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In sintesi
- Il concordato preventivo biennale (CPB) 2026-2027 è riservato ai soggetti che applicano gli ISA: per il periodo 2025 i forfettari sono esclusi, la sperimentazione a loro riservata nel 2024 non è stata rinnovata (D.Lgs. 81/2025).
- Non si accede se si hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati per almeno 5.000 euro complessivi (interessi e sanzioni inclusi), salvo estinguerli o portarli sotto soglia entro il termine di adesione (art. 10, co. 2, D.Lgs. 13/2024).
- Le cause di esclusione (art. 11) impediscono l’accesso a monte: omessa dichiarazione in uno dei tre anni precedenti, condanne per reati fiscali, redditi esenti o esclusi oltre il 40%, operazioni straordinarie nel primo anno.
- Le cause di cessazione (art. 21) chiudono l’accordo solo per il futuro e senza sanzioni: cambio di attività con ISA diverso, chiusura, passaggio al forfetario, ricavi oltre il limite ISA maggiorato del 50%.
- Le cause di decadenza (art. 22) sono le più pesanti: fanno saltare il concordato per entrambi gli anni, tipicamente per violazioni gravi come attività non dichiarate oltre il 30% dei ricavi; l’omesso versamento da avviso bonario decade solo se non si paga entro 60 giorni (D.Lgs. 81/2025).
- In caso di decadenza restano comunque dovute le imposte sul reddito concordato se più alto di quello effettivo (art. 22, co. 3-bis): si perdono i benefici ma non lo “scudo” sul reddito pattuito.
Tre concetti da non confondere: esclusione, cessazione, decadenza
Il vero nodo del concordato preventivo biennale non è tanto sapere se aderire, quanto capire quando il patto può venire meno. La legge (D.Lgs. 13/2024, ritoccato dai correttivi D.Lgs. 108/2024 e D.Lgs. 81/2025) distingue tre situazioni molto diverse, che spesso vengono mescolate ma che hanno effetti opposti.
L’esclusione opera prima dell’adesione: chi si trova in una delle condizioni previste non può proprio ricevere o accettare la proposta. La cessazione interviene durante il biennio per fatti sopravvenuti fisiologici (chiudi l’attività, cambi mestiere, superi le soglie): il concordato smette di valere dall’anno in cui il fatto si verifica, ma gli effetti già prodotti restano e non ci sono sanzioni. La decadenza, invece, è la sanzione per le violazioni: travolge il concordato per tutti e due gli anni, con effetto retroattivo, e lascia comunque in piedi l’obbligo di pagare sul reddito pattuito se era più alto di quello reale.
| Esclusione (art. 10-11) | Cessazione (art. 21) | Decadenza (art. 22) | |
|---|---|---|---|
| Quando opera | Prima dell’adesione | Durante il biennio, per fatti sopravvenuti | Durante o dopo, per violazioni |
| Effetto | Non si può aderire | Il patto vale fino all’anno prima, poi si torna alle regole ordinarie | Salta l’intero biennio, con effetto retroattivo |
| Sanzioni | — | No | Sì, sulle violazioni; restano dovute le imposte sul concordato se maggiore |
| Esempio tipico | Debiti fiscali definitivi ≥ 5.000 € | Chiusura o cambio attività | Ricavi “in nero” oltre il 30% |
Chi resta fuori: requisiti e cause di esclusione
Il primo filtro è oggettivo. Dal periodo d’imposta 2025 il concordato è riservato ai soli soggetti ISA — imprenditori e professionisti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, quindi con ricavi o compensi entro la soglia ISA di 5.164.569 euro. I forfettari non possono più aderire: il capitolo sperimentale a loro dedicato, valido solo per il 2024, non è stato prorogato (D.Lgs. 81/2025).
Serve poi essere in regola con i debiti. Non accede chi, nell’anno precedente, ha debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o atti non più impugnabili) per un totale pari o superiore a 5.000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni. Si può comunque aderire se questi debiti vengono estinti, o ridotti sotto i 5.000 euro, entro il termine di adesione; non contano i debiti sospesi o rateizzati fino a quando i benefici non decadono (art. 10, co. 2, D.Lgs. 13/2024). Per il biennio 2026-2027 la verifica guarda alla situazione al 31 dicembre 2025.
Le vere e proprie cause di esclusione (art. 11) sono invece legate alla storia fiscale del contribuente:
- aver omesso la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, pur essendovi obbligati;
- una condanna per uno dei reati tributari (D.Lgs. 74/2000), per false comunicazioni sociali o per riciclaggio e autoriciclaggio, riferita ai tre anni precedenti;
- aver conseguito, nell’anno prima della proposta, redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile oltre il 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- essere, per il primo anno del concordato, interessati da operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento) o, per società e associazioni, da modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci.
Il correttivo del 2025 ha aggiunto un caso pensato per gli studi associati: è escluso il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e allo stesso tempo partecipa a un’associazione professionale o a una STP, a meno che anche il soggetto collettivo aderisca al CPB per gli stessi periodi. In pratica, o dentro tutti o fuori tutti.
Cessazione: quando il patto finisce senza colpe
Superato l’ingresso, il concordato può comunque interrompersi per fatti che nulla hanno a che vedere con l’evasione. In questi casi (art. 21) il concordato cessa di avere efficacia dall’anno in cui il fatto si verifica, si torna alla tassazione ordinaria sul reddito effettivo e non scattano sanzioni. Le ipotesi principali sono:
- il contribuente cambia l’attività svolta nel corso del biennio, se questo comporta l’applicazione di un ISA diverso (se resta lo stesso indice, il concordato prosegue);
- il contribuente cessa l’attività;
- il contribuente passa al regime forfetario;
- la società o l’ente è interessato da operazioni straordinarie o da modifiche della compagine che aumentano i soci (con salvezza del subentro di più eredi); il correttivo 2025 ha chiarito che, tra i conferimenti, rilevano quelli aventi a oggetto un’azienda o un ramo d’azienda;
- il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori al limite fissato dal decreto ISA maggiorato del 50% (per il 2026, oltre circa 7,75 milioni di euro): è il segnale che l’attività ha cambiato dimensione.
La cessazione, insomma, fotografa un’impresa o un professionista che non è più quello su cui era stata costruita la proposta. Nessuna penalità: semplicemente, da quel momento il concordato non regge più.
Decadenza: la sanzione che travolge il biennio
La decadenza (art. 22) è tutt’altra cosa. Qui il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d’imposta, retroattivamente, e il contribuente perde tutte le tutele. Le cause sono legate a comportamenti irregolari:
- a seguito di accertamento, negli anni del concordato o in quello precedente, emergono attività non dichiarate o passività inesistenti per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, oppure altre “violazioni di non lieve entità” (tra cui i reati del D.Lgs. 74/2000 e i dati ISA comunicati in modo inesatto tale da ridurre il reddito concordato oltre il 30%);
- una dichiarazione integrativa modifica la quantificazione dei redditi o del valore della produzione rispetto a quella su cui si era accettata la proposta;
- nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati per la proposta;
- sopravviene una causa di esclusione o vengono meno i requisiti di accesso (ad esempio si accumulano nuovi debiti definitivi rilevanti);
- si omette il versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (avviso bonario): qui il correttivo 2025 ha introdotto una tutela importante — la decadenza scatta solo se non si paga entro 60 giorni dalla comunicazione.
Due precisazioni pesano più di quanto sembri. La prima: le violazioni sui versamenti e sui dati ISA non provocano la decadenza se regolarizzate con ravvedimento prima che siano constatate o che inizino accessi e verifiche (art. 22, co. 3). La seconda: anche quando la decadenza scatta, restano dovute le imposte e i contributi calcolati sul reddito concordato se maggiore di quello effettivamente conseguito (co. 3-bis). Tradotto: decadere non conviene mai, perché si perde lo sconto ma non necessariamente il conto.
Esempio pratico
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Cessazione — Tizio, idraulico con ISA 8, aderisce al CPB 2026-2027. Nel 2027 rileva l’attività di un fornitore e cambia codice, finendo in un ISA diverso: il concordato cessa dal 2027, ma il 2026 resta valido e senza sanzioni.
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Decadenza — Caio, artigiano, ha concordato un reddito di 40.000 euro. Un accertamento scopre ricavi non dichiarati per 18.000 euro, oltre il 30% dei ricavi: decade da entrambi gli anni. Dovrà comunque versare le imposte sui 40.000 concordati (più alti del dichiarato) e le sanzioni sui ricavi occultati.
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Avviso bonario — Sempronia riceve una comunicazione da controllo automatizzato per 1.200 euro non versati. Se paga (o ravvede) entro 60 giorni, il concordato resta in piedi; se lascia scadere il termine, decade.
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Esclusione — Alfa Srl vorrebbe aderire, ma al 31 dicembre 2025 ha una cartella definitiva da 6.400 euro: è esclusa, salvo pagare o scendere sotto 5.000 euro entro il termine di adesione.
Termini e coordinate 2026-2027
Per il biennio 2026-2027 la proposta viaggia insieme al modello ISA 2026 (dati del periodo 2025) e alla dichiarazione dei redditi. Il termine ordinario di adesione è il 30 settembre 2026, ma per il biennio è intervenuta una proroga al 31 ottobre, che quest’anno cade di sabato e slitta quindi al 2 novembre 2026. Entro la stessa data si può anche revocare l’adesione. Chi supera con l’incremento concordato il reddito precedente può tassare l’eccedenza con l’imposta sostitutiva agevolata (10, 12 o 15% a seconda del punteggio ISA), ma solo fino a 85.000 euro di eccedenza: oltre, si applica la tassazione ordinaria (D.Lgs. 81/2025).
Domande frequenti
Se guadagno meno del previsto posso uscire dal concordato?
Di regola no: il minor reddito effettivo non rileva e le imposte restano dovute sul reddito concordato. Il patto cessa solo in casi tipici (cessazione dell’attività, cambio ISA) oppure, per circostanze eccezionali individuate con decreto ministeriale, quando il reddito effettivo scende oltre il 30% sotto quello concordato. In tutti gli altri casi il rischio di un calo resta a carico di chi aderisce.
Cosa succede in concreto se decado dal concordato?
Il concordato salta per entrambi gli anni, ma restano dovute le imposte e i contributi calcolati sul reddito concordato se più alto di quello reale (art. 22, co. 3-bis); non si ha diritto al rimborso di quanto già versato in più e, sulle violazioni che hanno causato la decadenza, si applicano le sanzioni ordinarie.
Un debito con l’Agenzia delle Entrate mi impedisce di aderire?
Solo se si tratta di debiti definitivamente accertati e il totale, con interessi e sanzioni, raggiunge i 5.000 euro. Si può comunque aderire pagando o riducendo il debito residuo sotto quella soglia entro il termine di adesione; i debiti sospesi o regolarmente rateizzati non contano finché i benefici non decadono.
Un piccolo errore o un versamento tardivo mi fanno decadere?
No. Le violazioni di lieve entità non rilevano, e per gli omessi versamenti da avviso bonario la decadenza scatta solo oltre 60 giorni. Inoltre, se si regolarizza con il ravvedimento prima di una contestazione o di una verifica, la decadenza per omessi versamenti e per dati ISA inesatti non opera.
I forfettari possono ancora aderire per il 2026-2027?
No: dal periodo d’imposta 2025 il concordato è riservato ai soggetti che applicano gli ISA. La versione sperimentale per i forfettari valeva solo per il 2024 e non è stata prorogata dal correttivo 2025.
Da leggere insieme
- Concordato preventivo biennale 2026-2027: conviene aderire?
- Concordato preventivo biennale: chi può aderire
- ISA: cosa sono gli indici sintetici di affidabilità fiscale