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In sintesi
- La due diligence fiscale serve a misurare i rischi tributari nascosti prima di comprare: quanto vale il debito potenziale verso il fisco e chi ne risponde dopo il rogito. Cambia radicalmente a seconda che si compri l’azienda (asset deal) o le quote (share deal).
- Vanno verificate le annualità ancora accertabili: l’accertamento può arrivare fino al 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione, che diventa il 7° anno se la dichiarazione è stata omessa (art. 43 DPR 600/1973, art. 57 DPR 633/1972).
- Chi compra l’azienda è coobbligato in solido per imposte e sanzioni dell’anno di cessione e dei due precedenti (art. 14, D.Lgs. 472/1997), ma con beneficio di preventiva escussione del venditore e limite al valore dell’azienda.
- Il certificato dei carichi pendenti chiesto agli uffici finanziari libera l’acquirente: se è negativo, o se non viene rilasciato entro 40 giorni, la responsabilità solidale cade (salvo cessione in frode).
- Nella cessione di quote non c’è l’art. 14: i debiti fiscali restano nella società comprata, quindi la due diligence è più penetrante e il rischio va coperto con garanzie contrattuali (representations & warranties, clausola fiscale, indennizzo, escrow).
Perché la due diligence fiscale cambia tra azienda e quote
L’obiettivo è sempre lo stesso: capire se dietro i numeri di bilancio si nascondono contestazioni fiscali potenziali — IVA non versata, ritenute omesse, costi indeducibili, agevolazioni fruite senza requisiti — e stabilire chi le paga se emergono dopo l’acquisto. Ma il perimetro del rischio dipende dalla struttura dell’operazione.
Nell’asset deal (compro l’azienda o il ramo) i debiti tributari pregressi restano in linea di principio in capo al venditore; l’acquirente ne risponde solo nei limiti dell’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, ossia in via sussidiaria e con un tetto. Nello share deal (compro le quote o le azioni) il soggetto giuridico non cambia: comprando la società eredito la società con tutti i suoi scheletri fiscali, senza filtri di legge. Per questo, quando si acquistano partecipazioni, la verifica deve essere più profonda e i rischi vanno trasferiti al venditore con le clausole del contratto.
Quali anni sono ancora accertabili
La prima domanda operativa è: fino a che punto indietro può risalire il fisco? Per i periodi d’imposta dal 2016 in avanti (art. 1, co. 130-132, L. 208/2015) valgono termini fissi, senza più il raddoppio dei termini per i reati tributari.
| Situazione | Termine di accertamento | Cosa verificare in due diligence |
|---|---|---|
| Dichiarazione presentata | 31/12 del 5° anno successivo a quello di presentazione | Ultime cinque dichiarazioni ancora aperte (redditi, IRAP, IVA) |
| Dichiarazione omessa o nulla | 31/12 del 7° anno successivo a quello di presentazione dovuta | Annualità con dichiarazioni mancanti: rischio più lungo |
| Accertamenti già notificati | Termini di impugnazione e riscossione in corso | Contenzioso pendente, cartelle, rateazioni attive |
In pratica, alla data del closing si fotografano le annualità comprese nella finestra: quelle sono il perimetro del rischio latente. Per l’IVA e le imposte sui redditi la regola è la stessa; per l’IRAP l’eventuale rilievo penale non allunga i termini, perché l’evasione IRAP non ha rilievo penale.
Le aree da verificare: la checklist
Una due diligence fiscale ordinata copre, per ciascuna annualità aperta, alcune aree ricorrenti. Non è un elenco burocratico: ogni voce è un potenziale accertamento.
- Imposte dirette (IRES/IRPEF): costi dedotti senza inerenza o competenza, sopravvenienze, ammortamenti, perdite fiscali riportabili (e la loro sorte dopo l’operazione).
- IVA: detrazione su operazioni soggettivamente inesistenti, pro-rata, reverse charge, crediti chiesti a rimborso.
- Ritenute e sostituto d’imposta: ritenute su lavoro dipendente, autonomo e dividendi, versamenti e certificazioni.
- Agevolazioni e crediti d’imposta fruiti: rischio di decadenza o recupero se mancavano i requisiti o gli obblighi di mantenimento.
- Prezzi di trasferimento (transfer pricing), se la target appartiene a un gruppo con operazioni infragruppo estere.
- Imposte indirette e locali: registro su atti pregressi, IMU, imposta di bollo, contenzioso catastale.
- Pendenze: verifiche in corso, PVC, avvisi bonari, rateazioni e definizioni agevolate non completate.
L’art. 14 nell’acquisto d’azienda: la rete di protezione
Chi acquista un’azienda è responsabile in solido con il venditore per le imposte e le sanzioni riferite all’anno della cessione e ai due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo anche se relative a violazioni anteriori (art. 14, co. 1, D.Lgs. 472/1997). Questa responsabilità però è temperata da tre limiti a favore del compratore:
- beneficio della preventiva escussione: il fisco deve prima aggredire il venditore, e solo se questo è insolvente può rivolgersi al cessionario;
- tetto al valore dell’azienda acquisita (o del ramo), come chiarito dalla circolare 180/E del 1998;
- certificato dei carichi pendenti: l’acquirente può chiederlo agli uffici; se il certificato non segnala contestazioni — oppure non viene rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta — l’acquirente è liberato da ogni responsabilità solidale.
Attenzione a due eccezioni: la liberazione non opera se la cessione è avvenuta in frode ai crediti tributari, e la frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento è effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. Nella cessione di quote, invece, l’art. 14 non si applica del tutto: il debito resta nella società target, e proprio per questo la protezione va costruita nel contratto.
Le garanzie contrattuali: R&W, clausola fiscale, indennizzo
Ciò che la legge non copre lo copre il contratto. Nelle acquisizioni si usano le representations & warranties (dichiarazioni e garanzie): il venditore attesta la correttezza fiscale della società e si obbliga a indennizzare l’acquirente per le passività fiscali riferite alla gestione anteriore al closing, anche se emergono anni dopo. È utile distinguere — lo ha fatto la Cassazione (sent. 17011/2020) — tra la clausola di garanzia, che impegna a reintegrare passività sopravvenute, e la clausola di aggiustamento del prezzo, che invece rettifica il corrispettivo in funzione di eventi futuri: hanno effetti giuridici e fiscali diversi.
Per rendere effettiva la garanzia si affiancano strumenti pratici: una parte del prezzo depositata in escrow o trattenuta fino allo spirare dei termini di accertamento, un tetto e una franchigia agli indennizzi, e la clausola che riserva all’acquirente (o al venditore che paga) il diritto di gestire e impugnare gli eventuali accertamenti.
Esempio pratico
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Tizio compra l’azienda di Caio con atto del 15 marzo. Prima del rogito chiede all’ufficio il certificato dei carichi pendenti: entro 40 giorni arriva un certificato che non segnala contestazioni. Tizio è liberato dalla responsabilità solidale ex art. 14, salvo il caso di cessione in frode.
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Se invece Tizio compra le quote della Alfa Srl di Caio, il certificato non lo protegge: la Alfa resta la stessa e con essa ogni debito fiscale. Tizio pretende allora nel contratto una garanzia fiscale con indennizzo pieno per le annualità ancora accertabili e trattiene in escrow il 10% del prezzo fino al 31 dicembre del quinto anno.
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La due diligence rileva un credito IVA a rimborso di 40.000 euro chiesto due anni prima e non ancora liquidato: Tizio ne condiziona il pagamento all’effettivo incasso, con aggiustamento del prezzo se il rimborso viene negato.
Domande frequenti
Fino a quanti anni indietro devo controllare?
Alle annualità ancora accertabili: fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, che diventa il settimo se la dichiarazione era stata omessa. Le annualità già prescritte non generano più rischio.
Il certificato dei carichi pendenti mi mette al sicuro?
Nell’acquisto d’azienda sì: se è negativo o non arriva entro 40 giorni, decade la responsabilità solidale dell’art. 14. Non copre però la cessione in frode ai crediti tributari. Nell’acquisto di quote non serve a questo scopo, perché il debito resta nella società.
Meglio comprare l’azienda o le quote per limitare i rischi fiscali?
Dal punto di vista del solo rischio fiscale occulto, l’asset deal è più protetto grazie all’art. 14 e al certificato; lo share deal richiede una due diligence più profonda e garanzie contrattuali robuste. La scelta però dipende anche dalle imposte indirette e dalla tassazione del venditore.
Le garanzie del venditore valgono anche se l’accertamento arriva dopo anni?
Sì, se il contratto lo prevede: le clausole di indennizzo si tarano di regola sui termini di accertamento, così da coprire le contestazioni che possono emergere fino alla scadenza delle annualità aperte al closing.
Da leggere insieme
- Cessione d’azienda: contratto, debiti e fisco
- Debiti nella cessione d’azienda: chi risponde
- Cessione di quote di S.r.l.: atto, clausole e fiscalità