% imponibile, tetto a 600.000 €, durata 5 anni), non su una promessa storica che oggi non esiste più.
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