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In sintesi
- Il D.Lgs. 125/2024 ha alzato di circa il 25% le soglie: bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) fino a 5,5 milioni di attivo e 11 milioni di ricavi (prima 4,4 e 8,8); micro-imprese (art. 2435-ter) fino a 220.000 di attivo e 440.000 di ricavi (prima 175.000 e 350.000).
- I dipendenti restano invariati: 50 per l’abbreviato, 5 per le micro. Si accede alla forma semplificata se non si superano due dei tre limiti nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi.
- Le nuove soglie si applicano già dai bilanci 2024 depositati nel 2025 (il decreto recepisce la direttiva delegata UE 2023/2775).
- Esoneri: l’abbreviato salta il rendiconto finanziario e può omettere la relazione sulla gestione; le micro possono omettere anche la nota integrativa, spostando poche informazioni in calce allo stato patrimoniale.
- Le società quotate (o con titoli su mercati regolamentati) redigono sempre il bilancio ordinario, a prescindere dalle dimensioni.
Le tre forme di bilancio
Dal recepimento della direttiva 2013/34/UE il codice civile conosce tre “taglie” di bilancio: ordinario (artt. 2423 ss.), abbreviato (art. 2435-bis) e micro (art. 2435-ter, introdotto dal D.Lgs. 139/2015). La taglia non è una scelta di comodo ma dipende da parametri dimensionali, che il D.Lgs. 125/2024 — il decreto che ha portato in Italia la rendicontazione di sostenibilità CSRD — ha aggiornato al rialzo per adeguarli all’inflazione.
| Parametro | Micro-imprese (2435-ter) | Abbreviato (2435-bis) | Ordinario |
|---|---|---|---|
| Totale attivo | ≤ 220.000 € (era 175.000) | ≤ 5.500.000 € (era 4.400.000) | oltre i limiti dell’abbreviato |
| Ricavi vendite e prestazioni | ≤ 440.000 € (era 350.000) | ≤ 11.000.000 € (era 8.800.000) | |
| Dipendenti (media) | ≤ 5 | ≤ 50 |
La regola d’ingresso è sempre la stessa: basta non superare due dei tre limiti, nel primo esercizio oppure per due esercizi consecutivi. Specularmente, si è obbligati a salire di categoria quando per il secondo esercizio consecutivo si superano due limiti su tre. Per i bilanci 2024, quindi, la verifica va fatta sui valori 2023 e 2024 con le soglie nuove.
Come si calcolano i tre parametri
- Totale attivo: somma delle voci A, B, C e D dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), al netto dei fondi rettificativi e con le compensazioni ammesse da legge e principi contabili (crediti/debiti liquidi verso lo stesso soggetto, acconti d’imposta contro debiti tributari).
- Ricavi: la voce A.1 del conto economico al netto di resi, sconti, abbuoni e premi; non contano le variazioni delle rimanenze.
- Dipendenti: media giornaliera, non media semplice. Esempio: 48 dipendenti per 220 giorni e 50 per 150 giorni = [(48×220)+(50×150)]/365 = 49,48 → sotto la soglia di 50.
Cosa si risparmia con l’abbreviato
Stato patrimoniale limitato alle voci con lettere maiuscole e numeri romani, conto economico con vari raggruppamenti ammessi, niente rendiconto finanziario e facoltà di omettere la relazione sulla gestione (con le informazioni sulle azioni proprie in nota integrativa). La nota integrativa resta obbligatoria ma in versione ridotta. Sul piano valutativo, le società con bilancio abbreviato possono iscrivere i titoli al costo, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al nominale, evitando il costo ammortizzato.
Cosa si risparmiano le micro
Le micro-imprese usano schemi e criteri dell’abbreviato, e in più possono omettere:
- il rendiconto finanziario (sempre);
- la nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali fuori bilancio e i compensi/anticipazioni/crediti verso amministratori e sindaci;
- la relazione sulla gestione, se in calce riportano i dati sulle azioni proprie e delle controllanti.
Due divieti compensano la semplificazione: le micro non possono usare la deroga per casi eccezionali dell’art. 2423, co. 5, c.c. né la valutazione al fair value degli strumenti derivati (art. 2426, n. 11-bis).
Esempio pratico
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La Alfa S.r.l. chiude il 2024 con attivo 5,1 milioni, ricavi 9,6 milioni e 38 dipendenti medi; il 2023 era simile. Con le vecchie soglie (4,4/8,8) avrebbe superato due limiti su tre e sarebbe passata all’ordinario, con tanto di rendiconto finanziario; con le soglie nuove resta sotto entrambe → bilancio abbreviato confermato.
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La Beta S.r.l. (attivo 200.000, ricavi 410.000, 3 dipendenti) rientra nei nuovi limiti micro: stato patrimoniale e conto economico abbreviati, niente nota integrativa (info in calce), niente relazione, niente rendiconto.
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Se Beta supererà due limiti nel 2025 e nel 2026, dal bilancio 2026 dovrà almeno passare all’abbreviato.
Domande frequenti
Le nuove soglie valgono anche per il bilancio consolidato?
Sì, il D.Lgs. 125/2024 ha ritoccato anche i limiti di esonero dal consolidato: la logica è la stessa (adeguamento ~25%), i valori sono quelli dell’art. 27 D.Lgs. 127/1991 aggiornati.
Una SRL micro può comunque redigere il bilancio ordinario?
Sì: le semplificazioni sono facoltà, non obblighi. Redigere volontariamente l’abbreviato o l’ordinario può convenire, per esempio, verso le banche — il rendiconto finanziario è il documento che i fidi guardano per primo.
Il bilancio abbreviato esonera dalla revisione legale?
No: i limiti per l’organo di controllo della SRL (art. 2477 c.c.) sono parametri diversi e più bassi. Si può essere obbligati al revisore pur redigendo l’abbreviato.