Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Il bonus mobili è prorogato alle spese sostenute nel 2026 dal comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).
- La detrazione IRPEF è del 50% su un tetto massimo di 5.000 euro per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione: rimborso massimo 2.500 euro.
- L’aliquota è unica: non c’è alcuna distinzione tra abitazione principale e seconda casa.
- Condizione necessaria: un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dal 1° gennaio 2025 e comunque prima dell’acquisto dei mobili.
- Il recupero avviene in 10 quote annuali di pari importo: rata massima 250 euro l’anno.
- Pagamenti solo tracciabili: bonifico bancario o postale ordinario, carta di credito o di debito. No contanti e assegni.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica l’art. 16, comma 2, del d.l. 63/2013 conv. in l. 90/2013 sostituendo le parole «2024 e 2025» con «2024, 2025 e 2026»: il bonus mobili è così prorogato di un anno, alle stesse condizioni già in vigore. Restano confermati il tetto di 5.000 euro per unità immobiliare e la detrazione del 50%; nessuna modifica riguarda il numero di immobili agevolabili né distingue tra prima e seconda casa.
Approfondimento normativo completo: Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili.
Come si calcola il rimborso del bonus mobili nel 2026
Il bonus mobili consente di detrarre dall’IRPEF il 50% delle spese sostenute nel 2026 per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi destinati all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio. Il calcolo è semplice: si prende la spesa sostenuta, la si confronta con il tetto di 5.000 euro per unità immobiliare, si applica il 50% alla parte agevolabile e si divide il risultato per dieci, perché la detrazione si recupera in dieci quote annuali di pari importo.
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Il tetto di 5.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprese le pertinenze, ed è condiviso tra tutti i contribuenti che partecipano alla spesa per lo stesso immobile: se due comproprietari arredano lo stesso appartamento ristrutturato, il plafond complessivo resta 5.000 euro, da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno. Il tetto non si azzera invece tra immobili diversi: chi ristruttura e arreda più unità immobiliari ha un massimale autonomo di 5.000 euro per ciascuna.
La condizione di accesso è il collegamento con un intervento edilizio: per le spese di arredo sostenute nel 2026, i lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e comunque prima della data di acquisto dei mobili. Non è necessario che le spese di ristrutturazione siano state pagate prima di quelle per l’arredo: conta la data di inizio dei lavori, non quella dei bonifici. Per gli elettrodomestici valgono le classi energetiche minime: forni almeno in classe A, lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie almeno in classe E, frigoriferi e congelatori almeno in classe F.
| Parametro | Valore 2026 |
|---|---|
| Aliquota di detrazione | 50% (unica, prima e seconda casa) |
| Tetto di spesa per unità immobiliare | 5.000 euro |
| Detrazione massima | 2.500 euro |
| Ripartizione | 10 rate annuali (rata massima 250 euro) |
| Inizio lavori edilizi collegati | dal 1° gennaio 2025, prima dell’acquisto dei mobili |
| Classe energetica minima (forni / lavaggio / freddo) | A / E / F |
| Pagamenti ammessi | Bonifico ordinario, carta di credito o debito |
Caso 1: Tizio resta sotto il tetto di 5.000 euro
Scenario. Tizio ha avviato a marzo 2025 la ristrutturazione del bagno della propria abitazione. A febbraio 2026 acquista una lavastoviglie di classe E (600 euro), un frigorifero di classe F (900 euro) e mobili per la cucina (2.500 euro): in totale 4.000 euro, pagati con carta di debito.
Come si calcola. I lavori sono iniziati dopo il 1° gennaio 2025 e prima dell’acquisto: il requisito temporale è rispettato. La spesa di 4.000 euro è sotto il tetto di 5.000 euro, quindi è tutta agevolabile. Detrazione totale: 4.000 × 50% = 2.000 euro, in 10 rate annuali da 200 euro, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2026.
Riepilogo Caso 1
- Spesa arredi 2026: 4.000 euro (sotto il tetto)
- Detrazione totale: 2.000 euro
- Rata annua per 10 anni: 200 euro
- Classi energetiche rispettate: lavastoviglie E, frigorifero F
Caso 2: Caio supera il tetto e sconta il taglio a 5.000 euro
Scenario. Caio ha ristrutturato nel 2026 un appartamento che concede in locazione. Per arredarlo spende 8.000 euro tra mobili e grandi elettrodomestici, tutti pagati con bonifico ordinario.
Come si calcola. L’aliquota del bonus mobili è la stessa anche se l’immobile non è abitazione principale: la distinzione 50%/36% vale per il bonus ristrutturazioni, non per il bonus mobili, che resta al 50% in ogni caso. La spesa però supera il tetto: il calcolo si ferma a 5.000 euro. Detrazione totale: 5.000 × 50% = 2.500 euro, in 10 rate da 250 euro. I 3.000 euro eccedenti non generano alcun beneficio fiscale.
Riepilogo Caso 2
- Spesa arredi 2026: 8.000 euro
- Spesa agevolabile: 5.000 euro (tetto per unità immobiliare)
- Detrazione totale: 2.500 euro (il massimo ottenibile)
- Rata annua per 10 anni: 250 euro
- Eccedenza non agevolata: 3.000 euro
Caso 3: Sempronia divide la spesa con il coniuge sullo stesso immobile
Scenario. Sempronia e il coniuge, comproprietari, ristrutturano nel 2026 la casa in cui vivono. Per l’arredo spendono complessivamente 6.000 euro: 3.500 euro pagati da Sempronia e 2.500 euro dal coniuge, ciascuno con la propria carta.
Come si calcola. Il tetto di 5.000 euro è riferito all’unità immobiliare, non al singolo contribuente: la spesa agevolabile complessiva resta 5.000 euro anche se i contribuenti sono due. La quota agevolabile va ripartita in proporzione alla spesa sostenuta: a Sempronia spetta il calcolo su 5.000 × (3.500/6.000) ≈ 2.917 euro (detrazione 1.458 euro circa), al coniuge su circa 2.083 euro (detrazione 1.042 euro circa). In alternativa, se uno solo dei due sostiene tutta la spesa documentata, può fruire da solo dell’intero plafond.
Riepilogo Caso 3
- Spesa complessiva: 6.000 euro su un solo immobile
- Plafond agevolabile: 5.000 euro totali (non 5.000 a testa)
- Ripartizione: in proporzione alla spesa di ciascuno
- Detrazione complessiva della coppia: 2.500 euro in 10 rate
Norme e fonti collegate
- Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
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Domande frequenti
Qual è il tetto di spesa del bonus mobili nel 2026?
Il tetto è di 5.000 euro per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, lo stesso già in vigore per le spese 2024 e 2025. La detrazione massima è quindi 2.500 euro (50% di 5.000), recuperabile in 10 rate annuali da 250 euro.
Il bonus mobili 2026 vale anche per la seconda casa?
Sì, e con la stessa aliquota. A differenza del bonus ristrutturazioni (50% abitazione principale, 36% altri immobili), il bonus mobili resta al 50% a prescindere dal fatto che l’unità abitativa sia o meno l’abitazione principale, purché sull’immobile sia in corso un intervento edilizio agevolabile.
Quando devono essere iniziati i lavori di ristrutturazione?
Per gli acquisti di mobili effettuati nel 2026, l’intervento di recupero del patrimonio edilizio deve essere iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2025 e comunque prima della data di acquisto dei mobili. Non serve che le spese edilizie siano già state pagate: conta la data di inizio dei lavori.
È vero che dal 2026 il bonus mobili spetta al massimo per due appartamenti?
No. La legge di bilancio 2026 ha prorogato il bonus mobili senza introdurre alcun limite al numero di immobili: il limite di «due appartamenti» previsto dal comma 17 della stessa legge riguarda tutt’altra materia, cioè la soglia delle locazioni brevi (art. 1, comma 595, L. 178/2020). Per il bonus mobili ogni unità immobiliare ristrutturata ha il proprio tetto autonomo di 5.000 euro.
Come si deve pagare per non perdere la detrazione?
Con bonifico bancario o postale ordinario (non serve il bonifico «parlante» soggetto a ritenuta usato per i lavori edilizi) oppure con carta di credito o di debito. Contanti e assegni non danno diritto alla detrazione. Vanno conservate fatture o scontrini parlanti e le ricevute dei pagamenti.
Domande frequenti
Il bonus mobili 2026 è stato prorogato dalla legge di bilancio 2026?
Sì. Il comma 17 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, ha prorogato il bonus mobili ed elettrodomestici alle spese sostenute nel 2026. La proroga è avvenuta modificando l'art. 1, comma 595, primo periodo, della l. 178/2020, aggiornando il riferimento temporale fino all'anno 2026.
Quanti appartamenti posso includere nel bonus mobili nel 2026?
La legge di bilancio 2026 fissa il limite a due appartamenti per contribuente. Il testo novellato sostituisce le parole 'quattro appartamenti' con 'due appartamenti', restringendo l'ambito rispetto alla disciplina previgente. Chi possiede più di due immobili ristrutturati dovrà scegliere per quali richiedere il bonus.
È obbligatorio aver fatto lavori di ristrutturazione per ottenere il bonus mobili?
Sì. Il bonus mobili si lega strutturalmente a un intervento di recupero del patrimonio edilizio sull'immobile per cui si richiedono le spese di arredamento. I lavori di ristrutturazione devono essere stati avviati prima o contestualmente al primo acquisto agevolato. In assenza di tale collegamento, la detrazione non spetta.
Quali beni sono acquistabili con il bonus mobili?
Il bonus riguarda l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente, destinati ad arredare l'immobile oggetto dell'intervento edilizio. Sono esclusi i piccoli elettrodomestici, le porte, i pavimenti e le tende. Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili (carta di debito, credito o bonifico).
In quante rate si recupera la detrazione del bonus mobili?
La detrazione si recupera in dieci quote annuali di pari importo, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Il recupero avviene in riduzione dell'IRPEF lorda; se la detrazione eccede l'imposta dovuta in un determinato anno, la quota non recuperata non può essere riportata agli anni successivi.