Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Gestione separata: i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) si iscrivono alla gestione separata INPS, non a una cassa di categoria.
- Ripartizione 2/3 e 1/3: per legge, due terzi del contributo complessivo sono a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore.
- Chi versa effettivamente: l’obbligo di versamento ricade interamente sul committente, che trattiene la quota del collaboratore dal compenso e la versa all’INPS.
- Aliquota variabile: di norma circa il 26-27% per chi non ha altra copertura previdenziale, ridotta per i pensionati o per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria.
- Massimale annuo: esiste un tetto massimo di reddito oltre il quale non si versano ulteriori contributi.
Cos'è la gestione separata e perché riguarda i co.co.co.
Un collaboratore coordinato e continuativo — il co.co.co. — non è un dipendente, ma non è nemmeno un libero professionista con cassa propria. Per questo la legge lo ha indirizzato verso la gestione separata INPS, istituita nel 1995 per raccogliere categorie di lavoratori che altrimenti sarebbero rimaste prive di copertura previdenziale.
La gestione separata funziona in modo diverso rispetto alla gestione artigiani o commercianti: non ci sono rate fisse durante l’anno, ma un contributo calcolato in percentuale sul compenso effettivo. L’aliquota cambia a seconda della situazione del singolo lavoratore: è di norma più alta per chi non ha altra copertura (circa il 26-27%, comprensiva di piccole quote per maternità, malattia e altre tutele), più bassa per i pensionati o per chi è già iscritto a un’altra forma previdenziale obbligatoria — in quel caso di norma circa il 24%. Le percentuali precise vengono aggiornate ogni anno dall’INPS: meglio verificare la circolare dell’anno di riferimento.
La particolarità più rilevante per il collaboratore è questa: non deve preoccuparsi di versare lui stesso i contributi. L’obbligo cade sul committente, che li calcola, trattiene la quota del collaboratore dal pagamento del compenso e versa all’INPS l’importo complessivo.
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Gestione previdenziale | Gestione separata INPS (art. 2, c. 26, L. 335/1995) |
| Quota a carico del committente | 2/3 del contributo complessivo |
| Quota a carico del collaboratore | 1/3 del contributo complessivo |
| Chi versa all'INPS | Il committente (per entrambe le quote) |
| Aliquota senza altra copertura | Di norma circa il 26-27% (verificare circolare INPS) |
| Aliquota per pensionati/già assicurati | Di norma circa il 24% (verificare circolare INPS) |
Esempio pratico
-
Esempio indicativo. Caio è un co.co.co. che riceve un compenso lordo di 1.000 euro da una società. Supponiamo che l’aliquota gestione separata applicabile sia del 26% (verifica sempre la circolare INPS dell’anno). Il contributo totale è di 260 euro. Di questi, 1/3 — circa 87 euro — è a carico di Caio e viene trattenuto dal compenso: Caio riceverà quindi circa 913 euro netti prima delle eventuali ritenute IRPEF. I restanti 2/3 — circa 173 euro — sono a carico del committente, che li aggiunge al versamento. Il committente versa all’INPS i 260 euro totali tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso. Caio non deve fare nulla di specifico per i contributi: la posizione nella gestione separata viene alimentata automaticamente.
Documenti necessari
- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
- Buste paga o quietanze di pagamento del compenso (con trattenuta contributi evidenziata)
- Estratto conto INPS gestione separata (area personale MyINPS)
- Modello F24 del committente (per verificare che i versamenti siano stati effettuati)
- Circolare INPS annuale con le aliquote della gestione separata
Tizio: collaboratore senza altra copertura previdenziale
Scenario. Tizio collabora con un’associazione culturale con contratto co.co.co. Non ha altre attività né è pensionato. Si chiede quanto perde di contributi sul compenso e se deve fare qualcosa.
Come si applica. Poiché Tizio non ha altra copertura previdenziale obbligatoria, si applica l’aliquota piena della gestione separata — di norma circa il 26-27% da verificare sulla circolare INPS vigente. L’associazione (il committente) trattiene dal compenso di Tizio la quota di 1/3 e versa all’INPS il totale entro la scadenza di legge. Tizio non deve fare versamenti in proprio, ma è utile che acceda periodicamente all’area personale INPS per controllare che i contributi risultino effettivamente accreditati: se il committente non versa, la posizione previdenziale di Tizio ne risente, e ha diritto a segnalarlo all’INPS.
In pratica
- Accedere a MyINPS e controllare l’estratto conto della gestione separata almeno una volta all’anno.
- Se i contributi non risultano accreditati, segnalarlo al committente e se necessario all’INPS.
- Conservare i documenti che attestano i compensi ricevuti per eventuali verifiche.
Caio: collaboratore già pensionato
Scenario. Caio riceve una pensione di vecchiaia e accetta un incarico di collaborazione co.co.co. per un ente pubblico. Si chiede se deve comunque pagare i contributi.
Come si applica. Sì, anche i pensionati che svolgono un’attività di collaborazione sono soggetti alla gestione separata. Tuttavia, per i pensionati (o per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria) l’aliquota è ridotta — di norma circa il 24%, da verificare sulla circolare vigente. Anche in questo caso è il committente (l’ente pubblico) a trattenere la quota di Caio e a versare all’INPS il totale. I contributi accreditati nella gestione separata possono incrementare il trattamento pensionistico attraverso il meccanismo della totalizzazione o della ricongiunzione, ma le regole specifiche dipendono dalla situazione individuale.
In pratica
- Comunicare al committente la propria qualità di pensionato per applicare l’aliquota ridotta corretta.
- Verificare sull’estratto conto INPS che i contributi risultino accreditati nella gestione separata.
- Valutare con un patronato o un professionista se e come i nuovi contributi incidono sulla pensione.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Il collaboratore deve iscriversi alla gestione separata da solo?
L’iscrizione alla gestione separata avviene automaticamente con il primo versamento del committente. Non è il collaboratore a doversi iscrivere: è il committente che, pagando il compenso e versando i contributi, attiva la posizione previdenziale.
Cosa succede se il committente non versa i contributi?
Il collaboratore può segnalare la situazione all’INPS e, in certi casi, può ottenere il riconoscimento dei contributi anche se il committente è inadempiente. L’INPS può avviare un’azione di recupero forzoso nei confronti del committente.
I contributi della gestione separata danno diritto alla pensione?
Sì. I contributi accreditati nella gestione separata si sommano agli eventuali contributi in altre gestioni e concorrono alla maturazione della pensione. Le regole di cumulo dipendono dalla storia contributiva individuale.
Il collaboratore può controllare i contributi versati?
Sì. Accedendo all’area personale MyINPS con SPID o CIE è possibile consultare l’estratto conto della gestione separata, che riporta i periodi e gli importi accreditati.
Esiste un massimale di reddito oltre il quale non si versano più contributi?
Sì. La gestione separata prevede un massimale annuo di reddito: oltre quella soglia — indicata ogni anno nella circolare INPS — i contributi non si versano. Sotto quella soglia esiste anche un minimale per l’accredito di un anno intero di contribuzione.
Un co.co.co. può dedurre i contributi nella dichiarazione dei redditi?
La quota di contributi a carico del collaboratore (il terzo trattenuto dal compenso) è deducibile dal reddito complessivo come onere deducibile. La quota a carico del committente non riguarda il collaboratore.
Domande frequenti
Il collaboratore deve iscriversi alla gestione separata da solo?
L'iscrizione alla gestione separata avviene automaticamente con il primo versamento del committente. Non è il collaboratore a doversi iscrivere: è il committente che, pagando il compenso e versando i contributi, attiva la posizione previdenziale.
Cosa succede se il committente non versa i contributi?
Il collaboratore può segnalare la situazione all'INPS e, in certi casi, può ottenere il riconoscimento dei contributi anche se il committente è inadempiente. L'INPS può avviare un'azione di recupero forzoso nei confronti del committente.
I contributi della gestione separata danno diritto alla pensione?
Sì. I contributi accreditati nella gestione separata si sommano agli eventuali contributi in altre gestioni e concorrono alla maturazione della pensione. Le regole di cumulo dipendono dalla storia contributiva individuale.
Il collaboratore può controllare i contributi versati?
Sì. Accedendo all'area personale MyINPS con SPID o CIE è possibile consultare l'estratto conto della gestione separata, che riporta i periodi e gli importi accreditati.
Esiste un massimale di reddito oltre il quale non si versano più contributi?
Sì. La gestione separata prevede un massimale annuo di reddito: oltre quella soglia — indicata ogni anno nella circolare INPS — i contributi non si versano. Sotto quella soglia esiste anche un minimale per l'accredito di un anno intero di contribuzione.
Un co.co.co. può dedurre i contributi nella dichiarazione dei redditi?
La quota di contributi a carico del collaboratore (il terzo trattenuto dal compenso) è deducibile dal reddito complessivo come onere deducibile. La quota a carico del committente non riguarda il collaboratore.
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