Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Possono aderire le imprese e i lavoratori autonomi che applicano gli ISA
- I forfettari hanno accesso a una versione sperimentale limitata a una sola annualità
- Chi ha omesso dichiarazioni in anni precedenti è escluso dall’istituto
- Condanne per reati tributari specifici costituiscono causa ostativa all’adesione
- Debiti tributari o contributivi rilevanti non rientrati in soglia bloccano l’accesso
- La verifica puntuale dei requisiti richiede un’analisi caso per caso con il proprio consulente
A chi si rivolge il concordato preventivo biennale
Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024 in attuazione della riforma fiscale, non è uno strumento aperto a tutti i contribuenti. Il legislatore ha disegnato un perimetro preciso di soggetti ammessi, costruito attorno all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Capire se si rientra in quel perimetro — e se non vi sono cause che impediscono l’accesso — è il primo passo prima ancora di valutare la convenienza della proposta.
La platea principale è composta da imprenditori individuali, società di persone e lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta di riferimento applicano gli ISA. Si tratta, in sintesi, dei contribuenti di minori dimensioni che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo in modo abituale, il cui profilo fiscale è già misurato e monitorato tramite il punteggio ISA annuale.
Oltre a questa platea ordinaria, il decreto ha previsto una finestra sperimentale per i contribuenti in regime forfettario. Si tratta però di una soluzione introdotta in modo limitato e con caratteristiche distinte rispetto al biennio ordinario: chi adotta il forfait deve verificare con attenzione le condizioni e la portata delle regole attualmente vigenti, perché la disciplina applicabile a questa categoria non ha ancora raggiunto stabilità definitiva.
| Categoria | Accesso al CPB |
|---|---|
| Imprese e lavoratori autonomi soggetti ISA | Ammessi (regime ordinario biennale) |
| Contribuenti in regime forfettario | Accesso sperimentale limitato (verificare regole vigenti) |
| Contribuenti con omessa dichiarazione in anni precedenti | Esclusi (causa ostativa) |
| Contribuenti con condanne per reati tributari specifici | Esclusi (causa ostativa) |
| Contribuenti con debiti tributari/contributivi rilevanti non in soglia | Esclusi (causa ostativa) |
| Contribuenti non soggetti ISA (es. regime semplificato fuori ISA) | Non ammessi |
Esempio pratico
- Alfa Srl è una piccola società di servizi contabili che applica regolarmente gli ISA ogni anno. Non ha mai omesso una dichiarazione, non ha pendenze penali in ambito tributario e i propri debiti verso l’erario sono sotto la soglia rilevante. Alfa Srl rientra pienamente nella platea dei soggetti ammessi e può valutare liberamente se accettare o rifiutare la proposta dell’Agenzia per il biennio successivo. Al contrario, il suo socio Tizio, che gestisce separatamente un’attività in regime forfettario, può accedere al CPB solo nella versione sperimentale prevista per quella categoria, con caratteristiche e durata diverse rispetto alla versione ordinaria.
Documenti necessari
- D.Lgs. 13/2024: norma istitutiva del concordato preventivo biennale
- L. delega 111/2023: legge delega della riforma fiscale che ha originato l’istituto
- Modello ISA e relative istruzioni ministeriali per l’anno di interesse
- Provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate relativi al CPB (verificare l’aggiornamento)
- Normativa sul regime forfettario: verificare i provvedimenti attuativi per la versione sperimentale CPB
Caso 1: il professionista con punteggio ISA regolare
Scenario. Caio è un ingegnere libero professionista con studio individuale. Ogni anno compila il modello ISA, ottiene un punteggio sufficiente e ha sempre presentato le dichiarazioni nei termini. Non ha condanne in ambito tributario né debiti rilevanti con il fisco.
Come si applica. Caio rientra nella categoria ordinaria dei soggetti ammessi al CPB. Non presenta alcuna causa ostativa. Potrà quindi accedere al software dell’Agenzia, calcolare la proposta per il biennio e decidere in autonomia se accettarla sulla base della propria aspettativa di reddito futuro.
In pratica
- Verificare ogni anno di aver presentato tutte le dichiarazioni richieste
- Controllare l’assenza di pendenze penali tributarie rilevanti
- Accertarsi che eventuali debiti fiscali o contributivi siano entro la soglia prevista dalla norma
Caso 2: il contribuente con causa ostativa pregressa
Scenario. Tizio gestisce una piccola impresa artigiana soggetta a ISA, ma in un anno precedente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. Non ha mai regolarizzato formalmente la posizione.
Come si applica. L’omessa dichiarazione in anni precedenti è una delle cause ostative espressamente previste dalla disciplina del CPB. Tizio, pur applicando gli ISA, non potrà aderire all’istituto finché questa irregolarità non è superata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. È opportuno che si rivolga a un consulente per valutare se e come sanare la propria posizione prima della finestra utile per l’adesione.
In pratica
- Le cause ostative devono essere verificate prima di avviare qualsiasi calcolo della proposta
- Una posizione irregolare pregressa può essere sanabile: verificare le modalità con il proprio commercialista
- Solo dopo aver eliminato la causa ostativa si potrà valutare l’accesso al CPB nelle annualità successive
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Chi sono i contribuenti ISA?
I contribuenti ISA sono imprenditori individuali, società di persone e lavoratori autonomi di minori dimensioni che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo abituale e che compilano ogni anno gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Questi indici misurano il profilo di affidabilità fiscale sulla base di dati contabili e strutturali dell’attività.
I forfettari possono aderire al concordato preventivo biennale?
Sì, ma in modo limitato. Per i contribuenti in regime forfettario è stata introdotta una versione sperimentale del CPB, circoscritta a una sola annualità anziché al biennio ordinario. Le condizioni e la portata di questa versione sono da verificare nelle regole attualmente vigenti, poiché la disciplina non ha ancora raggiunto una configurazione stabile per gli anni successivi.
Quali sono le principali cause ostative all'adesione?
Le cause ostative principali riguardano: l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali in anni precedenti; la presenza di condanne per determinati reati tributari; l’esistenza di debiti tributari o contributivi rilevanti che non rientrano entro le soglie previste. In presenza di una qualsiasi di queste situazioni, l’accesso al CPB non è consentito.
Un contribuente che non applica gli ISA può aderire al CPB?
No. Il perimetro del CPB nella sua forma ordinaria è costruito attorno agli ISA. Chi non è soggetto agli Indici Sintetici di Affidabilità — ad esempio per attività escluse o per regimi fiscali diversi — non può accedere all’istituto nella forma biennale ordinaria.
Cosa succede se una causa ostativa emerge dopo l'adesione?
La disciplina prevede cause di decadenza dal concordato che possono emergere durante il biennio. In caso di decadenza, il contribuente perde gli effetti premiali dell’istituto e l’Agenzia può riprendere la normale attività di accertamento, pur restando dovute le imposte sui redditi concordati già versati.
È necessario avere un punteggio ISA minimo per aderire?
La disciplina del CPB non subordina l’adesione al raggiungimento di un punteggio ISA minimo per l’accesso: la condizione è quella di applicare gli ISA. Tuttavia, il punteggio ISA influisce sul calcolo della proposta formulata dall’Agenzia e sulla portata degli effetti premiali durante il biennio.
Le cause ostative valgono anche per le società?
Sì. Le cause ostative si applicano sia alle persone fisiche sia alle società e agli enti soggetti agli ISA. Nel caso di società, la verifica riguarda la situazione dell’ente e, in determinati casi, anche quella dei soci o degli amministratori responsabili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Domande frequenti