Indice
La guida
In sintesi
- Gestione separata: i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) si iscrivono alla gestione separata INPS, non a una cassa di categoria.
- Ripartizione 2/3 e 1/3: per legge, due terzi del contributo complessivo sono a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore.
- Chi versa effettivamente: l’obbligo di versamento ricade interamente sul committente, che trattiene la quota del collaboratore dal compenso e la versa all’INPS.
- Aliquota 2026: 35,03% per chi non ha altra copertura previdenziale (33% pensionistico più 2,03% di aliquote aggiuntive); per pensionati e iscritti ad altra forma obbligatoria l’aliquota pensionistica è del 24%.
- Massimale annuo: per il 2026 è di 122.295 euro: oltre questo reddito non si versano ulteriori contributi.
Cos'è la gestione separata e perché riguarda i co.co.co.
Un collaboratore coordinato e continuativo – il co.co.co. – non è un dipendente, ma non è nemmeno un libero professionista con cassa propria. Per questo la legge lo ha indirizzato verso la gestione separata INPS, istituita nel 1995 per raccogliere categorie di lavoratori che altrimenti sarebbero rimaste prive di copertura previdenziale.
La gestione separata funziona in modo diverso dalla gestione artigiani o commercianti: non ci sono rate fisse durante l’anno, ma un contributo calcolato in percentuale sul compenso effettivo. Per il 2026 (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026) l’aliquota per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata è del 33% ai fini pensionistici (IVS). A questa si sommano lo 0,50% e lo 0,22% per maternità, malattia e assegni per il nucleo familiare e l’1,31% per la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione dei collaboratori, che è dovuta anche da chi poi non la percepisce: in totale 35,03%.
Per chi è già pensionato o iscritto a un’altra forma di previdenza obbligatoria l’aliquota pensionistica resta al 24%; sommando le stesse aliquote aggiuntive (2,03%) si arriva al 26,03%. La DIS-COLL è dovuta anche sui compensi di amministratori, sindaci e revisori. Le percentuali cambiano da un anno all’altro: l’INPS le comunica a inizio anno con una circolare.
- Tutte le spese che riducono le imposte, con i tetti aggiornati
- Le 4 regole che fanno perdere le detrazioni (tracciabilit\xc3\xa0, tetto oltre 75.000 \xe2\x82\xac...)
- Documenti da preparare e date del 730/2026
La particolarità più rilevante per il collaboratore è questa: non deve preoccuparsi di versare lui stesso i contributi. L’obbligo cade sul committente, che li calcola, trattiene la quota del collaboratore dal pagamento del compenso e versa all’INPS l’importo complessivo.
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Gestione previdenziale | Gestione separata INPS (art. 2, c. 26, L. 335/1995) |
| Quota a carico del committente | 2/3 del contributo complessivo |
| Quota a carico del collaboratore | 1/3 del contributo complessivo |
| Chi versa all'INPS | Il committente (per entrambe le quote) |
| Aliquota 2026 senza altra copertura | 35,03% (33% pensionistico + 0,50% + 0,22% + 1,31% DIS-COLL) |
| Aliquota 2026 per pensionati o già assicurati | 24% pensionistico; con le aliquote aggiuntive (2,03%) 26,03% |
| Quando si versa | Entro il 16 del mese successivo a quello in cui è pagato il compenso, con F24 |
| Massimale e minimale 2026 | 122.295 euro e 18.808 euro |
Esempio pratico
-
Esempio con l’aliquota 2026 per chi non ha altra copertura (35,03%). Caio è un co.co.co. che riceve un compenso lordo di 1.000 euro da una società. Il contributo totale è di 350,30 euro. Di questi, 1/3 – 116,77 euro – è a carico di Caio e viene trattenuto dal compenso: Caio riceve quindi 883,23 euro prima delle ritenute IRPEF. I restanti 2/3 – 233,53 euro – sono a carico della società, che versa all’INPS i 350,30 euro totali con il modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso. Caio non deve fare nulla di specifico per versare i contributi.
Documenti necessari
- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
- Buste paga o quietanze di pagamento del compenso (con trattenuta contributi evidenziata)
- Estratto conto INPS gestione separata (area personale MyINPS)
- Modello F24 del committente (per verificare che i versamenti siano stati effettuati)
- Circolare INPS annuale con le aliquote della gestione separata
Tizio: collaboratore senza altra copertura previdenziale
Scenario. Tizio collabora con un’associazione culturale con contratto co.co.co. Non ha altre attività né è pensionato. Si chiede quanto perde di contributi sul compenso e se deve fare qualcosa.
Come si applica. Poiché Tizio non ha altra copertura previdenziale obbligatoria, nel 2026 si applica l’aliquota piena della gestione separata, il 35,03%. L’associazione (il committente) trattiene dal compenso di Tizio la quota di 1/3 e versa all’INPS il totale entro il 16 del mese successivo. Tizio non deve fare versamenti in proprio, ma è utile che acceda periodicamente all’area personale INPS per controllare che i contributi risultino effettivamente accreditati: se il committente non versa, la posizione previdenziale di Tizio ne risente, e ha diritto a segnalarlo all’INPS.
In pratica
- Accedere a MyINPS e controllare l’estratto conto della gestione separata almeno una volta all’anno.
- Se i contributi non risultano accreditati, segnalarlo al committente e se necessario all’INPS.
- Conservare i documenti che attestano i compensi ricevuti per eventuali verifiche.
Caio: collaboratore già pensionato
Scenario. Caio riceve una pensione di vecchiaia e accetta un incarico di collaborazione co.co.co. per un ente pubblico. Si chiede se deve comunque pagare i contributi.
Come si applica. Sì, anche i pensionati che svolgono un’attività di collaborazione sono soggetti alla gestione separata. Tuttavia, per i pensionati (o per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria) l’aliquota pensionistica è ridotta al 24% (26,03% con le aliquote aggiuntive del 2026). Anche in questo caso è il committente (l’ente pubblico) a trattenere la quota di Caio e a versare all’INPS il totale. I contributi accreditati nella gestione separata possono incrementare il trattamento pensionistico attraverso il meccanismo della totalizzazione o della ricongiunzione, ma le regole specifiche dipendono dalla situazione individuale.
In pratica
- Comunicare al committente la propria qualità di pensionato per applicare l’aliquota ridotta corretta.
- Verificare sull’estratto conto INPS che i contributi risultino accreditati nella gestione separata.
- Valutare con un patronato o un professionista se e come i nuovi contributi incidono sulla pensione.
Quanto costa un co.co.co.: esempio su 35.000 euro all’anno
Per capire quanto pesano i contributi su un compenso annuo, ecco il calcolo con l’aliquota 2026 del 35,03% su 35.000 euro, sotto il massimale. Le cifre sono arrotondate al centesimo e i contributi sono quelli INPS, prima di IRPEF e addizionali.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Compenso lordo annuo | 35.000,00 euro |
| Contributo totale (35,03%) | 12.260,50 euro |
| Quota del collaboratore (1/3), trattenuta dal compenso | 4.086,83 euro |
| Quota del committente (2/3) | 8.173,67 euro |
| Compenso al netto dei contributi del collaboratore | 30.913,17 euro |
| Costo per il committente (compenso + sua quota di contributi) | 43.173,67 euro |
Per i compensi pagati entro il 12 gennaio si applicano le aliquote dell’anno precedente, perché fiscalmente sono considerati percepiti nell’anno prima (principio di cassa allargato dell’art. 51 del TUIR, richiamato dalla circolare INPS).
Quando e come versa il committente
L’obbligo di versamento è del committente, che deve pagare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, con il modello F24 telematico (F24 EP per le amministrazioni pubbliche). Il committente versa sia la propria quota sia quella trattenuta al collaboratore.
Minimale e massimale 2026
Per il 2026 il massimale di reddito è di 122.295 euro: l’aliquota si applica ai compensi fino a questa soglia. Il minimale è di 18.808 euro: serve per l’accredito dell’anno intero. Con l’aliquota del 24% il contributo annuo che garantisce l’anno intero è di 4.513,92 euro; con il 35,03% è di 6.588,44 euro (di cui 6.206,64 euro ai fini pensionistici).
Co.co.co. sportivi: aliquota del 25% e franchigia di 5.000 euro
Per i collaboratori del settore sportivo dilettantistico la disciplina è diversa (art. 35 del D.Lgs. 36/2021). Nel 2026, per chi non è assicurato altrove, l’aliquota pensionistica è del 25% e la contribuzione si applica solo al superamento di 5.000 euro di compensi annui (calcolati per cassa e sommando tutti i committenti). Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione pensionistica si calcola sul 50% dell’imponibile contributivo. Le aliquote aggiuntive del 2,03% si applicano sui compensi al netto della franchigia di 5.000 euro. Per chi è già assicurato altrove o pensionato l’aliquota pensionistica è del 24%. La stessa disciplina vale per i collaboratori con incarichi amministrativo-gestionali presso società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 37).
Dove si dichiarano i compensi
Questa pagina riguarda i contributi INPS. Per sapere dove vanno indicati i compensi nella dichiarazione dei redditi, quali righi del quadro C si compilano e come si trattano i compensi da amministratore, vedi come dichiarare i redditi da co.co.co. e da amministratore nel 730/2026.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
- Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 – aliquote, massimale e minimale 2026 della gestione separata
- INPS – Gestione separata: le aliquote contributive per il 2026
Quanta IRPEF devi pagare?
Calcola l'IRPEF lorda e netta con scaglioni, aliquote e detrazioni aggiornati, per capire cosa aspettarti dal modello 730.
Domande frequenti
Il collaboratore deve iscriversi alla gestione separata da solo?
No. L’obbligo di versare i contributi è del committente, che trattiene la quota del collaboratore dal compenso e la versa all’INPS insieme alla propria con il modello F24, entro il 16 del mese successivo al pagamento. Il collaboratore può verificare la propria posizione nell’area personale MyINPS.
Cosa succede se il committente non versa i contributi?
Il collaboratore può segnalare la situazione all’INPS e, in certi casi, può ottenere il riconoscimento dei contributi anche se il committente è inadempiente. L’INPS può avviare un’azione di recupero forzoso nei confronti del committente.
I contributi della gestione separata danno diritto alla pensione?
Sì. I contributi accreditati nella gestione separata si sommano agli eventuali contributi in altre gestioni e concorrono alla maturazione della pensione. Le regole di cumulo dipendono dalla storia contributiva individuale.
Il collaboratore può controllare i contributi versati?
Sì. Accedendo all’area personale MyINPS con SPID o CIE è possibile consultare l’estratto conto della gestione separata, che riporta i periodi e gli importi accreditati.
Esiste un massimale di reddito oltre il quale non si versano più contributi?
Sì. Per il 2026 il massimale di reddito della gestione separata è di 122.295 euro: oltre questa soglia non si versano ulteriori contributi. Esiste anche un minimale, pari a 18.808 euro per il 2026, che serve per l’accredito di un anno intero di contribuzione.
Un co.co.co. può dedurre i contributi nella dichiarazione dei redditi?
La quota di contributi a carico del collaboratore (il terzo trattenuto dal compenso) è deducibile dal reddito complessivo come onere deducibile. La quota a carico del committente non riguarda il collaboratore.
Qual è l’aliquota dei contributi dei co.co.co. nel 2026?
Per i collaboratori senza altra copertura previdenziale è del 35,03%: 33% ai fini pensionistici, più 0,50% e 0,22% di aliquote aggiuntive e 1,31% di DIS-COLL. Per pensionati e iscritti ad altra forma obbligatoria l’aliquota pensionistica è del 24%.
Quanto versa il committente e quanto trattiene al collaboratore?
Il contributo totale si divide per legge in due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore. Su 1.000 euro di compenso, con l’aliquota del 35,03%, il contributo è di 350,30 euro: 116,77 euro trattenuti al collaboratore e 233,53 euro a carico del committente, che versa tutto con l’F24.